Se una persona che si trova nel territorio dello Stato richiesto deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, quest’ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l’audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi 2–7 del presente articolo.
Lo Stato richiesto consente all’audizione mediante videoconferenza se ciò non è contrario ai principi fondamentali del proprio diritto interno e se dispone degli strumenti tecnici per realizzare una simile audizione. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, lo Stato richiedente può fornirli allo Stato richiesto con l’accordo di quest’ultimo.
Le richieste di audizione mediante videoconferenza indicano, oltre ai dati di cui all’articolo 25, il motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, nonché il nome dell’autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all’audizione.
L’autorità giudiziaria dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno.
All’audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti:
- all’audizione è presente un’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, se necessario assistita da un interprete; tale autorità provvede anche all’identificazione della persona da sentire e al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. L’autorità giudiziaria dello Stato richiesto che durante l’audizione riscontrasse una violazione dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché l’audizione prosegua conformemente a tali principi;
- se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti convengono misure per la protezione della persona da sentire;
- l’audizione è condotta direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, in conformità al suo diritto interno;
- su domanda dello Stato richiedente o della persona da sentire, lo Stato richiesto provvede a che detta persona sia, se necessario, assistita da un interprete; e
- la persona da sentire può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto o dello Stato richiedente.
Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, dopo l’audizione l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell’audizione, le generalità della persona sentita, le generalità e la funzione delle altre persone dello Stato richiesto che hanno partecipato all’audizione, tutte le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l’audizione. L’autorità competente dello Stato richiesto trasmette il verbale all’autorità competente dello Stato richiedente.
Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per assicurare che, nel caso in cui testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo si rifiutino di testimoniare pur avendone l’obbligo o non testimonino il vero, si applichi il proprio diritto interno, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
Se lo desiderano, gli Stati contraenti possono, nel caso in cui appare opportuno e con l’assenso dell’autorità giudiziaria competente, applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza alle quali partecipa la persona perseguita penalmente o indiziata. In tal caso la decisione di svolgere la videoconferenza e le sue modalità sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto interno nonché agli strumenti internazionali in materia. Le audizioni alle quali partecipa la persona perseguita penalmente o indiziata possono svolgersi solo con il suo consenso.