Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato richiedente, quest’ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l’audizione si svolga mediante videoconferenza.
Lo Stato richiesto ha la facoltà di acconsentire all’audizione mediante videoconferenza. Se vi acconsente, questa è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all’articolo 24, l’indicazione del motivo per cui non è auspicata o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell’autorità competente nonché delle persone che procederanno all’audizione.
L’autorità competente dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
All’audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:
- all’audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell’autorità competente dello Stato richiesto che provvederà anche all’identificazione della persona da sentire, nonché al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l’autorità competente dello Stato richiesto ritiene che durante l’audizione siano violati i principi fondamentali del diritto di quest’ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché la stessa continui a svolgersi conformemente a tali principi;
- le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da sentire;
- l’audizione è condotta direttamente dall’autorità competente dello Stato richiedente, o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto interno;
- su domanda dello Stato richiedente o della persona da sentire, lo Stato richiesto provvede affinché la persona in questione sia assistita, se del caso, da un interprete;
- la persona da sentire può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto o dello Stato richiedente.
Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, alla fine dell’audizione l’autorità competente dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalità della persona sentita, le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone dello Stato richiesto che hanno partecipato alla videoconferenza, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche alle quali si è svolta l’audizione. Il verbale è trasmesso dall’autorità competente dello Stato richiesto all’autorità competente dello Stato richiedente.
Gli Stati contraenti prendono le misure necessarie per assicurare che, nel caso di testimoni o di periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo, che si rifiutano di testimoniare pur avendone l’obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
Se lo desiderano, gli Stati contraenti possono altresì applicare le disposizioni del presente articolo alle audizioni per videoconferenza alle quali partecipa la persona perseguita penalmente. Tale decisione deve essere motivata e approvata dalle rispettive autorità competenti. La decisione di svolgere la videoconferenza e le modalità di svolgimento sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto interno, nonché agli strumenti internazionali in materia, in particolare al Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. Le audizioni alle quali partecipa la persona perseguita penalmente possono avvenire solo con il suo consenso .