Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, i due Stati si obbligano ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in ogni inchiesta o procedimento relativo a reati la cui repressione è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.
L’assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi in favore di un procedimento penale nello Stato richiedente, in particolare:
- l’assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
- la produzione di documenti, incarti o mezzi di prova;
- lo scambio d’informazioni;
- la ricerca di persone e la perquisizione;
- il sequestro di oggetti e valori;
- la consegna di atti procedurali;
- la consegna di detenuti per l’audizione o il confronto.
I due Stati applicano il presente Trattato nel rispetto delle garanzie contenute negli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo – segnatamente nel rispetto delle garanzie contenute nel Patto internazionale del 16 dicembre 1966 3 relativo ai diritti civili e politici – di cui gli Stati sono Parte.