0.351.933.66
Scambio di lettere del 3 novembre 1993
tra la Svizzera e gli Stati Uniti relativo all’assistenza giudiziaria
in procedure amministrative supplementari concernenti richieste
in materia di infrazioni commesse in relazione con l’offerta,
l’acquisto e la vendita di valori mobiliari e prodotti finanziari derivati
(«futures» e «options»)
RU 1994 197
Entrato in vigore il 3 novembre 1993
(Stato 3 novembre 1993)
Traduzione 1
L’Ambasciatore di Svizzera | Washington D.C., 3 novembre 1993 Sua Eccellenza Washington D.C. |
Eccellenza,
ho l’onore di accusare ricevuta la Sua lettera del 3 novembre 1993, del tenore seguente:
- «Ho l’onore di riferirmi al Trattato fra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione Svizzera sull’assistenza giudiziaria in materia penale concluso il 25 maggio 19732, entrato in vigore il 23 gennaio 1977 (Trattato), ed in particolare al capoverso 3 dell’articolo 1, come pure all’accordo del 10 novembre 19873.
- Ho l’onore di riferirmi ai recenti incontri tra le rappresentanze dei due governi in vista dell’estensione del campo d’applicazione del Trattato alle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti l’offerta, l’acquisto o la vendita di valori mobiliari e prodotti finanziari derivati («futures» e «options»), conformemente all’articolo 1 capoverso 3 del Trattato. Questa disposizione prevede che «le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l’assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell’autore di un reato previsto nel Trattato».
- In materia di infrazioni commesse in relazione con l’offerta, l’acquisto e la vendita di valori mobiliari e di prodotti finanziari derivati («futures» e «options»), l’autore del reato non solo può essere dichiarato colpevole e condannato in un procedimento penale, ma anche subire altre misure, al fine di riparare i danni provocati dal reato e di dissuadere l’autore da un comportamento analogo in futuro. Il governo americano è del parere che, qualora l’assistenza giudiziaria possa essere accordata in vista di un possibile procedimento penale, essa lo sarà pure in rapporto ai seguenti procedimenti, comprese le inchieste formali che possono portare a siffatti procedimenti condotti dalla «Securities and Exchange Commission («SEC»)» in merito a reati legati all’offerta, all’acquisto e alla vendita di valori mobiliari, quali le transazioni su valori mobiliari ad opera di persone che beneficiano d’informazioni non accessibili al pubblico, o ad opera della «Commodity Futures Trading Commission («CFTC»)» in merito a infrazioni commesse in relazione con l’offerta, l’acquisto e la vendita di prodotti finanziari derivati («futures» e «options») e contemplate dal Trattato («comportamento illecito»):(1)procedimenti davanti a un tribunale degli Stati Uniti in cui si richiedono divieti giudiziari limitati o illimitati nel tempo oppure provvedimenti davanti alla SEC, alla CFTC o a un giudice amministrativo tendenti a statuire misure provvisorie di cessazione di turbativa;(2)procedimenti davanti a un tribunale degli Stati Uniti o procedure davanti alla SEC, alla CFTC o a un giudice amministrativo in cui si avanzano richieste complementari alle misure menzionate al paragrafo (1) e basate sull’equità, quali il blocco di valori patrimoniali o la confisca del profitto (o di un importo corrispondente alla perdita evitata) come conseguenza di un comportamento illegale;(3)procedimenti davanti a un tribunale degli Stati Uniti o procediment davanti alla SEC, alla CFTC o a un giudice amministrativo in cui si richiede che sia inflitta una pena o ammenda civile; se sono ottenute prove o informazioni a seguito dell’assistenza giudiziaria prestata secondo il Trattato, queste non possono tuttavia essere utilizzate per motivare una pena o ammenda civile allo scopo di costringere una persona a un comportamento contrario al diritto svizzero;(4)procedimenti davanti a un tribunale degli Stati Uniti o procedimenti davanti alla SEC, alla CFTC o a un giudice amministrativo in cui si richiedono decisioni che ordinano a una persona di osservare in futuro le prescrizioni delle leggi americane sulla carte valori oppure le norme e le ordinanze emanate in virtù di queste leggi; e(5)procedimenti davanti alla SEC, alla CFTC o a un giudice amministrativo nei quali, come conseguenza di un comportamento illegale, si richiede che la registrazione di una società regolata per legge sia revocata o sospesa che una persona fisica sia sospesa o esclusa da una società.
- Si conviene che il Trattato costituisce uno strumento importante per ottenere informazioni necessarie all’azione penale negli Stati Uniti e che dovrebbe essere applicato ogni volta che ciò sia possibile. Si conviene inoltre che un’indagine condotta dalla SEC o dalla CFTC è da considerare come una procedura d’inchiesta per la quale si può prestare assistenza giudiziaria (se sono soddisfatte le altre condizioni previste dal Trattato), per quanto l’inchiesta concerna un comportamento deferibile ai tribunali penali degli Stati Uniti.
- Ho inoltre l’onore di dichiarare a nome del governo americano che, se si può accordare assistenza giudiziaria secondo il Trattato in vista di un procedimento penale in Svizzera, questa sarà anche prestata per i seguenti procedimenti e inchieste condotti dalle autorità svizzere competenti in materia di reati che riguardano l’offerta, l’acquisto o la vendita di valori mobiliari e di prodotti finanziari derivati («futures» e «options»), e contemplati dal Trattato:(1)emanazione da parte di un tribunale o di un’autorità amministrativa di misure con le quali si rileva una violazione delle leggi applicabili, delle ordinanze e delle norme emanate in virtù di queste oppure con le quali si impone a una persona di rispettare in futuro queste norme;(2)emanazione di un divieto formale di esercitare una professione o un’attività artigianale o commerciale che presuppone un’autorizzazione ufficiale;(3)revoca dell’autorizzazione di esercitare una professione o un’attività artigianale o commerciale oppure allontanamento di una persona da una particolare posizione in una società sottoposta a sorveglianza legale (registrazione);(4)pronuncia di una pena o misura di diritto amministrativo; se si ottengono prove o informazioni a seguito dell’assistenza giudiziaria prestata in virtù del Trattato, queste non possono tuttavia essere utilizzate per motivare una pena o misura di diritto amministrativo allo scopo di costringere una persona a un comportamento contrario alla legge degli Stati Uniti; e(5)confisca giudiziaria di oggetti e valori, ivi compreso il blocco di valori.
- Se quanto precede risulta accettabile per il Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporre che questa nota e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un accordo tra le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 del Trattato, che sostituisce l’accordo del 10 novembre 19874 e entra in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.
- Sono a conoscenza che un progetto di legge sulle borse ed il commercio di valori mobiliari che creerebbe un’autorità federale di sorveglianza è in corso di elaborazione in Svizzera. Nell’ipotesi in cui la legge dovesse trasferire a questa autorità funzioni che spettano all’Ufficio federale di polizia, la revisione del presente accordo potrà avverarsi necessaria.»
Ho l’onore di confermarle che il Consiglio federale svizzero accetta quanto precede; il presente scambio di lettere costituisce pertanto un accordo tra le autorità competenti conformemente all’articolo 1 capoverso 3 del Trattato.
Voglia gradire, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Carlo Jagmetti