I documenti presentati o comunicati, in virtù del presente trattato, alle autorità dell’altro Stato, dovranno esser sempre corredati di una traduzione ufficiale in lingua tedesca, francese o italiana, quando non sieno compilati in una di queste lingue.
0.351.941.8
Trattato d’estradizione fra la Svizzera e l’Austria-Ungheria Conchiuso il 10 marzo 1896 Approvato dall’Assemblea federale il 2 giugno 1896 Istrumenti di ratificazione scambiati il 28 novembre 1896 Entrato in vigore il 28 febbraio 1897
CS 12 64; FF 1896 II 249 ediz. ted. 176 ediz. franc.
Traduzione1
(Stato 12 giugno 1995)
Il Consiglio federale della Confederazione svizzera,
e
Sua Maestà l’Imperatore d’Austria-Ungheria Re di Boemia, ecc. ecc.,
e Re apostolico d’Ungheria,
avendo stimato opportuno di concludere un trattato sull’estradizione reciproca dei delinquenti, hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. I–XXIII2
Art. XXIV3
Art. XXV–XXVI4
In fede di che , i due plenipotenziari l’hanno firmato e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto in Berna, in doppio esemplare, il dieci marzo mille ottocento novantasei (10 marzo 1896).
Müller | Kuefstein |