Per l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione non saranno considerati reati politici:
- i crimini contro l’umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- le infrazioni previste negli articoli 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna2 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare3, 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra4 e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra5;
- ogni simile violazione delle leggi belliche applicabili al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo e delle consuetudini belliche esistenti in tale momento, che non siano già contemplate dalle citate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra.