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0.353.11

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Conchiuso a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1984 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 marzo 1985

RU 1985 719; FF 1983 IV 121

Traduzione

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985

(Stato 26 gennaio 2018)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 1 (in seguito denominata «la Convenzione»), segnatamente gli articoli 3 e 9;

considerato che è auspicabile completare questi articoli al fine di rinforzare la protezione della collettività umana e degli individui,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Art. 1

Per l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione non saranno considerati reati politici:

  1. i crimini contro l’umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
  2. le infrazioni previste negli articoli 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna2 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare3, 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra4 e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra5;
  3. ogni simile violazione delle leggi belliche applicabili al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo e delle consuetudini belliche esistenti in tale momento, che non siano già contemplate dalle citate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra.

Titolo II

Art. 2

L’articolo 9 della Convenzione è completato dal testo seguente, che viene a formare i paragrafi 2, 3 e 4 di detta disposizione, mentre il paragrafo 1 è costituito dal suo testo originale:

  1. L’estradizione di un individuo contro il quale è stata pronunciata una sentenza definitiva in uno Stato terzo, Parte Contraente della Convenzione, per il fatto o i fatti in merito ai quali la domanda è presentata, non sarà consentita:a.quando detta sentenza è di assoluzione;b.quando la pena privativa di libertà o un’altra misura inflitta:i)è stata subita completamente;ii)è stata oggetto di una grazia o di un’amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita;c.quando il giudice ha costatato la colpevolezza dell’autore del reato senza pronunciare una sanzione.
  2. Nei casi previsti nel paragrafo 2, l’estradizione potrà tuttavia essere consentita:a.se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso contro una persona, un’istituzione o un bene che nello Stato richiedente riveste un carattere pubblico;b.se la persona contro la quale è stata pronunciata la sentenza rivestiva essa stessa un carattere pubblico nello Stato richiedente;c.se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso, totalmente o in parte, sul territorio dello Stato richiedente o in un luogo assimilato al suo territorio.
  3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l’applicazione di disposizioni nazionali più estese concernenti l’effetto ne bis in idem conferito alle decisioni giudiziarie pronunciate all’estero.»

Titolo III

Art. 3

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l’accetterà o l’approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

Nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.

Art. 4

Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.

L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.

Art. 5

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l’applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.

Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, secondo le modalità stabilite nell’articolo 8 del presente Protocollo.

Art. 6

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che non accetta l’uno o l’altro dei Titoli I o II.

Ogni Parte Contraente può ritirare una dichiarazione da essa formulata in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

Nessuna riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 7

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d’Europa sarà tenuto al corrente dell’esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall’esecuzione del presente Protocollo.

Art. 8

Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Art. 9

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
  3. ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 3;
  4. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 e ogni ritiro di una tale dichiarazione;
  5. ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6;
  6. il ritiro di ogni dichiarazione effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 6;
  7. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 e la data alla quale la denunzia produrrà effetto.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 15 ottobre 1975, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

0.353.11

Campo d’applicazione il 26 gennaio 20186

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

19 maggio

1998

17 agosto

1998

Andorra

13 ottobre

2000

11 gennaio

2001

Armenia

18 dicembre

2003

17 marzo

2004

Azerbaigian*

28 giugno

2002

26 settembre

2002

Belgio

18 novembre

1997

16 febbraio

1998

Bosnia e Erzegovina

25 aprile

2005

24 luglio

2005

Bulgaria

17 giugno

1994

14 settembre

1994

Ceca, Repubblica

19 novembre

1996

17 febbraio

1997

Cipro

22 maggio

1979

20 agosto

1979

Corea del Sud

29 settembre

2011 A

29 dicembre

2011

Croazia

25 gennaio

1995 A

25 aprile

1995

Danimarca*

13 settembre

1978

20 agosto

1979

Estonia

28 aprile

1997

27 luglio

1997

Georgia*

15 giugno

2001

13 settembre

2001

Islanda*

20 giugno

1984

18 settembre

1984

Lettonia

2 maggio

1997

31 luglio

1997

Liechtenstein

4 febbraio

2004

4 maggio

2004

Lituania

20 giugno

1995

18 settembre

1995

Lussemburgo*

12 settembre

2001

11 dicembre

2001

Macedonia

28 luglio

1999

26 ottobre

1999

Malta*

20 novembre

2000

18 febbraio

2001

Moldova

27 giugno

2001

25 settembre

2001

Monaco

30 gennaio

2009

1° maggio

2009

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia*

11 dicembre

1986

11 marzo

1987

Paesi Bassi*

12 gennaio

1982

12 aprile

1982

Aruba

12 gennaio

1984

12 aprile

1982

Curaçao

12 gennaio

1982

12 aprile

1982

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

12 gennaio

1982

12 aprile

1982

Sint Maarten

12 gennaio

1982

12 aprile

1982

Polonia

15 giugno

1993

13 settembre

1993

Portogallo

25 gennaio

1990

25 aprile

1990

Romania

10 settembre

1997

9 dicembre

1997

Russia*

10 dicembre

1999

9 marzo

2000

Serbia

23 giugno

2003 A

21 settembre

2003

Slovacchia

23 settembre

1996

22 dicembre

1996

Slovenia

16 febbraio

1995

17 maggio

1995

Spagna

11 marzo

1985

9 giugno

1985

Sudafrica

12 febbraio

2003 A

13 maggio

2003

Svezia*

2 febbraio

1976

20 agosto

1979

Svizzera

11 marzo

1985

9 giugno

1985

Turchia*

11 luglio

2016

9 ottobre

2016

Ucraina*

11 marzo

1998

9 giugno

1998

Ungheria*

13 luglio

1993

11 ottobre

1993

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.