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0.353.21

Convenzione internazionale
per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

RU 2004 2521; FF 2002 4815

Traduzione

Conclusa a New York il 15 dicembre 1997

Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 20031

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 23 settembre 2003

Entrata in vigore per la Svizzera il 23 ottobre 2003

(Stato 26 febbraio 2020)

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

avendo presenti gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite 2 relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra gli Stati;

profondamente preoccupati dal moltiplicarsi, in tutto il mondo, degli atti di terrorismo in ogni sua forma e manifestazione;

ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 24 ottobre 1995;

ricordando altresì la Dichiarazione sulle misure finalizzate ad eliminare il terrorismo internazionale annessa alla risoluzione 49/60 che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 9 dicembre 1994, in cui gli «Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro condanna categorica, in quanto criminali e ingiustificabili, di tutti gli atti, di tutti i metodi e di tutte le pratiche terroristiche, ovunque essi siano compiuti e chiunque ne sia l’autore, in particolare di quelli che compromettono i rapporti amichevoli tra gli Stati e i popoli e minacciano l’integrità territoriale e la sicurezza degli Stati»;

tenendo presente che d’altra parte la Dichiarazione invita gli Stati «a esaminare urgentemente la portata delle disposizioni giuridiche internazionali vigenti relative alla prevenzione, alla repressione e all’eliminazione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, al fine di accertarsi dell’esistenza di un ambito giuridico generale che includa tutti gli aspetti della questione»;

ricordando inoltre la risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 e la Dichiarazione integrativa della Dichiarazione del 1994 sulle misure finalizzate ad eliminare il terrorismo internazionale annessa a quest’ultima;

notando che gli attentati terroristici perpetrati per mezzo di ordigni esplosivi o di altri ordigni micidiali sono sempre più diffusi;

notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano adeguatamente questo tipo di attentato;

convinti della necessità urgente di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per l’elaborazione e l’adozione di misure efficaci destinate a prevenire questo tipo di atti terroristici e a perseguire e punire i loro autori;

considerando che tali attentati sono motivo di viva preoccupazione per l’intera comunità internazionale;

notando che le attività delle forze armate degli Stati sono disciplinate da norme di diritto internazionale che esulano dall’ambito della presente Convenzione e che l’esclusione di alcuni atti dal campo di applicazione della Convenzione non giustifica né legittima atti peraltro illeciti e non impedisce l’esercizio di azioni giudiziarie in virtù di altre leggi,

convengono quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

Per «installazione governativa o pubblica» s’intende ogni attrezzatura o ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un’organizzazione intergovernativa, nell’ambito delle loro funzioni ufficiali.

Per «infrastruttura» s’intende ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilità pubblica, quali l’approvvigionamento idrico, l’evacuazione delle acque reflue, l’energia, il combustibile o le comunicazioni.

Per «ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale» s’intende:

  1. ogni arma o ogni ordigno esplosivo o incendiario concepito per causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali, o suscettibile di causarli; oppure
  2. ogni arma o ogni ordigno concepito per causare la morte, gravi lesioni
    corporali o rilevanti danni materiali, o suscettibile di causarli, mediante l’emissione, la propagazione o l’impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o di radiazioni o di materie radioattive.

Per «forze armate di uno Stato» s’intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e poste ufficialmente sotto il loro comando, autorità e responsabilità.

Per «luogo pubblico» s’intendono le parti di qualsiasi edificio, terreno, pubblica via, corso d’acqua, e altro luogo accessibili o aperte al pubblico in modo continuato, periodico o occasionale, e comprende ogni luogo adibito ad uso commerciale, culturale, storico, educativo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o altro, pertanto accessibile o aperto al pubblico.

Per «sistema di trasporto pubblico» s’intendono tutte le attrezzature, veicoli e mezzi, pubblici o privati, utilizzati nell’ambito di servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico.

Art. 2

Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente consegni, collochi, o faccia esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un luogo pubblico, un’installazione governativa o un’altra installazione pubblica, un sistema di trasporto pubblico o un’infrastruttura:

  1. nell’intento di causare la morte o gravi lesioni corporali; o
  2. nell’intento di causare massicce distruzioni di tale luogo, installazione, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare considerevoli perdite economiche.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere un reato previsto dal paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque:

  1. si renda complice di un reato previsto dai paragrafi 1 o 2;
  2. organizzi la perpetrazione di un reato previsto dai paragrafi 1 o 2 o ordini ad altre persone di commetterlo;
  3. contribuisca in qualsiasi altro modo alla perpetrazione di uno o più dei reati previsti ai paragrafi 1 o 2 da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo; il suo contributo deve essere deliberato e fornito sia per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, sia in piena cognizione dell’intento del gruppo di commettere il reato o i reati di cui sopra.

Art. 3

La presente Convenzione non si applica qualora il reato sia commesso all’interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato siano cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trovi nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato abbia motivo, in virtù dei paragrafi 1 o 2 dell’articolo 6 della presente Convenzione, di far valere la sua competenza, fermo restando che in tale caso, eventualmente, si applicano le disposizioni degli articoli 10–15.

Art. 4

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per:

  1. qualificare come reato secondo il proprio diritto interno i reati di cui all’articolo 2 della presente Convenzione;
  2. punire detti reati con pene che tengano debitamente conto della loro gravità.

Art. 5

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie e, eventualmente, una legislazione interna, per assicurare che gli atti criminali rientranti nella presente Convenzione, in particolare quelli concepiti o calcolati per diffondere il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e siano passibili di pene commisurate alla loro gravità.

Art. 6

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza relativamente ai reati di cui all’articolo 2 qualora:

  1. il reato sia stato commesso nel suo territorio; o
  2. il reato sia stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento della perpetrazione del reato; o
  3. il reato sia stato commesso da uno dei suoi cittadini.

Ogni Stato Parte può inoltre stabilire la sua competenza su tali reati qualora:

  1. il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini;
  2. il reato sia commesso contro un’installazione pubblica di detto Stato situata fuori del suo territorio, compresa un’ambasciata o locali diplomatici o consolari di detto Stato,
  3. il reato sia commesso da un apolide residente abitualmente nel suo territorio;
  4. il reato sia commesso con l’obiettivo di costringere detto Stato a compiere un atto qualsiasi o ad astenersi dal compierlo;
  5. il reato sia commesso a bordo di un aeromobile della compagnia di bandiera di detto Stato.

Al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che ha stabilito in virtù della sua legislazione interna conformemente al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.

Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie per stabilire la sua competenza relativamente ai reati di cui all’articolo 2 nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e lo Stato Parte non lo estradi verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.

La presente Convenzione non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

Art. 7

Qualora venga a sapere che l’autore o il presunto autore di un reato di cui all’articolo 2 potrebbe trovarsi nel suo territorio, lo Stato Parte interessato adotta le misure che, conformemente alla sua legislazione interna, sono necessarie per indagare sui fatti di cui è venuto a conoscenza.

Se ritiene che le circostanze lo giustifichino, lo Stato Parte sul cui territorio si trovi l’autore o il presunto autore del reato, adotta le misure che, in virtù della sua legislazione interna, sono adeguate ad assicurare la presenza di quella persona ai fini di procedimenti o di estradizione.

Chiunque sia oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo ha il diritto di:

  1. mettersi tempestivamente in contatto con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o è altrimenti abilitato a tutelare i suoi diritti o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio risiede abitualmente;
  2. ricevere la visita di un rappresentante di quello Stato;
  3. essere informato dei diritti che gli conferiscono i commi a) e b).

I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell’ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova l’autore o il presunto autore del reato, fermo restando tuttavia che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.

Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 mantengono intatto il diritto di ogni Stato Parte che abbia stabilito la sua competenza conformemente al comma c) del paragrafo 1 o al comma c) del paragrafo 2 dell’articolo 6 di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato e a fargli visita.

Qualora uno Stato Parte abbia posto una persona in stato detentivo conformemente alle disposizioni del presente articolo, esso lo comunica immediatamente, unitamente alle circostanze che lo motivano, direttamente o mediante il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6 e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all’indagine di cui al paragrafo 1 ne comunica tempestivamente le conclusioni a detti Stati Parte indicando se intende esercitare la sua competenza.

Art. 8

Nei casi in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 6, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato è tenuto, se non lo estrada, a sottoporre il caso, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, a prescindere che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di tale Stato. Queste autorità adottano la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altro reato grave conformemente alle leggi di tale Stato.

Ogniqualvolta, in virtù della sua legislazione interna, uno Stato Parte è autorizzato ad estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini solo a condizione che l’interessato gli sia restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo o della procedura nell’ambito della quale l’estradizione o la consegna era stata richiesta, e tale Stato e lo Stato richiedente l’estradizione accettino questa formula e le altre condizioni che possono ritenere appropriate, l’estradizione o la consegna condizionale è sufficiente a dispensare lo Stato Parte richiesto dall’obbligo previsto al paragrafo 1.

Art. 9

I reati previsti all’articolo 2 sono di pieno diritto considerati come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati parte si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra loro.

Qualora uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato sia investito di una richiesta di estradizione da parte di un altro Stato Parte al quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come la base giuridica dell’estradizione relativamente ai reati previsti all’articolo 2. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti all’articolo 2 come casi di estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

I reati previsti all’articolo 2 sono, eventualmente, considerati ai fini estradizionali tra Stati Parte come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6.

Le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parte relative ai reati di cui all’articolo 2 sono ritenute modificate tra Stati Parte qualora siano incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 10

Gli Stati Parte si concedono la massima assistenza giudiziaria per ogni indagine o procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all’articolo 2, nonché per l’acquisizione degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

Gli Stati Parte adempiono agli obblighi che attribuisce loro il paragrafo 1 in conformità a qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria che può esistere tra loro. In assenza di un tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono tale
assistenza in conformità alla loro legislazione interna.

Art. 11

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all’articolo 2 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d’assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 12

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione e d’assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all’articolo 2 o la richiesta d’assistenza riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 13

La persona detenuta o che sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte la cui presenza sia richiesta in un altro Stato Parte ai fini di testimonianza o di identificazione o al fine di contribuire all’accertamento dei fatti nell’ambito di inchieste o di azioni giudiziarie avviate in virtù della presente Convenzione può essere oggetto di un trasferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. detta persona dà liberamente il suo consenso al trasferimento in piena cognizione di causa; e
  2. le autorità competenti dei due Stati interessati acconsentono al trasferimento, fatte salve le condizioni che possono giudicare opportune.

Ai fini del presente articolo:

  1. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento può e deve mantenere l’interessato in stato detentivo, salvo richiesta o autorizzazione contraria da parte dello Stato a partire dal quale la persona è stata trasferita;
  2. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento adempie tempestivamente all’obbligo di riconsegnare l’interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto preventivamente convenuto o a quanto le autorità competenti dei due Stati hanno altrimenti deciso;
  3. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento non può esigere dallo
    Stato a partire dal quale è effettuato il trasferimento, che avvii una procedura di estradizione riguardante l’interessato;
  4. si tiene conto del periodo che l’interessato ha passato in stato detentivo nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da espiare nello Stato dal quale è stato trasferito.

A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita, conformemente alle disposizioni del presente articolo, non vi acconsenta, la persona in questione, a prescindere dalla sua cittadinanza, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato in cui è trasferita a causa di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.

Art. 14

Alla persona posta in stato detentivo o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie conformi alla legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.

Art. 15

Gli Stati Parte collaborano al fine di prevenire i reati previsti all’articolo 2, in particolare:

  1. adottando tutte le misure possibili, anche adattando eventualmente la loro legislazione interna, per prevenire o ostacolare la preparazione, nei loro rispettivi territori, di reati destinati ad essere commessi all’interno o all’esterno dei loro territori, in particolare le misure che vietano nei loro
    territori le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o commettono i reati di cui all’articolo 2;
  2. scambiando informazioni esatte e verificate in conformità alle disposizioni della loro legislazione interna e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per prevenire la perpetrazione dei reati di cui all’articolo 2;
  3. se del caso, grazie alla ricerca-sviluppo relativa ai metodi di rilevamento di esplosivi e di altre sostanze pericolose suscettibili di causare la morte o di provocare lesioni corporali, grazie a consultazioni sulla definizione di norme per la marcatura degli esplosivi al fine di identificarne l’origine al momento delle indagini effettuate in seguito ad esplosioni, grazie a scambi di informazioni relative alle misure di prevenzione, alla cooperazione e al trasferimento di tecnologia, di materiale e di mezzi connessi.

Art. 16

Lo Stato Parte nel quale sia stata avviata un’azione penale nei confronti del presunto autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Art. 17

Gli Stati Parte adempiono agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

Art. 18

Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte ad esercitare nel territorio di un altro Stato Parte una competenza o funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell’altro Stato Parte dal suo diritto interno.

Art. 19

Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati ed agli individui dal diritto internazionale, in particolare gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.

Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non sono neanch’esse regolamentate dalla presente Convenzione, in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

Art. 20

Ogni controversia fra Stati Parti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se, entro i sei mesi che seguono la data della richiesta di arbitrato, le parti non raggiungono un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di giustizia, presentando un’istanza secondo lo Statuto della Corte.

Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti dello Stato Parte che ha formulato questa riserva.

Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 21

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 22

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 23

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 24

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998.

(Seguono le firme)

0.353.21

Campo d’applicazione il 26 febbraio 20203

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Albania

22 gennaio

2002 A

21 febbraio

2002

Algeria*

8 novembre

2001

8 dicembre

2001

Andorra

23 settembre

2004 A

23 ottobre

2004

Antigua e Barbuda

24 settembre

2009 A

24 ottobre

2009

Arabia Saudita*

31 ottobre

2007 A

30 novembre

2007

Argentina

25 settembre

2003

25 ottobre

2003

Armenia

16 marzo

2004 A

15 aprile

2004

Australia**

9 agosto

2002 A

8 settembre

2002

Austria**

6 settembre

2000

23 maggio

2001

Azerbaigian

2 aprile

2001 A

23 maggio

2001

Bahama*

5 maggio

2008 A

4 giugno

2008

Bahrein*

21 settembre

2004 A

21 ottobre

2004

Bangladesh

20 maggio

2005 A

19 giugno

2005

Barbados

18 settembre

2002 A

18 ottobre

2002

Belarus

1° ottobre

2001

31 ottobre

2001

Belgio

20 maggio

2005

19 giugno

2005

Belize

14 novembre

2001 A

14 dicembre

2001

Benin

31 luglio

2003 A

30 agosto

2003

Bolivia

22 gennaio

2002 A

21 febbraio

2002

Bosnia e Erzegovina

11 agosto

2003 A

10 settembre

2003

Botswana

8 settembre

2000 A

23 maggio

2001

Brasile*

23 agosto

2002

22 settembre

2002

Brunei

14 marzo

2002 A

13 aprile

2002

Bulgaria

12 febbraio

2002 A

14 marzo

2002

Burkina Faso

1° ottobre

2003 A

31 ottobre

2003

Cambogia

31 luglio

2006 A

30 agosto

2006

Camerun

21 marzo

2005 A

20 aprile

2005

Canada* **

3 aprile

2002

3 maggio

2002

Capo Verde

10 maggio

2002 A

9 giugno

2002

Ceca, Repubblica

6 settembre

2000

23 maggio

2001

Cile

10 novembre

2001 A

10 dicembre

2001

Cina*

13 novembre

2001 A

13 dicembre

2001

Hong Kong

13 novembre

2001

13 dicembre

2001

Macao

13 novembre

2001

13 dicembre

2001

Cipro

24 gennaio

2001

23 maggio

2001

Colombia*

14 settembre

2004 A

14 ottobre

2004

Comore

25 settembre

2003

25 ottobre

2003

Congo (Kinshasa)

27 giugno

2008 A

27 luglio

2008

Corea (Sud)

17 febbraio

2004

18 marzo

2004

Costa Rica

20 settembre

2001

20 ottobre

2001

Côte d’Ivoire

13 marzo

2002

12 aprile

2002

Croazia

2 giugno

2005 A

2 luglio

2005

Cuba*

15 novembre

2001 A

15 dicembre

2001

Danimarca** a

31 agosto

2001

30 settembre

2001

Dominica

24 settembre

2004 A

24 ottobre

2004

Dominicana, Repubblica

21 ottobre

2008 A

20 novembre

2008

Egitto*

9 agosto

2005

8 agosto

2005

El Salvador*

15 maggio

2003 A

14 giugno

2003

Emirati Arabi Uniti*

23 settembre

2005 A

23 ottobre

2005

Estonia

10 aprile

2002

10 maggio

2002

Eswatini

4 aprile

2003 A

4 maggio

2003

Etiopia*

16 aprile

2003 A

16 maggio

2003

Figi

15 maggio

2008 A

14 giugno

2008

Filippine

7 gennaio

2004

6 febbraio

2004

Finlandia**

28 maggio

2002

27 giugno

2002

Francia**

19 agosto

1999

23 maggio

2001

Gabon

10 marzo

2005 A

9 aprile

2005

Georgia

18 febbraio

2004 A

19 marzo

2004

Germania* **

23 aprile

2003

23 maggio

2003

Ghana

6 settembre

2002 A

6 ottobre

2002

Giamaica

9 agosto

2005 A

8 settembre

2005

Giappone**

16 novembre

2001

16 dicembre

2001

Gibuti

1° giugno

2004 A

1° luglio

2004

Grecia

27 maggio

2003

26 giugno

2003

Grenada

13 dicembre

2001 A

12 gennaio

2002

Guatemala

12 febbraio

2002 A

14 marzo

2002

Guinea

7 settembre

2000 A

23 maggio

2001

Guinea equatoriale

7 febbraio

2003 A

9 marzo

2003

Guinea-Bissau

6 agosto

2008 A

5 settembre

2008

Guyana

12 settembre

2007 A

12 ottobre

2007

Honduras

25 marzo

2003 A

24 aprile

2003

India* **

22 settembre

1999

23 maggio

2001

Indonesia*

29 giugno

2006 A

29 luglio

2006

Iraq

30 luglio

2013 A

29 agosto

2013

Irlanda

30 giugno

2005

30 luglio

2005

Islanda

15 aprile

2002

15 maggio

2002

Israele* **

10 febbraio

2003

12 marzo

2003

Italia**

16 aprile

2003

16 maggio

2003

Kazakstan

6 novembre

2002 A

6 dicembre

2002

Kenya

16 novembre

2001 A

16 dicembre

2001

Kirghizistan

1° maggio

2001 A

31 maggio

2001

Kiribati

15 settembre

2005 A

15 ottobre

2005

Kuwait*

19 aprile

2004 A

19 maggio

2004

Laos*

22 agosto

2002 A

21 settembre

2002

Lesotho

12 novembre

2001 A

12 dicembre

2001

Lettonia

25 novembre

2002 A

25 dicembre

2002

Liberia

5 marzo

2003 A

4 aprile

2003

Libia

22 settembre

2000 A

23 maggio

2001

Liechtenstein

26 novembre

2002 A

26 dicembre

2002

Lituania

17 marzo

2004

16 aprile

2004

Lussemburgo

6 febbraio

2004

7 marzo

2004

Macedonia del Nord

30 agosto

2004

29 settembre

2004

Madagascar

24 settembre

2003

24 ottobre

2003

Malawi

11 agosto

2003 A

10 settembre

2003

Malaysia*

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Maldive

7 settembre

2000 A

23 maggio

2001

Mali

28 marzo

2002 A

27 aprile

2002

Malta

11 novembre

2001 A

11 dicembre

2001

Marocco

9 maggio

2007 A

8 giugno

2007

Marshall, Isole

27 gennaio

2003 A

26 febbraio

2003

Mauritania

30 aprile

2003 A

30 maggio

2003

Maurizio

24 gennaio

2003 A

23 febbraio

2003

Messico

20 gennaio

2003 A

19 febbraio

2003

Micronesia

23 settembre

2002 A

23 ottobre

2002

Moldova* **

10 ottobre

2002 A

9 novembre

2002

Monaco

6 settembre

2001

6 ottobre

2001

Mongolia

7 settembre

2000 A

23 maggio

2001

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico*

14 gennaio

2003 A

13 febbraio

2003

Myanmar*

12 novembre

2001 A

12 dicembre

2001

Namibia

2 settembre

2016 A

2 ottobre

2016

Nauru

2 agosto

2005 A

1° settembre

2005

Nicaragua

17 gennaio

2003 A

16 febbraio

2003

Niger

26 ottobre

2004 A

25 novembre

2004

Nigeria

24 settembre

2013 A

24 ottobre

2013

Niue

22 giugno

2009 A

22 luglio

2009

Norvegia**

20 settembre

1999

23 maggio

2001

Nuova Zelanda** b

4 novembre

2002 A

4 dicembre

2002

Paesi Bassi c

7 febbraio

2002

9 marzo

2002

Aruba

8 febbraio

2005

8 febbraio

2005

Curaçao*

22 marzo

2010

22 marzo

2010

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*

22 marzo

2010

22 marzo

2010

Sint Maarten*

22 marzo

2010

22 marzo

2010

Pakistan*

13 agosto

2002 A

12 settembre

2002

Palau

14 novembre

2001 A

14 dicembre

2001

Panama

5 marzo

1999

23 maggio

2001

Papua Nuova Guinea

30 settembre

2003 A

30 ottobre

2003

Paraguay

22 settembre

2004 A

22 ottobre

2004

Perù

10 novembre

2001 A

10 dicembre

2001

Polonia

3 febbraio

2004

4 marzo

2004

Portogallo*

10 novembre

2001

10 dicembre

2001

Qatar*

27 giugno

2008 A

27 luglio

2008

Regno Unito**

7 marzo

2001

23 maggio

2001

Jersey

16 aprile

2013

16 maggio

2013

Man, Isola di

1° giugno

2012

1° luglio

2012

Rep. Centrafricana

19 febbraio

2008 A

20 marzo

2008

Romania

29 luglio

2004

28 agosto

2004

Ruanda

13 maggio

2002 A

12 giugno

2002

Russia*

8 maggio

2001

7 giugno

2001

Saint Kitts e Nevis

16 novembre

2001 A

16 dicembre

2001

Saint Vincent e Grenadine

15 settembre

2005 A

15 ottobre

2005

Salomone, Isole

24 settembre

2009 A

24 ottobre

2009

San Marino

12 marzo

2002 A

11 aprile

2002

Santa Lucia*

17 ottobre

2012 A

16 novembre

2012

São Tomé e Príncipe

12 aprile

2006 A

12 maggio

2006

Seicelle

22 agosto

2003 A

21 settembre

2003

Senegal

27 ottobre

2003 A

26 novembre

2003

Serbia

31 luglio

2003 A

30 agosto

2003

Sierra Leone

26 settembre

2003 A

26 ottobre

2003

Singapore*

31 dicembre

2007 A

30 gennaio

2008

Slovacchia

8 dicembre

2000

23 maggio

2001

Slovenia

25 settembre

2003

25 ottobre

2003

Spagna* **

30 aprile

1999

23 maggio

2001

Sri Lanka

23 marzo

1999

23 maggio

2001

Stati Uniti* **

26 giugno

2002

26 luglio

2002

Sudafrica

1° maggio

2003

31 maggio

2003

Sudan*

8 settembre

2000

23 maggio

2001

Svezia**

6 settembre

2001

6 ottobre

2001

Svizzera

23 settembre

2003 A

23 ottobre

2003

Tagikistan

29 luglio

2002 A

28 agosto

2002

Tanzania

22 gennaio

2003 A

21 febbraio

2003

Thailandia*

12 giugno

2007 A

12 luglio

2007

Togo

10 marzo

2003

9 aprile

2003

Tonga

9 dicembre

2002 A

8 gennaio

2003

Trinidad e Tobago

2 aprile

2001 A

23 maggio

2001

Tunisia*

22 aprile

2005 A

22 maggio

2005

Turchia*

30 maggio

2002

29 giugno

2002

Turkmenistan

25 giugno

1999

23 maggio

2001

Ucraina*

26 marzo

2002 A

25 aprile

2002

Uganda

5 novembre

2003

5 dicembre

2003

Ungheria

13 novembre

2001

13 dicembre

2001

Uruguay*

10 novembre

2001

10 dicembre

2001

Uzbekistan

30 novembre

1998

23 maggio

2001

Venezuela*

23 settembre

2003

23 ottobre

2003

Vietnam*

9 gennaio

2014 A

8 febbraio

2014

Yemen

23 aprile

2001 A

23 maggio

2001

Zambia

7 aprile

2017 A

7 maggio

2017

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Le notifiche degli Stati Parte relative alle loro competenze in virtù dell’art. 6 par. 3 non figurano come * nel presente campo d’applicazione. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. La Conv. non s’applica né alle isole Faröe, né alla Groenlandia.
  1. La Conv. non vale per Tokelau.
  1. Per il Regno in Europa.