Ai fini della presente Convenzione:
per «materia radioattiva» s’intende qualsiasi materia nucleare o altra sostanza radioattiva contenente nucleidi che si disintegrano spontaneamente (processi accompagnati dall’emissione di uno o più tipi di radiazioni ionizzanti quali le radiazioni alfa, beta, gamma e neutrone) e che potrebbero, considerate le loro proprietà radiologiche o fissili, causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente;
per «materie nucleari» s’intendono il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80 per cento, l’uranio 233, l’uranio arricchito in isotopo 235 o 233, l’uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di residui di minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati;
- per «uranio arricchito in isotopo 235 o 233» s’intende l’uranio contenente l’isotopo 235 oppure l’isotopo 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra i tenori isotopici per la somma di tali due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
per «impianto nucleare» s’intende:
- ogni reattore nucleare, compreso un reattore imbarcato a bordo di una nave, di un veicolo, di un aeromobile o di un veicolo spaziale quale fonte di energia adibita alla propulsione della nave, del veicolo, dell’aeromobile o del veicolo spaziale, o a qualsiasi altro scopo,
- ogni dispositivo o mezzo di trasporto utilizzato allo scopo di produrre, immagazzinare, ritrattare o trasportare materie radioattive;
per «ordigno» s’intende:
- ogni dispositivo esplosivo nucleare, o
- ogni dispositivo a dispersione di materie radioattive od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente;
per «installazione governativa o pubblica» s’intende ogni attrezzatura od ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato od occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un’organizzazione intergovernativa, nell’ambito delle loro funzioni ufficiali;
per «forze armate di uno Stato» s’intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e che sono poste ufficialmente sotto il loro comando, la loro autorità e la loro responsabilità.