Le Parti contraenti si obbligano a estradarsi, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, gli individui perseguiti per un reato motivante l’estradizione o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nello Stato richiedente.
0.353.915.8
Trattato di estradizione
tra la Svizzera e l’Australia
RU 1990 1649; FF 1989 III 717
Traduzione1
Concluso il 29 luglio 1988
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19902
Entrato in vigore con scambio di note il 1o gennaio 1991
(Stato 1° gennaio 1991)
La Confederazione Svizzera
e
l’Australia,
animate dal desiderio di intensificare la collaborazione tra i due Stati nella lotta contro la criminalità e di semplificare le relazioni tra i due Stati in materia di estradizione,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obbligo d’estradizione
Art. 2 Reati motivanti l’estradizione
Danno luogo all’estradizione, ai sensi del presente Trattato, i reati che, secondo il diritto delle due Parti contraenti, sono puniti con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di almeno un anno o con una pena più severa. Se la domanda di estradizione si riferisce a un individuo condannato per un reato motivante l’estradizione e ricercato per l’esecuzione di una pena privativa della libertà, l’estradizione è accordata solamente se la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà che deve essere eseguita è di almeno sei mesi.
Se un individuo è estradato per reati motivanti l’estradizione, quest’ultima può essere accordata, in quanto il diritto dello Stato richiesto lo ammetta, anche per reati puniti con pene privative della libertà o misure di sicurezza privative della libertà di durata inferiore a un anno oppure con pene meno severe.
Per determinare se un fatto è punibile secondo il diritto di entrambe le Parti contraenti ai sensi del presente articolo:
- è irrilevante se il diritto di entrambe le Parti contraenti includa i reati nella medesima categoria di reati oppure se i reati siano definiti con termini identici;
- è preso in considerazione l’insieme dei reati imputati all’individuo reclamato, indipendentemente dal fatto che nel diritto delle due Parti contraenti siano sancite le medesime configurazioni della fattispecie.
L’estradizione è concessa conformemente alle disposizioni del presente Trattato indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il reato per il quale è stata domandata l’estradizione a condizione che:
- il reato fosse punibile nello Stato richiedente al momento della perpetrazione;
- i reati commessi fossero perseguibili nello Stato richiesto al momento della presentazione della domanda di estradizione.
Se il reato per il quale è richiesta l’estradizione è stato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente, l’estradizione è concessa conformemente alle disposizioni del presente Trattato se l’individuo perseguito è cittadino dello Stato richiedente. Se l’individuo, la cui estradizione è domandata per un simile fatto, non è cittadino dello Stato richiedente, lo Stato richiesto giudica liberamente la domanda di estradizione.
Art. 3 Eccezioni all’estradizione
L’estradizione non è concessa:
- se il reato per il quale è domandata l’estradizione è considerato dallo Stato richiesto come un reato politico, fiscale o meramente militare;
- se il reato per cui l’individuo è perseguito o è stato condannato, oppure qualsiasi altro reato per cui, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, egli può essere arrestato o condannato è punito con la pena capitale secondo il diritto dello Stato richiedente, eccetto che lo Stato richiedente si impegni a non pronunciare la pena capitale o, se è già stata pronunciata, a non eseguirla;
- se esistono seri motivi per credere che la domanda di estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo a causa della sua razza, religione o nazionalità o delle sue opinioni politiche o se la situazione di costui arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi;
- se, nello Stato richiesto o in uno Stato terzo, contro l’individuo perseguito è stata pronunciata una sentenza definitiva per i fatti che motivano la domanda di estradizione:–quando detta sentenza è di assoluzione; o–quando la pena o un’altra misura privativa di libertà pronunciata contro l’individuo perseguito è stata eseguita completamente oppure è stata oggetto di una grazia o di un’amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita; o–quando il giudice ha costatato la colpevolezza dell’individuo perseguito senza pronunciare una sanzione;
- se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo il diritto di una Parte contraente.
L’estradizione può essere rifiutata se:
- l’individuo per cui è domandata l’estradizione è cittadino dello Stato richiesto. Se rifiuta l’estradizione dei propri cittadini, lo Stato richiesto deve, su domanda dello Stato richiedente e se il diritto dello Stato richiesto l’ammette, sottoporre il caso alle autorità competenti affinché possano essere esercitati perseguimenti giudiziari per tutti o per singoli reati oggetto della domanda di estradizione;
- il reato per cui è stata domandata l’estradizione sottostà alla giurisdizione dello Stato richiesto e questi apre un perseguimento penale per detto reato.
Lo Stato richiesto può, giustificandone i motivi, raccomandare allo Stato richiedente di ritirare la domanda di estradizione se ritiene che l’estradizione non dovrebbe essere domandata a causa dell’età, della salute o di altri motivi personali dell’individuo perseguito.
Art. 4 Domanda e atti a sostegno
La domanda sarà espressa per scritto e presentata per via diplomatica. Tutti gli atti a sostegno della domanda devono essere ufficialmente certificati conformi secondo le disposizioni dell’articolo 5.
A sostegno della domanda d’estradizione saranno prodotti:
- se un reato è imputato all’individuo perseguito: un mandato d’arresto contro l’individuo perseguito, in originale o in copia, la definizione dei reati per i quali è domandata l’estradizione nonché la descrizione di tutti i reati imputati all’individuo perseguito;
- se l’individuo perseguito a causa di un reato è stato condannato in contumacia: un documento, che emani dall’autorità giudiziaria o da un’altra autorità, che ordini l’arresto dell’individuo perseguito, la definizione dei reati per i quali è domandata l’estradizione nonché la descrizione di tutti i reati imputati all’individuo perseguito;
- se l’individuo perseguito è stato condannato per un reato in base a un contraddittorio: la definizione dei reati per i quali è domandata l’estradizione, la descrizione di tutti i reati imputati all’individuo perseguito, nonché gli atti attestanti che l’individuo è stato riconosciuto colpevole, la pena pronunciata, l’immediata forza esecutiva della pena e la parte di pena non eseguita;
- se l’individuo perseguito è stato giudicato in base a un contraddittorio ma non è stata pronunciata la pena: la definizione dei reati per i quali è domandata l’estradizione, la descrizione di tutti i reati imputati all’individuo perseguito, gli atti attestanti che l’individuo è stato giudicato colpevole nonché una dichiarazione sull’intenzione di pronunciare una pena;
- in ogni caso: la presentazione delle disposizioni legali giusta le quali il fatto è punibile nonché di quelle che disciplinano la prescrizione, la portata e la natura della pena comminata per detto reato; e
- in ogni caso: una descrizione quanto precisa possibile dell’individuo perseguito nonché qualsiasi informazione atta a determinarne l’identità e la sua cittadinanza.
Se è consenziente, l’individuo reclamato può essere estradato secondo le disposizioni del presente Trattato anche qualora le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo non fossero adempiute.
Tutti gli atti a sostegno di una domanda d’estradizione presentata dalla Svizzera devono essere redatti o tradotti in inglese. Tutti gli atti a sostegno di una domanda d’estradizione presentata dall’Australia devono essere redatti o tradotti in una lingua ufficiale svizzera stabilita, di caso in caso, dalle autorità svizzere competenti.
Art. 5 Autenticazione degli atti a sostegno
Gli atti prodotti, conformemente all’articolo 4, a sostegno di una domanda d’estradizione sono ammessi, purché autenticati, in ogni procedura d’estradizione.
Ai sensi del presente Trattato, un atto a sostegno è autenticato se:
- è firmato o certificato conforme da un giudice, da un’autorità giudiziaria o da un funzionario dello o nello Stato richiedente; e
- è munito di un sigillo ufficiale dello Stato richiedente o di un sigillo di un ministro dello Stato o di un Dipartimento dello Stato richiedente.
Art. 6 Complemento di informazioni
Se ritiene che gli atti prodotti a sostegno di una domanda d’estradizione siano insufficienti, conformemente al presente Trattato, per concedere l’estradizione, lo Stato richiesto potrà domandare che gli sia messo a disposizione un complemento di informazioni entro un termine da esso assegnato.
Se l’individuo perseguito è in arresto in vista d’estradizione e gli atti complementari a sostegno non soddisfano le esigenze del presente Trattato oppure non sono stati prodotti entro il termine assegnato, l’individuo perseguito può essere rimesso in libertà. Il rilascio in libertà non pregiudica un nuovo arresto né l’estradizione, se una domanda d’estradizione fosse ripresentata.
Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente nel termine più breve possibile se ha messo in libertà, conformemente al numero 2 del presente articolo, l’individuo perseguito.
Art. 7 Concorso di domande d’estradizione
Se l’estradizione è domandata contemporaneamente da parecchi Stati, sia per lo stesso reato, sia per reati differenti, lo Stato richiesto statuisce tenuto conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità e del luogo dei reati, della cittadinanza dell’individuo perseguito, della possibilità di un’ulteriore estradizione a un altro Stato e delle date rispettive delle domande d’estradizione. All’occorrenza, lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente se accetta un’ulteriore estradizione.
Art. 8 Principio della specialità
Fatto salvo il numero 3 del presente articolo, l’individuo estradato in virtù del presente Trattato non sarà né detenuto, né giudicato né sottoposto ad altre restrizioni della libertà personale per un qualsiasi reato anteriore alla consegna, tranne nei casi seguenti:
- il reato ha motivato l’estradizione; o
- il reato è tale da motivare l’estradizione se lo Stato richiesto vi acconsente.
Una domanda per ottenere il consenso ai sensi del presente articolo va corredata degli atti di cui nell’articolo 4, nonché di un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’individuo estradato in merito ai reati presi in considerazione.
Il numero 1 del presente articolo non si applica se l’individuo estradato, pur avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente nei 45 giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o vi è ritornato dopo averlo lasciato.
Art. 9 Riestradizione a uno Stato terzo
Lo Stato richiedente non può, per reati anteriori alla consegna, estradare a uno Stato terzo un individuo che gli è stato consegnato, eccetto che:
- lo Stato richiesto vi acconsenta; o
- pur avendone avuto la possibilità, l’individuo estradato non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente nei 45 giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o vi è ritornato dopo averlo lasciato.
Nel caso previsto nel numero 1 lettera a del presente articolo, lo stato richiesto può esigere i documenti concernenti l’assenso menzionati nell’articolo 4.
Art. 10 Carcerazione provvisoria
In caso d’urgenza, ciascuna Parte contraente può domandare, tramite l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) o in altro modo, la carcerazione provvisoria dell’individuo perseguito. La domanda sarà trasmessa sia per posta o telegrafo, sia con qualsiasi altro mezzo di comunicazione lasciante una traccia scritta.
La domanda di carcerazione provvisoria indicherà i dati segnaletici dell’individuo ricercato, la conferma dell’esistenza di uno degli atti, menzionati nell’articolo 4 numero 2, che ordinano l’arresto dell’individuo perseguito, la constatazione che è stato compiuto un reato per il quale sarà domandata l’estradizione, una descrizione di tutti i reati imputati, la portata e la natura della pena comminata o pronunciata nonché la dichiarazione che l’estradizione sarà domandata per via diplomatica.
L’individuo perseguito, se arrestato in seguito a una domanda di carcerazione provvisoria, può essere rilasciato dopo 40 giorni dal momento dell’arresto ove non sia presentata nessuna domanda d’estradizione.
Art. 11 Consegna
Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente, nel termine più breve possibile e per via diplomatica, la sua decisione sull’estradizione. Qualsiasi rifiuto integrale o parziale deve essere motivato.
In caso di consenso, lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata della carcerazione in vista d’estradizione subita dall’individuo perseguito.
In caso di consenso, lo Stato richiedente prende in consegna l’individuo perseguito, ricevuto dallo Stato richiesto, nel luogo convenuto dalle Parti contraenti.
Lo Stato richiedente prende in consegna l’individuo perseguito, ricevuto dallo Stato richiesto, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione d’estradizione di cui al numero 1 del presente articolo. Se lo Stato richiedente non può prendere in consegna l’individuo perseguito entro tale termine, quest’ultimo è prorogato di 15 giorni su domanda motivata dello Stato richiedente.
Art. 12 Consegna rinviata o condizionale
Lo Stato richiesto può rinviare la consegna dell’individuo perseguito per perseguirlo o fargli subire una pena pronunciata per un fatto diverso da quello per il quale è domandata l’estradizione. In tal caso, lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente.
Lo Stato richiesto può, per quanto ammesso dalle sue prescrizioni giuridiche, consegnare temporaneamente l’individuo perseguito allo Stato richiedente, alle condizioni da determinare di comune intesa fra le Parti contraenti.
Art. 13 Consegna di oggetti
Se è accordata l’estradizione, lo Stato richiesto consegna, nella misura consentita dalla sua legislazione e fatti salvi i diritti di terzi, tutti gli oggetti reperiti sul territorio dello Stato richiesto che provengono dal reato e possono servire come mezzi di prova.
Su domanda dello Stato richiedente, la consegna degli oggetti di cui al numero 1 del presente articolo è effettuata anche qualora l’estradizione già accordata non possa avvenire.
Nella misura in cui il diritto dello Stato richiesto o diritti di terzi lo esigano, gli oggetti consegnati sono restituiti gratuitamente, su sua domanda, allo Stato richiesto.
Art. 14 Transito
Il transito attraverso il territorio di una delle Parti contraenti è autorizzato su domanda scritta dell’altra parte. La domanda di transito:
- può essere trasmessa per posta, per telegrafo o con qualsiasi altro mezzo lasciante una traccia scritta; e
- contiene tutti i dati di cui all’articolo 10 numero 2.
Art. 15 Rappresentanza e costi
Lo Stato richiesto prende tutti i provvedimenti necessari per le procedure inerenti alla domanda d’estradizione e ne assume i costi. Difende gli interessi dello Stato richiedente e assume anche i costi cagionati sul suo territorio dall’arresto e dalla detenzione dell’individuo perseguito.
I costi per il trasporto dell’individuo perseguito sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 16 Altri obblighi
Il presente Trattato non pregiudica altri obblighi previsti da un trattato multilaterale cui le Parti contraenti abbiano aderito o cui potrebbero aderire.
Art. 17 Composizione delle controversie
Su domanda di una delle Parti contraenti si svolgeranno consultazioni in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato, sia in generale, sia in relazione a un caso concreto.
Qualsiasi controversia tra le Parti contraenti in merito all’applicazione del presente Trattato, che non possa essere composta mediante consultazioni giusta il numero 1 del presente articolo, può essere sottoposta, da ciascuna Parte contraente, alla Corte internazionale di giustizia, conformemente allo statuto di quest’ultima.
La composizione delle controversie conformemente al numero 2 del presente articolo non pregiudica le decisioni governative o giudiziarie di ultima istanza prese negli Stati contraenti nell’ambito di una causa che dà origine alla controversia tra le Parti contraenti.
Art. 18 Emendamento
Su domanda di una delle Parti contraenti si svolgeranno consultazioni su proposte intese ad emendare il presente Trattato.
Art. 19 Entrata in vigore e denuncia
Il presente Trattato entra in vigore 180 giorni dopo che le due Parti contraenti si saranno notificate per scritto che le rispettive condizioni d’entrata in vigore del Trattato sono adempiute.
Eccettuate le procedure d’estradizione pendenti, con l’entrata in vigore del presente Trattato sono abrogate le seguenti convenzioni concluse tra la Svizzera e l’Australia:
- il Trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna, concluso a Berna il 26 novembre 18803;
- la Convenzione addizionale al trattato d’estradizione fra la Svizzera e la Gran Bretagna, conclusa a Londra il 29 giugno 19044;
- la Convenzione addizionale al trattato d’estradizione fra la Svizzera e la Gran Bretagna, conclusa a Berna il 19 dicembre 19345.
Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, denunciare per scritto il presente Trattato; la denuncia avrà effetto 180 giorni dopo la sua notifica.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Sydney, il 29 luglio 1988, in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede.
Per la Jean-Pascal Delamuraz | Per Lionel Bowen |