Nelle precedenti qualificazioni è compreso il tentativo di tutti gli atti che nello Stato domandante l’estradizione sono comminati di pena come crimini, del pari che il tentativo dei delitti di furto, di truffa e d’estorsione. In tutti i casi, trattisi di crimini o di delitti, l’estradizione non potrà aver luogo se non se un consimile fatto sia parimenti punibile nel paese al quale è diretta la domanda di estradizione.
Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi s’impegnano vicendevolmente a consegnarsi, sulla domanda dell’uno indirizzata all’altro Governo, gli individui (tranne solo i loro nazionali) rifugiatisi dalla Francia o dalle Colonie francesi nella Svizzera, o dalla Svizzera nella Francia o nelle Colonie francesi, e contro i quali è proceduto o che sono condannati dai competenti tribunali come autori o complici di uno dei crimini e delitti qui in seguito noverati:
- Assassinio;
- Parricidio;
- Infanticidio;
- Avvelenamento;
- Omicidio;
- Aborto procurato;
- Stupro;
- Attentato, consumato o tentato, al pudore, con o senza violenza;
- Attentato contro i buoni costumi, eccitando, favorendo o facilitando a guisa di mestiere la corruzione o la scostumatezza della gioventù dell’uno o dell’altro sesso innazi all’età di anni ventuno;
- Oltraggio al pudore causando pubblico scandalo;
- Ratto di minorenni;
- Esposizione d’infanti;
- Volontarie lesioni di corpo aventi per conseguenza la morte, o una malattia, o incapacità di lavoro per più di venti giorni, o mutilazione, amputazione o privazione dell’uso di membri, cecità, perdita d’un occhio, o altre infermità permanenti;
- Complotto per la perpetrazione di delitti previsti nel presente Trattato;
- Minaccia d’attentato contro persone o proprietà con intimazione di deporre una somma di denaro o di adempiere alcun’altra condizione;
- Estorsione;
- Sequestrazione o detenzione illegale di persone;
- Incendio volontario;
- Furto e sottrazione dolosa;
- Truffa e frodi analoghe;
- Abuso di confidenza, concussione e corruzione di funzionari, di periti o di arbitri;
- Falsificazione, introduzione ed emissione dolosa di moneta falsa o di falsa carta monetata avente corso legale; falsificazione di biglietti di banca e di effetti pubblici; contraffazione di sigilli di Stato e di bolli autorizzati dai Governi rispettivi e destinati a pubblico servizio; quando pure la fabbricazione o contraffazione avesse avuto luogo fuori dello Stato domandante l’estradizione;
- Falso in atti pubblici o in documenti autentici o in iscritture di commercio o private;
- Impiego doloso dei falsi;
- Testimonio falso e perizia falsa;
- Giuramento falso;
- Subornazione di testimoni e di periti;
- Falsa denunzia;
- Fallimento doloso;
- Distruzione, o guasto di ferrovie e di linee telegrafiche con colpevole intento;
- Qualunque distruzione o danno perpretrato sulla proprietà mobile o immobile;
- Avvelenamento di bestie domestiche, o di pesci in istagni, vivai, o serbatoi;
- Sottrazione di lettere o violazione del segreto di lettere.
In materia correzionale o di delitti, l’estradizione avrà luogo nei casi previsti qui sopra:
- Quando, per gli individui stati condannati dietro trattazione contraddittoria o in contumacia, la pena pronunciata sarà di due mesi di prigionìa almeno.
- Quando, pei prevenuti od accusati, il maximum della pena applicabile al fatto incriminato sarà nel paese domandante l’estradizione la prigionìa di due anni almeno o una pena equivalente.