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0.353.961.8

Scambio di note
del 14 gennaio/21 settembre 1965
tra la Svizzera e l’Uganda concernente il mantenimento
in vigore del trattato anglo-svizzero d’estradizione
del 26 novembre 1880

RU 1966 949

Entrato in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1965

(Stato 1° gennaio 1965)

Con scambio di note 14 gennaio/21 settembre 1965, la Svizzera e l’Uganda hanno convenuto di mantenere in vigore, nei loro reciproci rapporti e a contare dal 1° gennaio 1965, il trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 1880 1 , completato dalla convenzione del 29 giugno 1904 2 (applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo XVIII), dallo scambio di note 17/23 agosto 1909 3 e dalla convenzione addizionale del 19 dicembre 1934 4 (applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo 2). Dopo l’acquisto dell’indipendenza, il Governo dell’Uganda aveva innanzitutto confermato il mantenimento in vigore provvisorio dei pertinenti accordi sino al 31 dicembre 1964.