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0.360.163.12

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, il Governo della Repubblica d’Austria e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente l’esecuzione dell’articolo 13 paragrafo 1 lettera c nonché del capitolo VI dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia (Accordo di esecuzione)

RU 2017 3785

Traduzione1

Concluso a Lussemburgo il 10 settembre 2015

Entrato in vigore il 1° agosto 2017

(Stato 1° agosto 2017)

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

Lo scopo del presente Accordo di esecuzione è di stabilire i necessari dettagli giuridici, amministrativi e tecnici per la cooperazione nell’ambito del perseguimento delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale di cui al capitolo VI dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia (di seguito: «Accordo»), fatto a Vaduz il 4 giugno 2012 2 , in conformità all’articolo 13 paragrafo 1 lettera c in combinato disposto con il paragrafo 4 nonché l’articolo 47 dell’Accordo.

Art. 2 Disposizioni legali applicabili

La cooperazione secondo l’articolo 39 dell’Accordo concerne anche le infrazioni concernenti le zone di parcheggio, anche di breve durata, soggette a pagamento.

Capitolo II Scambio di dati

Art. 3 Scambio elettronico di dati sui veicoli e sui loro detentori

Lo scambio di dati sui detentori di cui all’articolo 13 paragrafo 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 40 paragrafo 1 dell’Accordo avviene in modo elettronico, automatizzato e protetto tra i rispettivi servizi nazionali competenti tramite procedura di richiesta batch nel quadro del sistema convenuto. Le competenze dei servizi nazionali sono disciplinate dal diritto vigente dello Stato contraente interessato. Tali servizi nazionali sono comunicati reciprocamente al momento del deposito degli strumenti di ratifica o per via diplomatica secondo l’articolo 46 dell’Accordo.

Per le ricerche secondo l’articolo 13 paragrafo 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 40 paragrafo 1 dell’Accordo, gli Stati contraenti autorizzano i servizi nazionali competenti degli altri Stati contraenti a consultare i dati nazionali sui veicoli e sui loro detentori tramite procedura automatizzata.

Art. 4 Consultazione dei dati

La consultazione è effettuata indicando il numero d’immatricolazione completo e il tipo di infrazione.

Per il resto, la consultazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell’Accordo nonché nel rispetto del diritto nazionale dello Stato contraente richiedente.

Art. 5 Elenco dei dati

I dati previsti per lo scambio elettronico di dati sui veicoli e sui loro detentori sono specificati nell’elenco in allegato.

Art. 6 Protezione dei dati nel quadro dello scambio elettronico di dati sui veicoli e sui loro detentori

Gli Stati contraenti adottano le misure necessarie per garantire che lo scambio elettronico di informazioni si svolga senza scambiare dati contenuti in altre banche dati non utilizzate per gli scopi della presente cooperazione.

La serie di dati trasmessa è cancellata conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tuttavia al più tardi cinque anni dopo la chiusura del procedimento passato in giudicato per il quale sono stati consultati o utilizzati.

Le ricerche sono verbalizzate mediante una procedura automatizzata conformemente all’articolo 52 dell’Accordo. I dati verbalizzati devono comprendere almeno il motivo, il contenuto, il servizio destinatario nonché la data della trasmissione dei dati.

Capitolo III Inchieste successive ed esecuzione

Articolo 7Ricerca e interrogatorio del conducente

(1) La cooperazione secondo l’articolo 40 paragrafo 2 dell’Accordo si svolge tramite comunicazione diretta tra le autorità.

(2) La ricerca e l’interrogatorio del conducente da parte dell’autorità competente dello Stato di immatricolazione avvengono conformemente al pertinente diritto nazionale.

(3) La ricerca e l’interrogatorio del conducente secondo l’articolo 40 paragrafo 2 dell’Accordo hanno luogo soltanto se la ricerca e l’interrogatorio da parte dell’autorità competente dello Stato in cui è stata commessa l’infrazione non hanno portato ad alcun risultato.

Art. 8 Assistenza in materia di esecuzione

Lo Stato richiedente trasmette direttamente la propria domanda di esecuzione al servizio competente dello Stato di esecuzione.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 9 Scambio elettronico di dati con il Principato del Liechtenstein

Lo scambio elettronico di dati sui veicoli e sui loro detentori tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria avviene tramite il servizio svizzero competente, analogamente allo scambio di informazioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Accordo di esecuzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui, conformemente all’articolo 61 dell’Accordo, tutti gli Stati contraenti avranno notificato per scritto allo Stato depositario di aver espletato le procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’Accordo di esecuzione.

Il presente Accordo di esecuzione perde la validità contemporaneamente con l’Accordo. Lo stesso vale in caso di disdetta dell’Accordo per lo Stato contraente che lo ha disdetto. Fatto a Lussemburgo, il 10 settembre 2015, in tre originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione
Svizzera:

Simonetta Sommaruga

Per il Governo della
Repubblica d’Austria:

Johanna Mikl-Leitner

Per il Governo del
Principato del Liechtenstein:

Thomas Zwiefelhofer

0.360.163.12

Campo d’applicazione il 7 luglio 2017

Stati contraenti

Notifica secondo l’art. 10 par. 1

Entrata in vigore

Liechtenstein

8 giugno

2017

1° agosto

2017

Svizzera

14 giugno

2017

1° agosto

2017

Austria

3 maggio

2017

1° agosto

2017

0.360.163.12

Dichiarazione del 4 aprile 2016 della Confederazione Svizzera in merito all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di esecuzione

A integrazione dell’articolo 6 paragrafo 3 ultimo periodo dell’Accordo di esecuzione relativo all’Accordo trilaterale di polizia modificato, la Svizzera dichiara che, in riferimento alle consultazioni del registro austriaco dei veicoli effettuate mediante la cosiddetta procedura di richiesta batch, si garantisce la possibilità di accertare a posteriori quale funzionario svizzero abbia effettuato o avviato la consultazione.

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Dichiarazione del 14 aprile 2016 del Principato del Liechtenstein in merito all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di esecuzione

A integrazione dell’articolo 6 paragrafo 3 ultimo periodo dell’Accordo di esecuzione relativo all’Accordo tra la Repubblica d’Austria, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, («Accordo FLACH») il Principato del Liechtenstein dichiara che in riferimento alle consultazioni del registro austriaco dei veicoli (consultazioni effettuate mediante la cosiddetta procedura di richiesta batch) si garantisce la possibilità di accertare a posteriori quale funzionario del Liechtenstein abbia effettuato o avviato la consultazione.

0.360.163.12

Allegato

Elenco dei dati
in base all’articolo 5 dell’Accordo di esecuzione

Dati necessari per la richiesta/ricerca secondo l’articolo 4:

Voci

O/F3

Osservazioni

Dati relativi al veicolo

Paese di immatricolazione / Paese richiedente

O

FL, A oppure CH

Numero di immatricolazione

O

Numero di immatricolazione (targa di controllo) dello Stato al quale è destinata la richiesta sui dati del detentore.

Le specifiche dei numeri di immatricolazione/delle targhe di controllo sono definite nell’Accordo tecnico.

Dati relativi all’infrazione

Stato dove è stata commessa l’infrazione

O

Data in cui è stata commessa l’infrazione

O

Oggetto della ricerca

O

Infrazione alle norme sulla circolazione stradale (eventualmente anche il codice del caso, p. es. il codice EUCARIS 13)

Dati trasmessi in seguito alla ricerca secondo l’articolo 4:

Parte I: Dati relativi al veicolo

Voci

O/F4

Osservazioni

Numero di immatricolazione

O

Numero del telaio/VIN

F

FL, A oppure CH

Paese di immatricolazione / Paese richiedente

O

Marca

O

O

Modello commerciale del veicolo

O

Codice categoria UE

O

Colore del veicolo

F

Eventualmente anche il codice del colore

Parte II: Dati relativi al detentore del veicolo

Voci

O/F5

Osservazioni

Nome dell’intestatario della carta di circolazione (ragione sociale)

O

Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli, ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile.

Per le persone giuridiche vanno comunicati i dati corrispondenti.

Nome

O

Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile.

Indirizzo

O

Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, il luogo di domicilio, il Paese di domicilio, ecc. e l’indirizzo è comunicato in un formato stampabile.

Data di nascita

O

Persona giuridica

O