Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nel proprio Paese, inseguono una persona:
- colta in flagranza di commissione di un reato o di un fatto che rientra in una delle categorie di reato elencate nell’allegato 2, sono autorizzati a continuare l’inseguimento senza autorizzazione preventiva sul territorio dell’altra Parte quando le autorità competenti di quest’ultima non hanno potuto essere previamente avvertite dell’ingresso sul loro territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione concordati da entrambe le Parti, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l’inseguimento;
- evasa mentre si trovava in stato di arresto provvisorio oppure sottrattasi all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà.
Al più tardi al momento di attraversare la frontiera, gli agenti impegnati nell’inseguimento avvertono i servizi competenti della Parte sul cui territorio esso avviene. L’inseguimento deve cessare non appena la Parte sul cui territorio esso deve avvenire lo richiede. Su richiesta degli agenti impegnati nell’inseguimento, i servizi localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto.
Gli agenti impegnati in un inseguimento non hanno il diritto di fermare la persona inseguita.
I centri comuni informano i servizi centrali nazionali degli inseguimenti transfrontalieri svolti.
Al più tardi al momento del passaggio della frontiera, l’inseguimento deve essere comunicato ai centri comuni, i quali avvertono:
- per la Svizzera: il comandante della polizia cantonale e il comandante delle guardie di confine competenti;
- per la Repubblica francese: il procuratore della Repubblica territorialmente competente.
L’inseguimento può svolgersi senza limiti di spazio e di tempo.
Gli agenti impegnati nell’inseguimento sono:
- per
la Svizzera: gli agenti dei corpi di polizia federali e cantonali e del Corpo delle guardie di confine;
- per la Repubblica francese: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria della polizia nazionale e della gendarmeria nazionale nonché gli agenti doganali, per quel che concerne le loro competenze connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, al traffico d’armi ed esplosivi e al trasporto illecito di materiali e rifiuti tossici o nocivi.
Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 12 paragrafo 6, salvo la lettera c.
L’inseguimento può aver luogo soltanto alle condizioni generali seguenti:
- gli agenti impegnati nell’inseguimento sono facilmente identificabili per l’uniforme che indossano, per il bracciale che portano o per i dispositivi accessori posti sul loro veicolo; è vietato l’uso di abiti civili combinato con l’uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi d’identificazione;
- al termine dell’inseguimento, gli agenti impegnati si presentano senza indugio dinanzi ai servizi localmente competenti della Parte sul cui territorio hanno condotto l’operazione e fanno rapporto sulla loro missione; su richiesta di tali servizi, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; tale condizione si applica anche qualora l’inseguimento non abbia portato all’arresto della persona inseguita;
- durante gli inseguimenti transfrontalieri disciplinati dal presente Accordo, l’impiego di mezzi aerei e fluviali è permesso, conformemente al diritto di ciascuna delle Parti; una convezione tecnica ne precisa le modalità.
Una persona che, al termine dell’inseguimento, è arrestata dai servizi localmente competenti, può essere trattenuta per l’interrogatorio, indipendentemente dalla sua cittadinanza e secondo il diritto della Parte sul cui territorio è stata fermata. Se non ha la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata fermata, detta persona è messa in libertà al più tardi sei ore dopo il suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, tranne nel caso in cui i servizi localmente competenti abbiano ricevuto, prima dello scadere di tale termine, in qualsiasi forma una comunicazione preannunciante una domanda di arresto provvisorio a scopo d’estradizione.
La presente disposizione si applica al mancato rispetto di un ordine di fermarsi pronunciato dagli agenti di cui all’articolo 1 del presente Accordo, provvisti dei loro distintivi di funzione, nonché ai passaggi non autorizzati nella zona di frontiera ai sensi dell’articolo 2.