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0.360.367.1

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e il Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord sulla cooperazione di polizia

RU 2021 639

Traduzione

Concluso il 15 dicembre 2020

Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 ottobre 2021

(Stato 14 ottobre 2021)

La Confederazione Svizzera
e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

di seguito denominati «le Parti»,

consapevoli della stretta e stabile collaborazione tra le Parti;

considerando l’intenzione di rafforzare la cooperazione di polizia con la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante come espresso in occasione della dichiarazione d’intenti per una maggiore collaborazione tra le forze di polizia e cooperazione in altri ambiti del perseguimento penale nonché della lotta e della prevenzione della criminalità e del terrorismo firmata il 10 luglio 2019;

tenendo conto della vicinanza geografica tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) e la Confederazione Svizzera (Svizzera), dei loro valori condivisi e delle minacce comuni che devono affrontare;

consapevoli della necessità d’intensificare ulteriormente e globalmente la cooperazione internazionale di polizia tra le Parti per lottare contro la criminalità transfrontaliera e i reati gravi, in particolare il terrorismo, la criminalità organizzata e quella economica nonché altri crimini inerenti;

riconoscendo il reciproco vantaggio di una stretta cooperazione per proteggere le popolazioni di ambedue le Parti, i loro valori ed interessi, tenendo conto delle differenze nella struttura e nelle competenze delle rispettive autorità;

con l’obiettivo di portare avanti e approfondire le relazioni di amicizia e la cooperazione tra le Parti, motivate dal comune interesse a combattere e prevenire il terrorismo e la criminalità transfrontaliera e a proteggere i loro cittadini da pericoli;

riconoscendo che la condivisione tempestiva e metodica delle informazioni e la loro messa a disposizione in tempo reale agli agenti in prima linea è un fattore cruciale nella lottae nella prevenzione del terrorismo e della criminalità transfrontaliera;

consapevoli che il diritto nazionale di ogni Parte comprende sistemi giuridici separati e distinti a livello nazionale, federale, cantonale, regionale, locale e decentrato;

considerando che la Svizzera e il Regno Unito sono entrambi parti alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale 1 , nonché alle Convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 2 , la corruzione 3 , il traffico illecito di stupefacenti 4 e di sostanze psicotrope 5 , alla Convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale 6 e a diverse convenzioni internazionali per la repressione del terrorismo 7 ;

tenendo presente che la Svizzera e il Regno Unito sono entrambi membri di Interpol;

prendendo atto del valore del dialogo strategico esistente tra la Svizzera e il Regno Unito;

considerando l’impegno delle Parti alla tutela dei diritti individuali e dei dati personali, che si riflette nel rispettivo diritto nazionale e nei loro obblighi internazionali;

fatti salvi gli altri accordi internazionali di cui uno dei due Paesi è parte o le relazioni future delle Parti;

agendo in uno spirito di partenariato e cooperazione,

convengono quanto segue:

Capitolo I Scopo, campo di applicazione e autorità competenti

Art. 1 Validità territoriale

Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il presente Accordo si applica al Regno Unito, da una parte, e alla Svizzera, dall’altra.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il Regno Unito può notificare alla Svizzera che il presente Accordo si applica anche ad alcuni o a tutti i territori delle cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

Il presente Accordo mira a rafforzare la cooperazione di polizia tra le Parti al fine di prevenire le minacce alla sicurezza pubblica e combattere tutte le forme di criminalità, soprattutto i reati gravi. Inoltre sostiene la prevenzione, le indagini e l’accertamento dei reati, compreso il terrorismo, in particolare mediante lo scambio di informazioni a livello strategico e operativo e la cura dei contatti tra le autorità competenti, in conformità con il diritto nazionale e gli obblighi internazionali.

Il presente Accordo non si applica all’assistenza giudiziaria in materia penale, all’estradizione, alla delega del perseguimento penale e all’esecuzione di sentenze penali.

Art. 3 Autorità competenti

Ai fini del presente Accordo, per « autorità competente » si intende un’autorità di polizia, un’autorità di controllo delle frontiere o un’altra autorità abilitata, in virtù del diritto nazionale o in base alla decisione delle Parti e conformemente ai termini del presente Accordo, a fornire assistenza o a scambiare informazioni ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento dei reati penali, compreso il terrorismo, a livello nazionale, federale, cantonale, regionale, locale o decentrato.

  1. Per il Regno Unito, le autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono:i)The Home Office;ii)HM Revenue & Customs;iii)The National Crime Agency;iv)Crown Prosecution Service;v)Serious Fraud Office;vi)le forze di polizia e le autorità di perseguimento penale designate del Regno Unito nonché qualsiasi organismo o organizzazione aggregati alle autorità britanniche di perseguimento penale o da esse istituiti o ospitati;vii)Ministry of Defence Police;viii)Public Prosecution Service for Northern Ireland;ix)Crown Office and Procurator Fiscal Service.
  2. Per la Confederazione Svizzera, le autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono:i)l’Ufficio federale di polizia (fedpol);ii)le forze di polizia cantonali;iii)l’Amministrazione federale delle dogane8.
  3. Le Autorità competenti elencate alle lettere a) e b) possono essere modificate di comune intesa dalle Parti per iscritto.

Capitolo II Principali forme di cooperazione

Art. 4 Aree di cooperazione

Le Parti intraprendono le attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo, stabilite di comune intesa conformemente al rispettivo diritto nazionale e ai loro obblighi internazionali.

Le autorità competenti delle Parti cooperano ai fini della lotta a tutte le forme di criminalità, comprese, a titolo non esaustivo, le seguenti:

  1. il terrorismo e il suo finanziamento;
  2. i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio;
  3. la criminalità grave e organizzata;
  4. i gravi atti di violenza;
  5. la criminalità acquisitiva;
  6. la criminalità che utilizza strumenti digitali o la criminalità informatica, compresi gli attacchi alle infrastrutture critiche;
  7. la criminalità economica e finanziaria, compreso il riciclaggio di denaro;
  8. la frode contro l’individuo, l’economia e il governo;
  9. l’usurpazione di identità, compresa la falsificazione, la contraffazione, l’uso di documenti di identità ottenuti in modo fraudolento e altre forme di abuso di identità;
  10. la corruzione;
  11. l’attività criminale dei passatori, compresi la tratta di esseri umani e il traffico di migranti;
  12. l’abuso sessuale di minori;
  13. il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
  14. il traffico illecito di armi, esplosivi e precursori di esplosivi;
  15. il rapimento, la presa in ostaggio, il ricatto e l’estorsione; nonché
  16. altre forme principali di criminalità, definite consensualmente per iscritto dalle autorità competenti delle Parti.

La cooperazione ai sensi del presente Accordo non si estende a questioni di natura politica, militare o fiscale.

Art. 5 Forme principali di cooperazione

Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, al rispettivo diritto nazionale e ai loro obblighi internazionali, le autorità competenti delle Parti collaborano secondo le seguenti modalità:

  1. lo scambio di informazioni, comprese le informazioni personali, in particolare su:i)le organizzazioni terroristiche e i terroristi, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti,ii)i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio,iii)le organizzazioni criminali ed i loro membri, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti,iv)i tipi di droghe e sostanze psicotrope, i loro precursori e componenti, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, incluse le tecniche di occultamento,v)gli strumenti legislativi e scientifici impiegati per combattere la criminalità, compreso lo scambio di informazioni sull’analisi delle minacce criminali e terroristiche,vi)i metodi per contrastare la tratta di esseri umani e il traffico di migranti,vii)i passaporti e altri documenti di identità e di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita, al fine di identificare i documenti falsi,viii)le informazioni di intelligence e analitiche relative al terrorismo e alle minacce gravi da parte della criminalità, comprese quelle evinte da documentazioni sui viaggi internazionali di determinate persone,ix)la criminalità economica e finanziaria, tra cui frode, tangenti, corruzione, riciclaggio di denaro e suo reimpiego, nonché il rintracciamento di beni di origine criminale,x)le armi e gli esplosivi, compresi i loro precursori, al fine di identificare le attività illegali come la produzione, lo stoccaggio e la fornitura;
  2. la cooperazione nello sviluppo e nell’uso di sistemi e tecnologie atti a facilitare lo scambio di informazioni e di intelligence tra le forze di polizia, includendo:i)la possibilità di considerare intese volte a facilitare l’accesso ai dati elettronici,ii)lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia per consentire una condivisione rapida ed efficiente di informazioni e intelligence,iii)l’impegno in un dialogo strategico sullo sviluppo di partenariati con il settore pubblico e quello privato per individuare e impedire gravi forme di criminalità,iv)la condivisione delle competenze tecnologiche e il supporto per l’attuazione di queste attività di cooperazione delle autorità competenti;
  3. lo scambio di esperienze mediante:i)la condivisione delle pratiche consolidate, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale di ciascuna Parte, sull’impiego di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura, consegne sorvegliate e sorveglianze,ii)la condivisione delle pratiche consolidate e il dialogo su questioni strategiche chiave relative ai settori di cooperazione di cui all’articolo 4 del presente Accordo, compresa la redazione di manuali,iii)la condivisione delle pratiche consolidate sulla creazione di liste di controllo per rendere sicure le frontiere e impedire il terrorismo,iv)la condivisione delle pratiche consolidate nello scambio nazionale e internazionale di informazioni tra enti pubblici e privati;
  4. la formazione professionale congiunta attraverso moduli di formazione e l’impiego di esperti; a tal fine, le autorità competenti designano gli interlocutori per la pianificazione e l’esecuzione di tale formazione;
  5. lo svolgimento di operazioni e misure di polizia congiunte;
  6. l’uso di tecniche speciali con le quali contrastare e combattere la criminalità;
  7. l’adozione di misure di lotta al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e beni illeciti;
  8. laddove possibile e appropriata, la partecipazione a meccanismi di cooperazione multilaterale come il centro internazionale di coordinamento anticorruzione (International Anti-Corruption Coordination Centre, IACCC) e, quando possibile, la collaborazione in gruppi e reti multilaterali di unità specializzate nazionali per migliorare la cooperazione operativa transfrontaliera.

Capitolo III Condizioni di assistenza e scambio di informazioni

Art. 6 Assistenza su richiesta

Le autorità competenti si prestano reciproca assistenza nei limiti delle loro competenze e ai sensi del presente Accordo, a condizione che il rispettivo diritto nazionale e gli obblighi internazionali delle Parti non riservino la presentazione di una richiesta o il suo trattamento a un’altra autorità competente.

Le richieste di assistenza possono essere presentate direttamente per iscritto, in particolare tramite INTERPOL; in casi urgenti le richieste possono essere comunicate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto al più presto e non oltre le 48 ore, a condizione che ciò sia conforme al rispettivo diritto nazionale e agli obblighi internazionali delle Parti.

Le richieste d’assistenza devono contenere:

  1. se nota, l’indicazione dell’autorità competente richiedente e dell’autorità competente sollecitata;
  2. le informazioni necessarie relative al caso;
  3. lo scopo e i motivi della richiesta;
  4. la descrizione dell’assistenza richiesta;
  5. qualsiasi altra informazione che possa contribuire all’esecuzione della richiesta.

L’autorità competente della Parte sollecitata può imporre all’autorità competente della Parte richiedente condizioni sull’uso e sulla trasmissione delle informazioni fornite o altre, in conformità alle disposizioni del presente Accordo. La Parte richiedente deve rispettare tali condizioni, a meno che entrambe le autorità competenti non convengano per iscritto di modificarle.

Art. 7 Assistenza spontanea

In conformità con il diritto nazionale e gli obblighi internazionali delle Parti, le autorità competenti possono comunicarsi spontaneamente le informazioni ritenute necessarie a prevenire reati o una minaccia concreta e immediata per la sicurezza pubblica.

A condizione che la trasmissione o il trattamento delle informazioni non sia riservato ad un’altra autorità competente, l’autorità competente che riceve le informazioni ne valuta l’utilità e, se le ritiene inutili, le distrugge o le restituisce al mittente spontaneamente.

L’autorità competente sollecitata può imporre all’autorità competente richiedente condizioni sull’uso e sulla trasmissione delle informazioni fornite. L’autorità competente richiedente è tenuta a rispettarle, a meno che entrambe le autorità competenti non convengano per iscritto di modificarle.

Art. 8 Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi, incidenti gravi e situazioni di crisi

Le autorità competenti possono prestarsi reciprocamente assistenza, nel rispetto del diritto nazionale e degli obblighi internazionali, in caso di manifestazioni di massa ed eventi analoghi di vasta portata, catastrofi, incidenti gravi e situazioni di crisi, ad esempio:

  1. informandosi reciprocamente quanto prima su eventi o situazioni che possono avere un impatto transfrontaliero e sugli sviluppi connessivi;
  2. adottando e coordinando le necessarie misure di polizia sul loro territorio in caso di situazioni con impatto transfrontaliero;
  3. fornendo assistenza diretta, per quanto possibile, su richiesta della Parte nel cui territorio si verifica l’evento o la situazione, inviando agenti, specialisti, consulenti e mettendo a disposizione equipaggiamenti.

Le richieste di assistenza devono essere indirizzate alla rispettiva autorità competente e devono contenere:

  1. le informazioni di supporto necessarie relative alla richiesta;
  2. la descrizione dell’assistenza auspicata;
  3. lo scopo e i motivi della richiesta, compresa la sua necessità dal punto di vista operativo;
  4. qualsiasi altra informazione che possa contribuire al trattamento della richiesta.

Le autorità competenti della Parte sollecitata possono accogliere la richiesta, respingerla oppure proporre un’altra forma di assistenza.

Durante gli interventi svolti sul territorio della Parte richiedente, gli agenti dell’autorità competente della Parte sollecitata sono autorizzati a operare e ad adottare tutte le misure necessarie per fornire l’assistenza richiesta. In tale contesto operano sotto la responsabilità, la direzione e la sfera di competenza della Parte richiedente e nell’ambito dei poteri loro assegnati dal diritto nazionale della Parte richiedente.

Per situazioni di crisi si intendono, a titolo non esaustivo, situazioni che le autorità competenti di una Parte non sono più in grado di affrontare con i propri mezzi o che costituiscono una minaccia concreta e immediata per le persone, i beni, le infrastrutture o le istituzioni dell’altra Parte.

Art. 9 Rifiuto di assistenza o di scambio di informazioni

La Parte sollecitata può rifiutare di fornire assistenza o informazioni, in tutto o in parte, se le autorità competenti sollecitate ritengono che l’esecuzione della richiesta possa incidere sulla sovranità, sulla sicurezza, sull’ordine pubblico o su altri interessi fondamentali del proprio Stato oppure che quanto richiesto sia in conflitto con il rispettivo diritto nazionale o con obblighi internazionali.

Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 3 del presente Accordo, la Parte sollecitata può respingere una richiesta relativa a questioni di natura politica, militare o fiscale.

L’autorità competente sollecitata può respingere una richiesta se il diritto nazionale o gli obblighi internazionali riservano la presentazione della richiesta o il suo trattamento a un’altra autorità competente.

L’assistenza può essere rifiutata anche nel caso in cui l’esecuzione della richiesta comporti un onere eccessivo o possa causare conflitti con priorità operative.

Se possibile, prima di decidere in merito al rifiuto, l’autorità competente sollecitata consulta l’autorità competente richiedente per stabilire se l’assistenza, il supporto o lo scambio di informazioni possano essere concessi a determinate condizioni o mediante una modalità alternativa.

La Parte sollecitata può inoltre imporre alla Parte richiedente condizioni sull’uso e sulla trasmissione, in tutto o in parte, delle informazioni, dell’assistenza o del supporto forniti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

Se l’autorità competente richiedente accetta di ricevere assistenza alle condizioni proposte è tenuta a rispettarle, a meno che entrambe le autorità competenti non convengano per iscritto di modificarle.

L’autorità competente sollecitata notifica per iscritto all’autorità competente richiedente la decisione di respingere completamente o in parte la richiesta e la motiva.

Capitolo IV Forme specifiche di cooperazione

Art. 10 Distacco di agenti di collegamento

Le autorità competenti, in conformità con il rispettivo diritto nazionale e i loro obblighi internazionali e di comune intesa, possono distaccare sul territorio dell’altra Parte personale con funzione di collegamento al fine di promuovere e accelerare la cooperazione, in particolare lo scambio di informazioni e l’adempimento delle richieste di assistenza. Tali agenti di collegamento possono essere membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d’invio nello Stato ricevente e beneficiano dei rispettivi privilegi e immunità ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 9 sulle relazioni diplomatiche.

Art. 11 Protezione dei testimoni e delle vittime

Le autorità competenti cooperano sulla base del rispettivo diritto nazionale e dei loro obblighi internazionali per proteggere i testimoni e i loro familiari nonché le vittime (di seguito «persone da proteggere»).

La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie per la protezione delle persone, nonché per la loro accoglienza e assistenza, in conformità con il diritto nazionale e gli obblighi internazionali delle Parti.

Le autorità competenti concludono un accordo separato al fine disciplinare le modalità di cooperazione nel singolo caso nella presa in carico delle persone da proteggere.

Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione dei testimoni della Parte richiedente non sono integrate nel programma di protezione dei testimoni della Parte sollecitata. Nell’ambito della cooperazione relativa alla protezione di tali persone si applica in modo conforme il diritto nazionale della Parte sollecitata, compreso il diritto in materia di immigrazione.

La Parte sollecitata può porre fine alla cooperazione se gravi motivi lo giustificano e la Parte richiedente ne è stata preventivamente informata. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.

Le autorità competenti scambiano inoltre informazioni e pratiche consolidate sulle rispettive legislazioni e procedure nazionali in materia di diritti delle vittime e dei testimoni, comprese le misure speciali e informazioni sulla protezione e sull’assistenza delle vittime e dei testimoni in conformità con gli strumenti internazionali.

Art. 12 Agenti di sicurezza nell’aviazione

Le autorità competenti, in conformità con il rispettivo diritto nazionale e i loro obblighi internazionali, possono cooperare in caso di impiego di agenti di sicurezza attendosi alle convenzioni relative all’aviazione civile internazionale cui sono vincolate.

Ai sensi del presente Accordo, per agenti di sicurezza nell’aviazione s’intendono gli agenti delle autorità di sicurezza definite dalle Parti, appositamente istruiti e incaricati di assicurare la sicurezza a bordo degli aeromobili.

La cooperazione può comprendere in particolare l’impiego di agenti di sicurezza sui voli fra i territori delle due Parti.

I dettagli della cooperazione, soprattutto le questioni riguardanti l’impiego operativo degli agenti di sicurezza nell’aviazione, sono disciplinati in un ulteriore accordo dalle autorità competenti pertinenti.

Capitolo V Protezione dei dati

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Lo scambio di informazioni nel quadro del presente Accordo può avvenire finché le autorità competenti, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, i loro obblighi internazionali e la relativa attuazione sul territorio nazionale, forniscono adeguate e sostanziali garanzie per la protezione della sfera privata, dei diritti umani e dei diritti degli interessati e prevedono le garanzie corrispondenti, laddove applicabili, per quel che riguarda i requisiti di necessità, proporzionalità e controllo giudiziario indipendente.

Ciascuna Parte informa l’altra di qualsiasi modifica sostanziale del proprio diritto nazionale o dei propri obblighi internazionali che influisca in modo considerevole sulle misure di protezione accordate al trattamento dei dati personali.

Qualora una delle Parti stabilisca che il diritto nazionale e gli obblighi internazionali (compresa la relativa attuazione sul territorio nazionale) dell’altra Parte non garantiscono più un livello di protezione adeguato, le autorità competenti della Parte giunta a tale conclusione cessano di scambiare dati personali ai sensi del presente Accordo fino a quando:

  1. l’autorità competente della Parte che invia i dati personali ha valutato tutte le circostanze relative alla trasmissione dei dati personali e giunge alla conclusione che esistono adeguate garanzie per quanto riguarda la loro protezione; oppure
  2. la Parte ricevente, o la relativa autorità competente, si impegna a proteggere tali dati conformemente alle esigenze dell’autorità competente che li invia.

Nei casi in cui si applica il paragrafo 3, le Parti si adoperano per raggiungere un’intesa che consenta alle autorità competenti di continuare ad applicare nella loro interezza le pertinenti disposizioni del presente Accordo che consentono o impongono la condivisione dei dati personali.

Capitolo VI Rapporti giuridici in occasione di operazioni ufficiali svolte da una Parte sul territorio dell’altra Parte

Art. 14 Status amministrativo, protezione, assistenza ed equipaggiamento

Nel quadro dei loro rapporti di servizio o di lavoro e in ambito disciplinare gli agenti delle Parti restano soggetti al rispettivo diritto nazionale.

Le Parti garantiscono agli agenti distaccati dell’altra Parte la stessa protezione e assistenza assicurata ai propri agenti nello svolgimento delle loro funzioni.

Le Parti regolano caso per caso il trasporto dell’equipaggiamento di polizia, ad esempio delle armi da fuoco, in occasione di operazioni e formazioni congiunte.

Art. 15 Responsabilità civile

La Parte che ha distaccato i propri agenti è responsabile dei danni da essi causati nel corso dei loro interventi, conformemente al diritto nazionale della Parte sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

La Parte sul cui territorio sono stati causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede al risarcimento alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi sul territorio dell’altra Parte risarcisce integralmente le somme che quest’ultima ha versato alle vittime, ai loro aventi diritto o ai rappresentanti legali che agiscono per loro conto.

Senza pregiudicare l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, nel caso previsto al paragrafo 1 ciascuna Parte rinuncia a chiedere all’altra Parte il rimborso dei danni subiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 16 Responsabilità penale

Se non diversamente convenuto tra le Parti, durante le operazioni ai sensi del presente Accordo gli agenti di entrambe le Parti sono equiparati agli agenti della Parte in cui agiscono per quanto riguarda i reati commessi o subiti.

Art. 17 Disposizioni finanziarie, costi e procedura

Ciascuna Parte copre le proprie spese derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

Le autorità competenti si prestano direttamente assistenza reciproca, salvo nel caso in cui il diritto nazionale riservi la richiesta di assistenza alle autorità giudiziarie.

L’autorità competente a cui è stata presentata una richiesta di assistenza che supera parzialmente o totalmente i limiti della propria competenza può fornire assistenza per individuare l’autorità competente pertinente.

Le spese ordinarie sostenute per l’esecuzione di una richiesta sono a carico della Parte sollecitata. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria per soddisfare una richiesta, le Parti si consultano per concordare le condizioni alle quali la richiesta deve essere eseguita e le modalità di assunzione delle spese.

Capitolo VII Disposizioni finali

Art. 18 Altri accordi internazionali

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altre convenzioni internazionali, multilaterali o bilaterali, delle quali esse sono parti contraenti.

Art. 19 Accordi di esecuzione e di attuazione

Sulla base e nel contesto del presente Accordo e in conformità con il rispettivo diritto nazionale, le autorità competenti delle Parti possono stipulare accordi per l’attuazione tecnica della cooperazione.

Le autorità competenti delle Parti possono rescindere tali accordi mediante reciproco consenso scritto, qualora siano diventati obsoleti o non servano più agli scopi e agli obiettivi del presente Accordo. Questo diritto integra ogni diritto di risoluzione specificato nel presente Accordo o in qualsiasi accordo applicabile.

Art. 20 Modifiche e revisione

Il presente Accordo può essere modificato, ampliato o rivisto in qualsiasi momento con il consenso reciproco delle Parti. Le modifiche o revisioni approvate entrano in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica con cui le Parti si comunicano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di approvazione.

Art. 21 Componimento delle controversie

Ciascuna delle Parti può chiedere una riunione di esperti per risolvere questioni e controversie relative all’applicazione del presente Accordo e formulare proposte per l’ulteriore sviluppo della cooperazione.

Art. 22 Entrata in vigore e firme

Ciascuna delle Parti informa per via diplomatica per iscritto l’altra Parte di aver assolto le formalità interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti si comunicano di aver concluso le procedure interne di approvazione necessarie ai sensi del rispettivo diritto interno o ad una data posteriore definita di comune accordo e indicata nelle notifiche..

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciarlo dandone notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.

La denuncia del presente Accordo non esonera le Parti né le loro autorità competenti dall’adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo in materia di protezione delle informazioni, comprese le informazioni classificate come segrete o confidenziali, i diritti, i doveri e le controversie.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Berna il 15 dicembre 2020 e a Londra il 15 dicembre 2020 in lingua inglese e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Karin Keller-Sutter

Per il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

James Brokenshire