La Parte sollecitata può rifiutare di fornire assistenza o informazioni, in tutto o in parte, se le autorità competenti sollecitate ritengono che l’esecuzione della richiesta possa incidere sulla sovranità, sulla sicurezza, sull’ordine pubblico o su altri interessi fondamentali del proprio Stato oppure che quanto richiesto sia in conflitto con il rispettivo diritto nazionale o con obblighi internazionali.
Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 3 del presente Accordo, la Parte sollecitata può respingere una richiesta relativa a questioni di natura politica, militare o fiscale.
L’autorità competente sollecitata può respingere una richiesta se il diritto nazionale o gli obblighi internazionali riservano la presentazione della richiesta o il suo trattamento a un’altra autorità competente.
L’assistenza può essere rifiutata anche nel caso in cui l’esecuzione della richiesta comporti un onere eccessivo o possa causare conflitti con priorità operative.
Se possibile, prima di decidere in merito al rifiuto, l’autorità competente sollecitata consulta l’autorità competente richiedente per stabilire se l’assistenza, il supporto o lo scambio di informazioni possano essere concessi a determinate condizioni o mediante una modalità alternativa.
La Parte sollecitata può inoltre imporre alla Parte richiedente condizioni sull’uso e sulla trasmissione, in tutto o in parte, delle informazioni, dell’assistenza o del supporto forniti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
Se l’autorità competente richiedente accetta di ricevere assistenza alle condizioni proposte è tenuta a rispettarle, a meno che entrambe le autorità competenti non convengano per iscritto di modificarle.
L’autorità competente sollecitata notifica per iscritto all’autorità competente richiedente la decisione di respingere completamente o in parte la richiesta e la motiva.