Lexipedia

0.360.514.22

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata

RU 2012 471

Traduzione1

Concluso il 3 dicembre 2008
Entrato in vigore il 19 dicembre 2011

(Stato 19 dicembre 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

in applicazione degli articoli 2 e 5 dell’accordo quadro del 3 dicembre 2008 2 tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l’Ufficio federale della migrazione (UFM) 3 della Svizzera e l’Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein in materia di entrata di cittadini di Stati terzi.

Sono fatti salvi gli impegni derivanti dalla normativa Schengen.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo e della sua applicazione, l’espressione:

  1. «visto Schengen» designa un visto rilasciato conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa Schengen che autorizza un cittadino di uno Stato terzo a entrare nel territorio degli Stati Schengen per un soggiorno non superiore a tre mesi;
  2. «visto nazionale» designa un visto rilasciato per un soggiorno superiore a tre mesi, la cui validità è riconosciuta dalle due Parti contraenti per l’entrata sul rispettivo territorio.

Art. 3 Consultazione

Quando tratta una domanda di visto per il Liechtenstein, l’UFM 4 consulta l’APA prima di rilasciare o rifiutare il visto. L’APA comunica all’UFM 5 i casi in cui le rappresentanze svizzere all’estero possono rilasciare direttamente il visto Schengen senza sentire dapprima l’APA.

L’UFM 6 trasmette per esame all’APA, possibilmente in forma elettronica sicura, la documentazione riguardante il visto con il suo preavviso. Il visto può essere rilasciato unicamente previa approvazione da parte dell’APA.

Nelle procedure di rilascio del visto presso un aeroporto internazionale in Svizzera (frontiera esterna di Schengen), le autorità di controllo alla frontiera possono rinunciare a consultare l’APA all’infuori dei suoi orari d’ufficio. Prima del rilascio o del rifiuto del visto sentono in ogni caso l’UFM 7 .

Le vignette di visto svizzere per il Liechtenstein recano il complemento «R FL».

Art. 4 Annullamento del visto

Di regola, le autorità cui compete l’annullamento dei visti si informano reciprocamente prima di annullare un visto rilasciato dall’altra Parte contraente, indicandone i motivi.

Art. 5 Rimedi giuridici per i visti Schengen

Le autorità svizzere sono competenti per i ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen per il Liechtenstein, purché non sia invocata una violazione dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni procedurali svizzere.

L’APA trasmette all’UFM 8 le informazioni necessarie all’evasione del rimedio giuridico.

Art. 6 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi.

Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all’accordo quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per il
Principato del Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata | Lexipedia | Lexipedia