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Scambio di note del 19 dicembre 2008 tra la Svizzera e Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/859/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, che modifica l’allegato 3, parte I, dell’Istruzione consolare comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 2009 289

Entrato in vigore il 19 dicembre 2008

(Stato 19 dicembre 2008)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 19 dicembre 2008

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
Direzione generale H
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 20 novembre 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

Decisione del Consiglio che modifica l’allegato 3, parte I, dell’Istruzione consolare comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

Documento del Consiglio: 14434/08 VISA 323 COMIX 747

Data d’approvazione: 4 novembre 2008» 3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 20 novembre 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere estinto alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.