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Scambio di note del 18 febbraio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/972/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 2009 839

Entrato in vigore il 18 febbraio 2009

(Stato 18 febbraio 2009)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 18 febbraio 2009

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
Direzione generale H
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 19 gennaio 2009, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo svi-luppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito: Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Decisione del Consiglio che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto
  2. Documento del Consiglio: 15280/08 VISA 347 COMIX 531
  3. Data d’approvazione: 18 dicembre 2008»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 19 gennaio 2009 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’espressione della sua alta considerazione.