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Scambio di note del 17 marzo 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione del Consiglio 2009/171/CE, del 10 febbraio 2009, che modifica l’allegato 2 inventario A dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 2009 1797

Entrato in vigore il 17 marzo 2009

(Stato 17 marzo 2009)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 17 marzo 2009

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea

Direzione generale H

Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 17 febbraio 2009, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

Decisione del Consiglio che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

  1. Documento del Consiglio: 16194/08 VISA 380 COMIX 859 + COR 1
  2. Data d’approvazione: 10 febbraio 2009»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 17 febbraio 2009 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni di cui agli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.