0.362.380.020
Scambio di note del 23 settembre 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
RU 2009 5281
Entrato in vigore il 23 settembre 2009
(Stato 23 settembre 2009)
Traduzione 1
Missione della Svizzera | Bruxelles, 23 settembre 2009 |
Segretariato generale | |
Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 25 agosto 2009 emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo e all’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, è notificata alla Svizzera l’adozione dell’atto seguente:
- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)3
- Documento del Consiglio: PE-CONS 3625/09 VISA 127 COMIX 317 CODEC 538
- Data dell’adozione: 25 giugno 2009»
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 25 agosto 2009 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.
Il presente Accordo entra in vigore alla data della presente nota di risposta e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.