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Scambio di note del 31 marzo 2011 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2011/148/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 2011 1709

Entrato in vigore il 31 marzo 2011 (Stato 31 marzo 2011)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 31 marzo 2011

Commissione europea
Segretariato generale, SG.A.3

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 marzo 2011, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

  1. «Decisione della Commissione del 2 marzo 2011 che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo»3

La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2011) 1160 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 3 marzo 2011 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Tale accordo entra in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni definite negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.