0.362.380.051
Scambio di note del 24 maggio 2012 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2012) 2505 definitivo che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
RU 20123261
Entrato in vigore il 24 maggio 2012 (Stato 24 maggio 2012)
Traduzione 1
Missione della Svizzera | Bruxelles, 24 maggio 2012 |
Commissione europea | |
Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 25 aprile 2012, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
- «Decisione di esecuzione della Commissione del 24 aprile 2012 che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS)3»
La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2012) 2505 definitivo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 25 aprile 2012 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale D, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.