0.362.380.090
Scambio di note del 26 giugno 2020 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
RU 2020 2881
Entrato in vigore il 26 giugno 2020
(Stato 26 giugno 2020)
Traduzione
Missione della Svizzera | Bruxelles, 26 giugno 2020 Commissione europea Segretariato generale, SG.B.2 Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 29 maggio 2020, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
- «Regolamento di esecuzione della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili»2
Il presente regolamento di esecuzione è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2015) 9100 definitivo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 29 maggio 2020 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.