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Scambio di note del 7 ottobre 2022 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
RU 2022 614
Entrato in vigore il 7 ottobre 2022
(Stato 7 ottobre 2022)
Traduzione
Missione della Svizzera | Bruxelles, 7 ottobre 2022 Commissione europea Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 12 settembre 2022, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 1 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) [2022/1409] della Commissione [del 18 agosto 2022] relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224» 2 .
Il presente regolamento di esecuzione è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2022) 5850 definitivo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 12 settembre 2022 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta. Si applica simultaneamente con e allo stesso modo dello scambio di note del 14 febbraio 2018 3 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011. Il presente accordo potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Con l’entrata in vigore del presente accordo, lo scambio di note del 24 agosto 2021 4 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019) 1230, si estingue.
Una copia della presente nota è trasmessa alla Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.