Lexipedia

0.362.381.019

Scambio di note dell’11 agosto 2021 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2022 Entrato in vigore il 21 aprile 2023

RU 2023 215; FF 2022 1421

(Stato 21 aprile 2023)

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 11 agosto 2021

Segretariato generale del Consiglio
dell’Unione europea
Direzione generale
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio dell’8 luglio 2021, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 1 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti
  2. Documento del Consiglio: PE-CONS 45/21
  3. Data dell’adozione: 7 luglio 2021»2

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea dell’8 luglio 2021 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.B.2, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’espressione della sua più alta considerazione.