Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di levatrice.
0.412.123.209.12
Accordo
tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre des sages-femmes du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle levatrici della Svizzera e del Québec
RU 2023 87
Traduzione
Concluso il 14 giugno 2022
Entrato in vigore il 20 gennaio 2023
(Stato 20 gennaio 2023)
la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
e
l’Ordre des sages-femmes du Québec
denominati di seguito «le Parti»,
considerata l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata di seguito «l’Intesa») firmata il 14 giugno 2022 1 ;
considerato che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;
considerato che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’ Ordre des sages-femmes du Québec, legalmente costituito in virtù della Loi sur les sages-femmes du Québec (RLRQ, c. S-0.1 ), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;
desiderosi di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di levatrice, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;
considerati i risultati dell’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste alle persone che esercitano la professione di levatrice nei territori della Svizzera e del Québec;
considerato che al termine di tale analisi, le autorità competenti hanno constatato che esiste una differenza sostanziale tra queste professioni per quanto riguarda i campi di pratica;
considerato che i provvedimenti di compensazione previsti dalle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nei territori della Svizzera o del Québec mirano a compensare la differenza sostanziale individuata dalle autorità competenti per quanto riguarda i campi di pratica della professione di levatrice in Svizzera e in Québec,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:
- possiedono un’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice; e
- hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.
Art. 3 Principi direttivi
I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:
- la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
- la garanzia della qualità dei servizi professionali;
- il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
- l’equità, la trasparenza e la reciprocità;
- l’effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 4 Definizioni
Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue. 4.1 «Territorio d’origine» Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di levatrice possiede l’autorizzazione legale all’esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo. 4.2 «Territorio ospitante» Territorio nel quale un’autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d’origine. 4.3 «Richiedente» Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante. 4.4 «Beneficiario» Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall’autorità competente del territorio ospitante. 4.5 «Titolo formativo» Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec. 4.6 «Campo di pratica» Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione. 4.7 «Autorizzazione legale all’esercizio della professione» Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di levatrice, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative. 4.8 «Esperienza professionale» Esercizio effettivo e legale della professione di levatrice di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali. 4.9 «Differenza sostanziale» Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d’origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è essenziale per l’esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno. Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d’origine o presentano modalità d’esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d’origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d’origine. 4.10 «Provvedimento di compensazione» Provvedimento che può essere richiesto da un’autorità competente per colmare una differenza sostanziale relativa al titolo formativo, al campo di pratica o a entrambi. Oltre all’esperienza professionale, il provvedimento di compensazione è costituito preferibilmente da un tirocinio di adattamento o, se espressamente richiesta, da una prova attitudinale. Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest’ultima rappresenti l’unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche. I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell’esperienza professionale dei richiedenti. 4.11 «Tirocinio di adattamento» Esercizio della professione di levatrice svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato. Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec. 4.12 «Prova attitudinale» Verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec che verte esclusivamente sulle conoscenze o sulle competenze professionali del richiedente.
Art. 5 Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nel territorio ospitante
In Svizzera In Québec L’ordine professionale determina la durata del tirocinio di adattamento in funzione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo l’ottenimento del titolo formativo. L’esperienza professionale può essere acquisita in Svizzera o altrove, nell’ambito di un impiego, di un tirocinio, di un’attività di ricerca o di un’attività esercitata in vista dell’ottenimento di un certificato attinente all’esercizio della professione di levatrice;
- Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente del Québec deve possedere per esercitare la professione di levatrice nel territorio della Svizzera emerge che la differenza sostanziale nel campo di pratica è la seguente:
- in Svizzera la formazione pratica si svolge principalmente negli ospedali e permette la supervisione della gravidanza, del parto e della fase post partum sotto la responsabilità della levatrice in condizioni fisiologiche; inoltre, nel quadro della collaborazione interprofessionale prevede la presa in carico delle puerpere e dei neonati a rischio e affetti da patologie.
- Alla luce di questa differenza sostanziale, sono necessari provvedimenti di compensazione.
- Le condizioni stabilite dalla Croce Rossa Svizzera che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice in Svizzera sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio del Québec, del permesso rilasciato dall’Ordre des sages-femmes du Québec;b)aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un’autorità riconosciuta dal Québec, il titolo formativo che dà diritto al permesso rilasciato dall’Ordre des sages-femmes du Québec conformemente all’articolo 1.31 del Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r.2);c)adempiere il seguente provvedimento di compensazione:i)portare a termine un tirocinio di adattamento di almeno sei (6) settimane e al massimo tre (3) mesi in sala parto presso un ospedale cantonale o universitario in Svizzera dotato di un reparto di neonatologia e di un reparto prenatale. Se il tasso d’occupazione non è a tempo pieno, la durata del tirocinio è opportunamente modificata.
- Considerata l’esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo l’ottenimento del titolo formativo, la durata del tirocinio di adattamento di cui all’articolo 5.2 capoverso 1 paragrafo c numero i) può essere stabilita dalla Croce Rossa Svizzera. L’esperienza professionale può essere acquisita in Québec o altrove, nell’ambito di un impiego, di un tirocinio, di un’attività di ricerca o di un’attività esercitata in vista dell’ottenimento di un certificato attinente alla professione di levatrice.
- Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente diplomato in Svizzera deve possedere per esercitare la professione di levatrice nel territorio del Québec emerge che la differenza sostanziale nel campo di pratica è la seguente:
- in Québec la formazione pratica si svolge principalmente nelle case nascita (fuori dagli ospedali) dove è possibile garantire la supervisione della gravidanza, del parto e della fase post partum sotto la responsabilità della levatrice in condizioni normali. Pertanto, la maggior parte delle nascite non avviene in ospedale.
- Alla luce di questa differenza sostanziale, sono richiesti provvedimenti di compensazione.
- Le condizioni stabilite dall’Ordre des sages-femmes du Québecche permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice in Québec sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice;b)aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, il titolo formativo di Bachelor of Science SUP di levatrice da parte di un’autorità riconosciuta dalla Svizzera;c)adempiere il seguente provvedimento di compensazione:i)portare a termine un tirocinio di adattamento di almeno sei (6) settimane e al massimo tre (3) mesi in una casa nascita con un volume d’attività sufficiente per acquisire le competenze necessarie per esercitare fuori dagli ospedali e raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Ordre des sages-femmes du Québec. Se il tasso d’occupazione non è a tempo pieno, la durata del tirocinio è opportunamente modificata.
- avere una conoscenza della lingua francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti della Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).
- Inoltre, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:i)portare a termine il corso La profession de sage-femme en contexte québécois, organizzato online dall’Université du Québec di Trois-Rivières nell’anno successivo all’accettazione della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali,ii)ottenere una certificazione in urgenze ostetriche entro i termini previsti (formazioni riconosciute dall’Ordre des sages-femmes du Québec) o completare la formazione prima della fine del tirocinio di adattamento,iii)ottenere una certificazione in rianimazione neonatale avanzata con intubazione e cateterismo ombelicale entro i termini previsti (formazione riconosciuta dall’Ordre des sages-femmes du Québec)o completare la formazione prima della fine del tirocinio di adattamento,iv)portare a termine la formazione della durata massima di dodici (12) ore Sage-femme: prescrire et administrer des médicaments dans le cadre de la nouvelle réglementation organizzata online dall’Ordre des sages-femmes du Québec.
Art. 6 Effetti del riconoscimento
In Québec In Svizzera
- Il richiedente che soddisfa le condizioni e le modalità descritte nell’articolo 5.4 paragrafi a) e b) e nell’articolo 7.4 riceve da parte dell’Ordre des sages-femmes du Québec, conformemente all’articolo 42.1 paragrafo 1.1 e all’articolo 42.3 del Code des professions, un permesso restrittivo temporaneo per adempiere al provvedimento di compensazione previsto nell’articolo 5.4 paragrafo c) e per adempiere alla condizione prevista nel paragrafo d) dello stesso articolo, se necessario.
- Il richiedente che soddisfa tutte le condizioni per l’ottenimento previste dall’articolo 5.4 e le modalità previste dall’articolo 7.4 riceve da parte dell’Ordre des sages-femmes du Québec il permesso all’esercizio della professione di levatrice.
- L’esercizio della professione di levatrice è descritto negli articoli 6, 7 e 8 della Loi sur les sages-femmes.
- Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve una decisione di riconoscimento rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera che stabilisce l’equivalenza del titolo quebecchese con il Bachelor of Science SUP di levatrice.
- L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come indipendente, si basa sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e sulle legislazioni cantonali.
Art. 7 Procedura per la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali
In Svizzera In Québec Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.
- I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
- Croce Rossa Svizzera Riconoscimento dei titoli professionali Professioni sanitarie Werkstrasse 18 3084 Wabern
- Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:a)una copia del titolo formativo che dà diritto al permesso rilasciato dall’Ordre des sages-femmes du Québec;b)una prova recente dell’iscrizione all’albo dell’Ordre des sages-femmes du Québec;c)un documento d’identità;d)se necessario, un documento che permetta alla Croce Rossa Svizzera di fissare la durata del tirocinio di cui all’articolo 5.2 c).
- I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
- Ordre des sages-femmes du Québec 1200, avenue Papineau, bureau 450 Montréal, QC, H2K 4R5 info@osfq.org Telefono: 514 286-1313 Numero verde: 1 877 711-1313 Fax: 514 286-0008
- Per l’invio delle domande deve essere utilizzato l’apposito modulo e devono essere versati gli importi richiesti dall’Ordre des sages-femmes du Québec.
- Ai fini dell’applicazione dell’Accordo e della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, il richiedente deve fornire all’Ordre des sages-femmes du Québec i seguenti documenti:a)una copia autenticata del titolo formativo che dà accesso all’esercizio della professione di levatrice in Svizzera menzionato nell’articolo 5.4 paragrafo b);b)una copia autenticata dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione in Svizzera, vale a dire l’attestato rilasciato dalla Croce Rossa Svizzera che certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di levatrice e che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all’esercizio di tale professione né sanzioni disciplinari o penali;c)un curriculum vitae aggiornato;d)una copia autenticata di un documento d’identità con fotografia;e)se necessario, un documento che permetta all’Ordre des sages-femmes du Québecdi fissare la durata del tirocinio di cui all’articolo 5.4 c);f)una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente alle esigenze stabilite nella Charte de la langue française (chapitre C-11).
Art. 8 Procedura amministrativa per il trattamento delle domande applicata dalle autorità competenti
Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa:
- l’autorità competente del territorio ospitante conferma, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, di essere in possesso del dossier del richiedente e, qualora necessario, lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti;
- l’autorità competente del territorio ospitante esamina nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice;
- in ogni caso, l’autorità competente del territorio ospitante informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione entro sessanta (60) giorni dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di trenta (30) giorni;
- le decisioni inviate al richiedente devono essere motivate dalle autorità competenti;
- le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.
Art. 9 Ricorso per il riesame delle decisioni delle autorità competenti
In Svizzera In Québec
- In Svizzera il richiedente può presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.
- Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre des sages-femmes du Québec che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’Ordre des sages-femmes du Québec entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.
- L’Ordre des sages-femmes du Québec comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico.
- Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto, il richiedente deve inviarle all’Ordre des sages-femmes du Québec almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.
- Il comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre des sages-femmes du Québec esamina la domanda di revisione ed emana una decisione scritta motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.
- Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri del Consiglio d’amministrazione dell’Ordre des sages-femmes du Québec.
- La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente tramite raccomandata entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata.
Art. 10 Collaborazione tra le Parti
Le Parti collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti. Nell’ottica di organizzare tirocini e di supportare i richiedenti, le Parti si impegnano, per quanto possibile, a informarsi reciprocamente in merito ai posti di tirocinio disponibili nei rispettivi territori. Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato di seguito «Comitato bilaterale»). Ai fini del presente Accordo, le Parti designano gli enti qui appresso come interlocutori. Per la Svizzera: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione
e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2,
3003 Berna
puntodicontatto@sbfi.admin.ch Per il Québec: Présidente de l’Ordre des sages-femmes du Québec
presidente@osfq.org
1200, avenue Papineau
Montréal, (Québec) H2K 4R5
Art. 11 Informazioni
Le Parti convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 12 Protezione dei dati personali
Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.
Art. 13 Circolazione
Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.
Art. 14 Modifiche alla professione
Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo concernenti la professione di levatrice. In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo. Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le Parti possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.
Art. 15 Attuazione
Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti. L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le Parti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure. Le Parti comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i co-presidenti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo. Le Parti inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché una copia di ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.
Art. 16 Disposizioni finali
Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore. Gli elenchi dei titoli formativi, dei programmi di studio e dei periodi di riconoscimento possono essere modificati mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale. Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. In caso di modifica o di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione. Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie alla loro applicazione.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle levatrici.
Fatto il 14 giugno 2022, in due esemplari.
Per Martina Hirayama | Per Julie Pelletier |