Per l’ammissione alle università situate sul suo territorio e per quanto l’ammissione sia subordinata al controllo statale, ciascuna Parte contraente riconosce l’equipollenza dei diplomi rilasciati dalle università che una Parte contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e i cui diplomi sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati sul suo territorio.
L’ammissione ad ogni università avverrà entro i limiti dei posti disponibili.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non applicare le norme previste al paragrafo 1 ai suoi concittadini.
Se l’ammissione ad università situate sul territorio di una Parte contraente non è sottoposta al controllo dello Stato, la Parte contraente interessata deve trasmettere a tali università il testo del presente protocollo e non lesinare alcuno sforzo per ottenere la loro adesione ai principi enunciati nei paragrafi precedenti del presente articolo.