Fra la Comunità e la Svizzera è istituita una cooperazione nel campo della cooperazione e della mobilità interuniversitaria nell’ambito della realizzazione del programma ERASMUS. Le azioni del programma ERASMUS sono specificate nell’allegato I.
0.414.91
Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità economica europea
che stabilisce una cooperazione in materia di educazione
e formazione nell’ambito del programma ERASMUS
RU 1992 924
Testo originale
Concluso il 9 ottobre 1991
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° novembre 1991
(Stato 1° novembre 1991)
La Confederazione Svizzera,
in appresso denominata «Svizzera»
e
La Comunità Economica Europea,
in appresso denominata «Comunità»
collettivamente denominati in appresso «parti contraenti»,
considerando che la Comunità ha adottato il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari, in appresso denominato «ERASMUS»;
considerando che le parti contraenti hanno un comune interesse alla cooperazione in questo campo come componente della più ampia cooperazione fra la Comunità e i Paesi dell’EFTA in materia di educazione e formazione professionale, con l’obiettivo di contribuire ad uno sviluppo dinamico e omogeneo in questo campo;
considerando in particolare che la cooperazione fra la Comunità e la Svizzera con l’obiettivo di conseguire gli obiettivi fissati per il programma ERASMUS nell’ambito di una rete di cooperazione interuniversitaria con la partecipazione delle comunità e dei Paesi dell’EFTA nel loro complesso rafforza di per sé l’impatto delle azioni del programma ERASMUS migliorando i livelli di preparazione delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;
considerando che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma ERASMUS;
considerando che una fattiva cooperazione in questo campo comporta un generale impegno di ambedue le parti in vista di sforzi complementari per stimolare la mobilità degli studenti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Ai fini del presente accordo il termine «università» si riferisce a tutti i tipi di istituti di istruzione e di formazione postsecondari che rilascino, eventualmente nell’ambito di una formazione superiore, qualifiche o titoli di tale livello, qualunque ne sia la rispettiva denominazione. Gli studenti iscritti in tali istituti, indipendentemente dal tipo di studi, possono chiedere di beneficiare di un aiuto nell’ambito del programma ERASMUS, fino al dottorato compreso, sempreché il periodo di studi effettuato nell’università ospite, compatibile con il corso di studi dell’università di provenienza, si integri nella formazione professionale dello studente. Il programma ERASMUS non copre le attività di ricerca né di sviluppo tecnologico.
Art. 3
A meno che non sia disposto diversamente nel presente articolo, i richiami fatti nell’allegato I del presente accordo agli Stati membri della Comunità si intendono validi, ai fini del presente accordo, anche per la Svizzera. Nella misura in cui sono interessate le varie azioni del programma ERASMUS, la partecipazione di università della Svizzera alle attività di ERASMUS è soggetta alle condizioni e regole specifiche enunciate nel presente articolo.
1. Azione 1:
Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea
Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell’azione 1 dell’allegato I del presente accordo.
- Le università della Svizzera possono partecipare formalmente e ottenere aiuti per la partecipazione ai programmi di cooperazione interuniversitaria (PCI). Ai fini della creazione di una rete di cooperazione internazionale fra la Comunità e la Svizzera sarà data preferenza a PCI multilaterali. In conformità di questo principio i PCI dovranno includere università di almeno due Stati membri delle Comunità. Tuttavia, nel primo anno di operatività del presente accordo, potranno eccezionalmente beneficiare di un aiuto finanziario i PCI comprendenti una o più università di almeno uno Stato membro della Comunità.
- Non possono essere prese in considerazione per un aiuto finanziario le attività nell’ambito dell’azione 1 svolte unicamente fra università della Svizzera e Paesi dell’EFTA, anche se questi ultimi hanno un accordo di cooperazione con la Comunità riguardante ERASMUS.
- Secondo le modalità indicate nei paragrafi 1 e 2, le università della Svizzera beneficiano delle misure che rientrano nell’ambito di questa azione allo stesso titolo delle università degli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.
2. Azione 2:
Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti
Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell’azione 2 dell’allegato I del presente accordo.
- Le borse di studio ERASMUS possono essere concesse agli studenti della Svizzera al fine di facilitare un periodo di studio in uno Stato membro della Comunità e viceversa. Questi studenti devono essere cittadini o residenti stabili negli Stati membri della Comunità o in Svizzera. Non vengono concesse borse di studio a studenti della Svizzera ai fini di facilitare un periodo di studio in un altro Paese dell’EFTA (o viceversa), anche se questo Paese ha un accordo di cooperazione con la Comunità riguardante ERASMUS.
- Le borse di studio ERASMUS per studenti provenienti da università della Svizzera sono gestite dalle autorità competenti della Svizzera, le quali saranno designate dalla Svizzera a tal fine.
- Secondo le modalità indicate nei paragrafi 1 e 2, gli studenti universitari della Svizzera possono beneficiare delle misure specificate all’azione 2 dell’allegato I del presente accordo allo stesso titolo degli studenti universitari degli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.
3. Azione 3:
Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio
Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell’azione 3 dell’allegato I del presente accordo.
Possono partecipare e beneficiare delle misure di cui alla presente azione le istituzioni e gli organismi pertinenti della Svizzera allo stesso titolo di istituzioni e organismi similari negli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.
4. Azione 4:
Misure complementari per promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità
Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell’azione 4 dell’allegato I del presente accordo.
Possono partecipare e beneficiare della misura di cui alla presente azione le istituzioni e gli organismi pertinenti della Svizzera allo stesso titolo di istituzioni e organismi similari negli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.
Art. 4
La Svizzera fornisce un contributo annuo al finanziamento del programma ERASMUS ad iniziare dall’anno di calendario successivo all’entrata in vigore del presente accordo fino all’anno di calendario in cui inizia l’ultimo anno accademico di applicazione del presente accordo.
Questo contributo finanziario annuo della Svizzera è determinato in misura proporzionale al bilancio complessivo annuo del programma ERASMUS.
Il fattore di proporzionalità che regola il contributo della Svizzera è determinato dal rapporto fra il suo prodotto interno lordo (PIL), ai prezzi di mercato, e la somma del prodotto interno lordo, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svizzera. Questo rapporto è calcolato annualmente sulla base degli ultimi dati statistici OCSE disponibili.
All’inizio di ogni anno la Commissione informa la Svizzera circa l’importo degli stanziamenti disponibili nel bilancio della Comunità per quell’anno riguardo al programma ERASMUS. La Comunità comunica alla Svizzera le variazioni di questo importo che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.
Oltre al contributo annuo menzionato al paragrafo 1 la Svizzera corrisponde prima dell’entrata in vigore del presente accordo un contributo iniziale di 131 900 ecu a copertura dei costi del lavoro preliminare di preparazione svolto dalla Commissione in relazione con la realizzazione del presente accordo.
Le regole che disciplinano i contributi finanziari della Svizzera allo sviluppo del programma ERASMUS sono quelle enunciate all’allegato II del presente accordo.
Art. 5
Fatte salve le particolari disposizioni di cui all’articolo 4 del presente accordo riguardanti la partecipazione di università della Svizzera, le condizioni e le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e le modalità e le condizioni per la concessione di borse di studio e la stipulazione di contratti nell’ambito del programma ERASMUS sono quelle applicabili alle università della Comunità.
Art. 6
È istituito un Comitato congiunto.
Il Comitato è responsabile dell’attuazione del presente accordo.
La delegazione della Comunità adotterà le appropriate disposizioni per garantire il coordinamento fra l’attuazione del presente accordo e le decisioni adottate dalla Comunità in relazione all’attuazione del programma ERASMUS.
Ai fini della corretta attuazione dell’accordo le parti contraenti scambieranno informazioni e, su domanda di una delle parti, si avvieranno consultazioni nell’ambito del Comitato.
Il Comitato può emettere pareri ed elaborare orientamenti riguardanti la realizzazione del programma ERASMUS per quanto concerne la partecipazione della Svizzera.
Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall’altro, da rappresentanti della Svizzera.
Il Comitato decide di comune accordo.
Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti conformemente alle condizioni contemplate dal suo regolamento interno.
Art. 7
Le decisioni riguardanti la selezione dei progetti descritti nell’allegato I (azione 1, 3 e 4) sono prese dalla Commissione delle Comunità europee. Le decisioni riguardanti l’assegnazione di borse di studio ERASMUS a studenti provenienti dalle università della Svizzera (azione 2) sono prese dalle autorità competenti della Svizzera in stretta cooperazione con le università partecipanti. A tal fine la Commissione delle Comunità europee fornisce istruzioni alle suddette autorità competenti.
Art. 8
Le parti contraenti si impegnano a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno di studenti, insegnanti e amministratori universitari che si spostano fra la Svizzera e la Comunità allo scopo di partecipare alle attività cui si riferisce il presente accordo.
Art. 9
La Svizzera presenta alla Commissione, per assisterla nella stesura della sua relazione annuale sul programma ERASMUS e di una relazione sull’esperienza acquisita nell’attuazione del programma, una nota in cui sono descritte le misure adottate dalla Svizzera al riguardo. Copia di queste relazioni è trasmessa alla Svizzera.
Art. 10
Per le procedure di partecipazione, contratti, relazioni da presentare ed altri adempimenti amministrativi per il programma ERASMUS, le lingue da usare sono le lingue ufficiali delle Comunità.
Art. 11
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio della Confederazione Svizzera.
Art. 12
Il presente accordo è concluso per un periodo di 5 anni accademici successivi alla sua entrata in vigore. Esso può essere rinnovato per un altro periodo di 5 anni previo accordo fra le parti contraenti. Entro la fine del terzo anno accademico successivo alla sua entrata in vigore sarà effettuato un riesame dell’accordo.
Qualora la Comunità proceda ad una revisione del programma ERASMUS, il presente accordo può essere rinegoziato o rescisso. L’esatto contenuto del programma riveduto viene notificato alla Svizzera entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Le parti contraenti dovranno notificare a vicenda, entro tre mesi dall’adozione della decisione da parte della Comunità, se viene richiesta una rinegoziazione o una rescissione dell’accordo. In caso di rescissione, le disposizioni pratiche per regolare gli impegni in sospeso saranno oggetto di negoziati fra le parti contraenti.
Ciascuna parte contraente può ad ogni momento chiedere una revisione dell’accordo. A tal fine essa presenta una domanda all’altra parte contraente. Le parti contraenti possono incaricare il Comitato congiunto di esaminare questa domanda e, se del caso, presentargli raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati.
Art. 13
Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure vigenti. Subordinatamente alla reciproca notifica da parte delle parti contraenti dell’espletamento delle procedure necessarie all’uopo, esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica stessa. Tuttavia, qualora tale notifica non sia avvenuta entro la fine di settembre dell’anno considerato, le disposizioni dell’accordo diventeranno operative soltanto con effetto a partire dal secondo anno accademico successivo a detta notifica.
Art. 14
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì nove ottobre millenovecentonovantuno.
Per il Governo Benedikt von Tscharner |
Per il Consiglio P. C. Nieman |
Allegato I
Azione 1
Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea
1. La Comunità svilupperà ulteriormente la rete europea di cooperazione universitaria stabilita nell’ambito del programma ERASMUS ed intesa a promuovere gli scambi di studenti all’interno della Comunità.
La rete europea summenzionata sarà formata dalle università che, nell’ambito dei programma ERASMUS, hanno concluso accordi ed organizzano programmi che prevedono lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati e che assicurano il pieno riconoscimento dei periodi di studio effettuati fuori dall’università di origine.
Lo scopo principale degli accordi interuniversitari è di dare agli studenti la possibilità di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte integrante del titolo di studio o della qualifica accademica. Questi programmi comuni potrebbero all’occorrenza prevedere un periodo integrato di preparazione alla lingua straniera, nonché una cooperazione tra docenti e personale amministrativo per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all’estero. Nella misura del possibile la preparazione linguistica dovrebbe essere iniziata nel Paese d’origine prima della partenza dello studente.
Si darà la priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, ciascuna università partecipante riceverà aiuti fino ad un massimo annuo di 25 000 ecu per un primo periodo massimo di tre anni salvo revisione periodica.
2. Verranno inoltre forniti aiuti per gli scambi di docenti al fine di attuare moduli didattici integrati in altri Stati membri.
3. Verranno inoltre forniti aiuti a progetti comuni di elaborazione di programmi di studio fra università di diversi Stati membri, allo scopo di agevolare il riconoscimento accademico e di contribuire, mediante uno scambio di esperienze e di conoscenze, al processo di innovazione e di miglioramento dei corsi a livello comunitario.
4. Verranno inoltre accordati contributi fino a 20 000 ecu alle università che organizzano programmi didattici intensivi di breve durata, destinati a studenti di più Stati membri. Tale azione avrà carattere complementare.
5. La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale docente e agli amministratori universitari chiamati a effettuare visite in altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri e per aumentare la loro conoscenza reciproca degli aspetti di formazione nei sistemi d’insegnamento superiore di altri Stati membri. Verranno inoltre assegnate borse per consentire al personale docente di effettuare una serie di conferenze specializzate in più Stati membri.
Azione 2
Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti
1. La Comunità svilupperà ulteriormente un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università, definite all’articolo 1, paragrafo 2 1 , i quali effettuino un periodo di studio in un altro Stato membro. Nello stabilire la spesa globale rispettivamente per le azioni n o 1 e n o 2, la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all’interno della rete europea di cooperazione universitaria nel corso del suo sviluppo.
2. Le borse di studio concesse nell’ambito del programma ERASMUS saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. Tenuto conto dello sviluppo della rete universitaria europea, verrà assegnato ad ogni Stato membro un importo minimo di 200 000 ecu (equivalente a circa 100 borse di studio); il restante importo verrà attribuito ad ogni Stato membro in funzione del numero totale di studenti nelle università, definite all’articolo 1, paragrafo 2 2 , del numero totale dei giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni in ogni Stato membro, del costo medio del viaggio fra il Paese in cui è situata l’università del Paese d’origine dello studente e quello dell’università ospite, nonché della differenza fra il costo della vita del Paese dell’università d’origine dello studente e quello dell’università ospite.
Inoltre, la Commissione prenderà le misure necessarie per garantire una partecipazione equilibrata fra le varie discipline, per tener conto della domanda di programmi e del flusso degli studenti, nonché per risolvere determinati problemi specifici, in particolare il finanziamento di talune borse di studio che, a causa della struttura dei programmi eccezionali considerati, non possono essere gestite da organismi nazionali. La parte destinata a queste misure non potrà superare il 5 per cento del bilancio annuale globale attribuito alle borse di studio per studenti.
3. Le autorità competenti degli Stati membri preposte all’assegnazione delle borse accorderanno borse di studio per un importo massimo di 5000 ecu per studente, per un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti:
- le borse sono intese a compensare le spese supplementari di mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l’eventuale apprendimento della lingua straniera e il maggior costo della vita nel Paese ospite (inclusa, se del caso, la spesa supplementare causata allo studente dal fatto di vivere fuori dal suo Paese d’origine). Esse non sono destinate a coprire l’intero costo del soggiorno di studio all’estero;
- sarà data la priorità agli studenti che frequentino corsi promossi nell’ambito della rete europea di cooperazione universitaria, ai sensi dell’azione no 1, nonché agli studenti che beneficino del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), ai sensi dell’azione no 3. Potranno anche essere erogate borse a studenti di corsi per cui siano stati presi accordi particolari al di fuori dell’ambito della rete, in un altro Stato membro, purché soddisfino i requisiti di eleggibilità;
- le borse saranno accordate soltanto qualora il periodo di studio da effettuare in un altro Stato membro sia pienamente riconosciuto dall’università di origine dello studente. Tuttavia, tali borse di studio possono anche essere assegnate in via eccezionale qualora il periodo di studio da trascorrere in un altro Stato membro venga pienamente riconosciuto dall’università che rilascia la laurea in tale Stato membro, a condizione che tale disposizione figuri in un accordo interuniversitario concluso in base all’azione no 1;
- l’università ospite non addebiterà tasse d’iscrizione agli studenti in arrivo; se del caso i titolari di borse continueranno a pagare le tasse presso le università del loro Paese;
- le borse saranno accordate per un sostanziale periodo di studi accademici in un altro Stato membro, della durata compresa tra tre mesi ed un anno accademico completo, oppure per un periodo superiore a 12 mesi nel caso di programmi altamente integrati. Di norma non saranno accordate borse nel primo anno di studi universitari;
- tutte le borse o prestiti di cui gli studenti beneficiano nel proprio Paese continueranno ad essere pienamente erogate nel periodo di studio che essi effettuano presso l’università ospite e per cui ricevono una borsa ERASMUS.
Azione 3
Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio
Per migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi acquisiti in un altro Stato membro e dei periodi di studio ivi effettuati, la Comunità intraprenderà le seguenti azioni in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri:
- misure volte a promuovere il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), su base sperimentale e volonaria, in modo da permettere agli studenti che stanno frequentando o hanno terminato corsi di istruzione o formazione superiore di beneficiare di crediti accademici per corsi di tale natura seguiti presso le università di altri Stati membri. Alle università che partecipano al sistema pilota saranno erogati, in numero limitato, contributi annui fino a 20 000 ecu;
- misure volte a promuovere lo scambio a livello comunitario di informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi conseguiti e dei periodi di studio effettuati in un altro Stato membro, in particolare mediante l’ulteriore sviluppo della rete comunitaria europea dei centri nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi; a tali centri si erogheranno contributi annui fino a 20 000 ecu per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare mediante un sistema informatizzato di scambio di dati.
Azione 4
Provvedimenti complementari intesi a promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità
1. I provvedimenti complementari sono intesi a finanziare:
- aiuti ad associazioni e consorzi di università, personale docente, amministratori o studenti operanti su base europea, in particolare per divulgare, all’interno della Comunità, le iniziative in settori specifici di formazione;
- pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d’insegnamento negli altri Stati membri o che richiamino l’attenzione sugli sviluppi importanti e sui modelli innovatori della cooperazione interuniversitaria della Comunità;
- altre iniziative volte a promuovere la cooperazione interuniversitaria nella Comunità nel campo della formazione professionale;
- misure atte ad agevolare la divulgazione delle informazioni sul programma ERASMUS;
- premi ERASMUS della Comunità europea da attribuire a studenti, personale docente, università o progetti ERASMUS che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità.
2. Il costo dei provvedimenti attuati ai sensi dell’azione n. 4 non supererà il 5 per cento degli stanziamenti annui previsti per il programma ERASMUS.
Allegato II
Norme finanziarie
Art. 1
È d’applicazione il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare alla gestione degli stanziamenti.
Art. 2
All’inizio di ciascun anno, o ogni volta che il programma ERASMUS sia sottoposto ad una revisione comportante un aumento dell’importo iscritto nel bilancio della Comunità ai fini della sua attuazione, la Commissione invia alla Svizzera una richiesta di fondi di importo corrispondente al suo contributo ai costi di cui al presente accordo. Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione. La Svizzera versa il suo contributo ai costi annui derivanti dall’accordo in conformità della richiesta di fondi, entro un mese dalla trasmissione della richiesta di fondi. Ogni ritardo nel pagamento del contributo comporta la corresponsione di interessi da parte della Svizzera sull’importo in sospeso dalla scadenza. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato da FECOM per il mese della scadenza per le sue operazioni in ecu 3 , aumentato di 1,5 punti percentuali.