Su domanda dello studente vengono reciprocamente computati o riconosciuti pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami. Nella misura in cui siano stati conclusi con successo almeno quattro semestri nello stesso indirizzo di studi, non si procede a una verifica contenutistica delle premesse d’ammissione agli studi accademici.
Su domanda dello studente, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami relativi a cicli di studi la cui conclusione renda immediatamente possibile l’inizio di un curricolo per il conseguimento del titolo di dottore vengono computati o riconosciuti nell’altro Stato per un pertinente ciclo di studi.
Su domanda dello studente, periodi di studio, prestazioni di studio ed esami relativi ad altri studi vengono computati o riconosciuti nell’altro Stato contraente nella misura in cui siano effettivamente computati o riconosciuti nello Stato di provenienza per uno studio accademico giusta il capoverso 2.
Spetta all’università alla quale è stata presentata la domanda di computo o riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami o d’ammissione decidere se si è in presenza di un pertinente ciclo di studi.
Per l’ammissione agli esami di Stato i computi e riconoscimenti previsti nel presente Accordo valgono a norma del diritto nazionale in materia di esami.