Le Parti contraenti estendono, sostengono e facilitano la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi sulla base dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo interesse. Tale cooperazione include la ricerca fondamentale, la ricerca applicata, l’ingegneria, l’educazione superiore e altri settori scientifici e tecnologici da convenire tra le Parti contraenti.
Tra le attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono rientrare i programmi coordinati e i progetti, gli studi e le indagini nel campo della ricerca condotti congiuntamente; i cicli di studio scientifici, i workshop, le conferenze e i simposi congiunti; lo scambio di informazioni e di documentazioni tecnico-scientifiche nell’ambito di attività di cooperazione.