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0.420.463.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone
concernente la cooperazione scientifica e tecnologica

RU 2007 3851

Traduzione1

Concluso il 10 luglio 2007
Entrato in vigore il 10 luglio 2007

(Stato 10 luglio 2007)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Giappone

(qui di seguito denominati «Parti contraenti»),

desiderosi di sviluppare gli stretti e amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi e consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e dell’importante ruolo che queste ultime hanno per la promozione della cooperazione bilaterale e internazionale,

desiderosi di ampliare il campo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi mediante un partenariato proficuo a fini pacifici e nell’interesse reciproco, e

affermando la loro volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnologica,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti sviluppano attività di cooperazione in settori scientifici e tecnologici definiti di comune accordo a fini pacifici sulla base dell’uguaglianza e nell’interesse reciproco.

Art. 2

Il presente Accordo prevede le forme di cooperazione seguenti:

  1. incontri di vario genere, per esempio incontri di esperti, finalizzati alla discussione e allo scambio di informazioni su questioni scientifiche e tecnologiche di carattere generale o specifico e all’identificazione di progetti e programmi di ricerca e sviluppo per i quali una cooperazione appare auspicabile;
  2. scambio di informazioni sulle attività, le politiche, le procedure, le leggi e le normative concernenti la ricerca e lo sviluppo scientifico e tecnologico;
  3. visite e scambi di scienziati, di personale tecnico o di altri esperti concernenti questioni di carattere generale o specifico;
  4. realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione concordati; e
  5. altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.

Art. 3

Se del caso, le Parti contraenti o i rispettivi organi possono stipulare accordi sull’attuazione delle attività specifiche di cooperazione previste dal presente Accordo in cui siano definiti i dettagli e le procedure.

Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti contraenti iniziate prima della data di entrata in vigore del presente Accordo e non ancora concluse a quel momento saranno integrate nel presente Accordo a partire da tale data.

Art. 4

Le Parti contraenti possono autorizzare ricercatori e organi di ricerca del settore pubblico e privato a partecipare alle attività di cooperazione previste dal presente Accordo.

Art. 5

Per assicurare un’applicazione efficace del presente Accordo le Parti contraenti istituiscono un Comitato misto a cui sono affidati i compiti seguenti:

  1. scambiare informazioni e pareri su questioni di politica scientifica e tecnologica;
  2. passare in rassegna e discutere le attività di cooperazione previste dal presente Accordo e i risultati conseguiti; e
  3. consigliare le Parti contraenti in merito all’applicazione del presente Accordo, segnatamente identificando e proponendo attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo e promuovendone la realizzazione.

Il Comitato misto si riunisce alternativamente in Svizzera e in Giappone in date fissate di comune accordo.

Art. 6

Ogni informazione scientifica o tecnica risultante dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo e non tutelata dal diritto d’esclusività può essere resa accessibile al pubblico da ciascuna delle Parti contraenti tramite i canali abituali e conformemente alle normali procedure degli organi coinvolti.

Le Parti contraenti tengono debitamente conto della tutela e della ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti d’esclusività legati alle attività di cooperazione previste dal presente Accordo e s’impegnano a consultarsi reciprocamente in materia se necessario.

Art. 7

L’attuazione del presente Accordo è subordinata alla disponibilità dei fondi necessari e alle leggi e normative vigenti in ciascuno dei due Paesi.

I costi cagionati dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono sostenuti in base a modalità da stabilire di comune accordo.

Art. 8

Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in modo tale da pregiudicare altri accordi tra le Parti contraenti in vigore al momento della firma del presente Accordo o accordi conclusi in seguito.

Art. 9

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo devono essere composte in via amichevole tramite consultazioni o negoziati.

Art. 10

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma. Resta in vigore per due anni ed è tacitamente prolungato a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci alla fine del periodo iniziale di due anni o in qualsiasi momento dopo questa data notificando per scritto alla controparte, con preavviso di almeno sei mesi, l’intenzione di denunciare l’Accordo.

La denuncia del presente Accordo non ha alcuna ripercussione sulla realizzazione di progetti o programmi avviati in virtù del presente Accordo e non ancora terminati al momento della denuncia.

Art. 11

Il presente Accordo può essere modificato di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche tra le Parti contraenti.

In fede di che, i rispettivi rappresentanti dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo, il 10 luglio 2007, in due esemplari originali, in lingua giapponese, francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Pascal Couchepin

Per il Governo del Giappone:

Taro Aso