Preambolo
Il presente Accordo è stipulato tra:
il Segretariato di EUREKA, Rue Neerveld 107, 1200 Bruxelles, Belgio, debitamente rappresentato dal suo direttore, il signor Luuk Borg;
e
l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ,
Effingerstrasse 27, CH-3003 Berna, Svizzera, debitamente rappresentato dalla sua direttrice, la signora Ursula Renold a nome del Consiglio federale svizzero;
di seguito denominati congiuntamente o individualmente «parti» o «parte».
La Svizzera, l’Austria, il Belgio, Cipro, la Croazia, la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Irlanda, l’Islanda, Israele, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Olanda, la Repubblica Ceca, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia, il Regno Unito, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, la Turchia e l’Ungheria (di seguito denominati «Stati partecipanti»), hanno assunto l’iniziativa, nell’ambito di EUREKA, di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo «Eurostars» (di seguito denominato «Programma comune Eurostars») a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S per creare una massa critica in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse presenti in vari Paesi d’Europa. Il valore complessivo della loro partecipazione è stimato a un minimo di 300 milioni di euro per il periodo proposto di sei (6) anni, dal 2008 al 2013.
La decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007–2013) (di seguito denominato «settimo programma quadro») prevede la partecipazione della Comunità a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato.
La Comunità ha stipulato un accordo di associazione con la Svizzera alle cui condizioni o in base al quale è prevista la sua partecipazione a iniziative avviate ai sensi dell’articolo 169 del trattato, nell’ambito del settimo programma quadro.
Nella loro decisione n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 (di seguito denominata «Decisione»), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno acconsentito alla partecipazione della Comunità al Programma comune Eurostars, in base all’articolo 169 del trattato, al fine di incrementare l’impatto e la massa critica di tale programma e di aggiungere un incentivo a favore di una più ampia integrazione tra i programmi nazionali esistenti. Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di un terzo dei contributi finanziari nazionali effettivi degli Stati partecipanti, con un massimale di 100 milioni di euro per la durata di sei (6) anni del Programma comune Eurostars, ed è vincolato a un’implementazione efficiente, agli impegni finanziari degli Stati partecipanti e ai versamenti effettivi dei loro contributi finanziari nazionali. Il contributo finanziario della Comunità consiste dunque in una quota corrispondente al massimo al 25 per cento dell’intero contributo pubblico al Programma comune Eurostars.
Gli Stati partecipanti affidano al Segretariato di EUREKA, quale struttura specifica di esecuzione, il compito di gestire il Programma comune Eurostars, di monitorarne l’esecuzione e di ricevere, distribuire e monitorare il contributo finanziario della Comunità a favore del Programma comune Eurostars. Il Segretariato di EUREKA dovrà, in particolare, pubblicare bandi di concorso su base continua, con una o più scadenze annue dal 2008 al 2013, ed istituire una valutazione centralizzata delle domande Eurostars e una procedura di selezione dei progetti Eurostars.
L’UFFT è stato formalmente incaricato dalla Svizzera di sostenere, mediante il budget nazionale riservato a tal fine, le persone giuridiche che partecipano a progetti Eurostars specifici.
Il Programma comune Eurostars è implementato in conformità con la Decisione e la Convenzione di delega, conclusa tra la Commissione, in rappresentanza della Comunità, e il Segretariato di EUREKA, che definisce le mansioni affidate al Segretariato di EUREKA e che stabilisce le disposizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale come pure le regole per la concessione di aiuti finanziari a terzi da parte del Segretariato di EUREKA, nonché in base ad accordi di finanziamento annui.
Per questi motivi, il presente Accordo stabilisce quanto segue:
Art.
1
Obiettivo
L’obiettivo del presente Accordo è di definire i termini e le condizioni:
- per gli impegni finanziari annui dell’UFFT nei confronti del Programma comune Eurostars;
- per il sostegno finanziario fornito dall’UFFT ai partecipanti a Eurostars;
- per l’assegnazione e l’utilizzo del contributo finanziario della Comunità da parte del Segretariato di EUREKA all’UFFT a seguito degli aiuti finanziari di quest’ultimo ai partecipanti a Eurostars;
- per il controllo dei fondi, per il recupero di ogni pagamento debitamente effettuato e per la tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità;
- per una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale applicabile al Programma comune Eurostars.
Art.
2
Definizioni
Per «Comunità europee» o «Comunità» si intende l’Unione europea; per «Commissione» si intende la Commissione europea; per «coordinatore nazionale di progetto EUREKA (CNP)» si intende il punto nazionale di contatto; per «gruppo ad alto livello Eurostars (GAL)» si intende l’organo competente per la supervisione dell’attuazione del Programma comune Eurostars e in particolare per la nomina dei membri del gruppo consultivo Eurostars, per l’approvazione delle procedure operative finalizzate al funzionamento del Programma comune Eurostars, per l’approvazione della pianificazione e del budget relativi ai bandi di concorso e per l’approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars da finanziare; per «partecipante a Eurostars» si intende qualsiasi persona giuridica che partecipa a un progetto Eurostars; per «progetto Eurostars» si intende un progetto selezionato in seguito al bando di concorso e alla valutazione centralizzata effettuata dal parte del Segretariato di EUREKA in attuazione del Programma comune Eurostars e sostenuto finanziariamente dall’UFFT nell’ambito del Programma comune Eurostars; per «regolamento finanziario» si intende il regolamento n. 1605/2002/CE del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, 16.9.2002, pag. 1) e relative disposizioni di applicazione, secondo gli emendamenti effettuati fino alla firma del presente Accordo; per «comitato di valutazione indipendente (IEP)» si intende l’organo responsabile di esaminare e classificare, sulla base di criteri predefiniti, le candidature pervenute in seguito al bando di concorso pubblicato dal Segretariato di EUREKA; per «partecipante principale» si intende la PMI impegnata in attività di R&S che conduce un progetto Eurostars; per «PMI impegnata in attività di R&S» si intende una PMI in cui almeno il 10 per cento della forza lavoro, in termini di equivalente a tempo pieno (ETP), è impegnato in attività di R&S o di cui il 10 per cento del fatturato annuo è destinato a tali attività; per «piccole e medie imprese (PMI)» si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (ossia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro).
Art.
3
Obblighi del Segretariato di EUREKA
Il Segretariato di EUREKA si impegna a comunicare all’UFFT la classifica finale dei progetti Eurostars selezionati, come approvata dal GAL Eurostars, entro dodici (12) settimane dalla scadenza rilevante.
- Obbligo finanziario del Segretariato di EUREKA
Il Segretariato di EUREKA si impegna ad assegnare il contributo finanziario della Comunità concesso all’UFFT per i progetti Eurostars definiti nella classifica approvata dal GAL Eurostars, in conformità alla Decisione e al regolamento finanziario e sulla base dei seguenti principi cumulativi, senza pregiudicare le disposizioni specifiche convenute qui di seguito:
- il contributo finanziario della Comunità è calcolato:–in modo da non superare mai un terzo del contributo finanziario effettivo dell’UFFT a favore del Programma comune Eurostars, fino a un tetto massimo annuo definito dal GAL Eurostars, e–in riferimento ai costi ammissibili di ogni progetto Eurostars nel suo complesso;
- il contributo finanziario della Comunità è assegnato:–secondo i pagamenti effettivi a favore dei partecipanti a Eurostars da parte dell’UFFT,–dietro presentazione di resoconti finanziari appropriati da parte dell’UFFT,–dietro presentazione di rapporti di sviluppo da parte dei partecipanti a Eurostars,–previa approvazione di detti resoconti e rapporti di sviluppo da parte del Segretariato di EUREKA;
- il contributo finanziario della Comunità non deve generare alcun profitto né per l’UFFT né per i partecipanti a Eurostars.
- Obbligo di prestazione del Segretariato di EUREKA
Art.
5
Disposizioni finanziarie
I versamenti da parte del Segretariato di EUREKA sono effettuati in euro. Le richieste relative all’assegnazione del contributo comunitario devono essere rivolte al Dipartimento di contabilità del Segretariato di EUREKA. Il Segretariato di EUREKA versa il contributo comunitario al più tardi trenta (30) giorni dopo il ricevimento della richiesta da parte dell’UFFT sul seguente conto: Il versamento sarà effettuato a condizione che tutti i requisiti ai sensi del presente Accordo siano soddisfatti e che il beneficiario finale non sia escluso da un finanziamento diretto o indiretto tramite il budget delle Comunità europee, ossia se non figura nella banca dati di cui all’articolo 95 del Regolamento finanziario. In caso di informazioni di conto incomplete non verrà effettuato alcun versamento. L’UFFT provvede a versare il suo contributo finanziario ai partecipanti a Eurostars entro novanta (90) giorni dall’approvazione dell’elenco finale degli impegni di finanziamento, in conformità alle sue regole nazionali applicabili. I costi vengono notificati dall’UFFT al Segretariato di EUREKA in euro. I costi sostenuti in altre valute sono convertiti in base all’abituale prassi contabile dell’UFFT . Tale conversione non può mai superare il risultato della conversione effettuata in base al tasso pubblicato dalla Banca centrale europea che sarebbe stato applicato il giorno in cui i costi effettivi sono stati sostenuti dai partecipanti a Eurostars o dal suo tasso applicabile il primo giorno del mese successivo alla fine del periodo contabile. I contributi comunitari non utilizzati dall’UFFT devono essere rimborsati senza indugio al Segretariato di EUREKA sul seguente conto bancario: Qualora un importo fosse versato indebitamente dal Segretariato di EUREKA all’UFFT o se un recupero fosse giustificato ai sensi del presente Accordo, l’UFFT provvede a rimborsare l’importo in questione al Segretariato di EUREKA a qualsiasi condizione e data ragionevoli specificate da quest’ultimo. Qualora un importo è versato indebitamente dall’UFFT a un partecipante a Eurostars o se un recupero fosse giustificato ai sensi del presente Accordo e/o dell’accordo firmato con i partecipanti a Eurostars, l’UFFT provvede a rimborsare l’importo in questione al Segretariato di EUREKA alle condizioni e alla data specificate da quest’ultimo, a prescindere dall’effettivo recupero di detto importo dai partecipanti a Eurostars interessati. Si applicano le sanzioni previste a livello nazionale relative all’importo indebitamente versato. Le medesime regole sono applicabili qualora la Commissione esiga il rimborso del contributo comunitario a causa della mancata o tardiva presentazione del resoconto da parte dei partecipanti a Eurostars prevista dall’articolo 4.2.2 (e) del presente Accordo. Ogni e qualsiasi debito dell’UFFT ai sensi del presente Accordo viene considerato un debito diretto nei confronti della Comunità europea fino all’impegno proporzionale del suo Stato rispetto al totale degli impegni di cui all’articolo 2 (e) della Decisione.
- Modalità di pagamento a favore dell’UFFT.
- Modalità di pagamento ai partecipanti a Eurostars
- Tasso di conversione
- Recupero
Art.
6
Esami e audit
Qualsiasi versamento a favore dell’UFFT può essere soggetto a esami e audit da parte del Segretariato di EUREKA e può essere rettificato o recuperato a seconda degli esiti di tali esami e audit, in qualsiasi momento durante l’implementazione del Programma comune Eurostars e fino a cinque (5) anni dopo la sua risoluzione. Tali esami e audit possono concernere ogni questione relativa alla corretta esecuzione del Programma comune Eurostars. Il Segretariato di EUREKA ha inoltre il diritto di accertare, in qualsiasi momento, se il sistema di controllo interno dell’UFFT sia in grado di garantire una buona gestione finanziaria nonché la tutela degli interessi finanziari della Comunità. Tale verifica viene effettuata sulla base di prove a campione regolari o in presenza di motivi giustificati (che devono essere comunicati anticipatamente all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia [UFFT] ). Gli esami o gli audit sono svolti in modo confidenziale. La Commissione è abilitata a trasmettere qualsiasi informazione raccolta da o tramite l’UFFT all’autorità europea di bilancio e alla Corte dei conti. La Commissione può sottoporre l’UFFT ad audit o controlli in conformità alle regole e alle modalità definite nell’Allegato C dell’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra . L’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) garantisce che i diritti del Segretariato di EUREKA, della Commissione e della Corte dei conti di svolgere audit siano estesi al diritto di effettuare tali audit o controlli sui partecipanti a Eurostars i cui costi sono rimborsati interamente o in parte mediante il contributo comunitario, ai medesimi termini e condizioni di cui sopra.
- Esami e audit da parte del Segretariato di EUREKA o di un organo incaricato di rappresentarlo
- Esami e audit da parte della Commissione e della Corte dei conti
- Esami e audit effettuati sui partecipanti a Eurostars
Art.
7
Responsabilità
Ogni parte è interamente responsabile di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Accordo. Ogni parte è interamente responsabile di garantire che le sue azioni ai sensi del presente Accordo non compromettano diritti di terzi.
Art.
8
Proprietà intellettuale
L’obiettivo della politica del Programma comune Eurostars in materia di proprietà intellettuale è quello di promuovere la costituzione di sapere nonché la valorizzazione e la diffusione dei risultati di progetto a favore del gruppo target costituito da PMI impegnate in attività di R&S. L’UFFT provvede a garantire che le PMI beneficino dei DPI e siano in grado di sfruttare i risultati di progetto sulla base dell’approccio adottato in conformità alle regole per la partecipazione del settimo programma quadro.
Art.
9
Confidenzialità
Le parti convengono di adottare misure appropriate tese a garantire la confidenzialità dei dati, dei documenti o di altri materiali dichiarati confidenziali per la durata del presente Accordo. Questo obbligo persiste dopo la risoluzione dell’Accordo («informazioni confidenziali»). Qualora le informazioni confidenziali siano state comunicate oralmente, il loro carattere confidenziale deve essere confermato dalla parte informante per scritto entro dieci (10) giorni dalla comunicazione. Il ricevente è responsabile dell’adempimento dei suddetti obblighi da parte dei suoi collaboratori e garantisce che essi vi si attengano, nei limiti delle possibilità legali, durante e dopo il compimento del presente Accordo e/o dopo il termine del loro impiego.
Ciascuna parte ricevente informazioni confidenziali («ricevente») ha anche l’obbligo di:
- non utilizzare le informazioni confidenziali in un modo diverso dallo scopo per cui sono state diffuse;
- non trasmettere informazioni confidenziali a terzi senza previo consenso scritto della parte che le ha diffuse;
- garantire che la diffusione di informazioni confidenziali da parte di un ricevente avvenga in base a un rigoroso principio «need-to-know»; e
- restituire alla parte informante, su sua richiesta, tutte le informazioni confidenziali fornite al ricevente o acquisite da quest’ultimo, comprese tutte le copie delle stesse, e di cancellare tutte le informazioni archiviate in un formato leggibile da un elaboratore. Se necessario all’adempimento di obblighi correnti, il ricevente può tuttavia conservare una copia a fini di archiviazione.
Gli obblighi di confidenzialità vengono meno se:
- le informazioni confidenziali divengono pubblicamente accessibili in altro modo che attraverso un’infrazione agli obblighi di confidenzialità;
- la parte informante comunica successivamente al ricevente che le informazioni confidenziali non sono più confidenziali;
- le informazioni confidenziali sono successivamente comunicate al ricevente senza obblighi di confidenzialità da una parte terza che ne è in lecito possesso e non sottostà a obblighi di confidenzialità;
- la diffusione o la comunicazione delle informazioni confidenziali è richiesta dal diritto nazionale di una delle parti.
Art.
10
Entrata in vigore e durata
Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua ultima firma e rimane in vigore a tutti gli effetti fino a quando si verifica la prima delle seguenti condizioni: (a) la sua risoluzione in conformità all’articolo 11 o (b) il completo adempimento di tutti gli obblighi ad opera delle parti al presente Accordo. La durata del presente Accordo può essere prorogata mediante intesa scritta di entrambe le parti. Le disposizioni relative alla confidenzialità, alle pubblicazioni e alla proprietà intellettuale restano valide anche dopo l’estinzione o la risoluzione del presente Accordo il tempo necessario per consentire alle parti di avvalersi dei mezzi legali e godere dei benefici stabiliti in tali disposizioni. I costi relativi ai progetti Eurostars selezionati in seguito al primo, al secondo, al terzo e al quarto bando di concorso sono ammissibili.
Art.
11
Sospensione e risoluzione
La sospensione entra in vigore quattro (4) giorni di calendario dopo l’ottenimento della notifica.
Il presente Accordo può essere sospeso dal Segretariato di EUREKA nel caso in cui:
- la Convenzione di delega firmata tra il Segretariato di EUREKA e la Commissione è sospesa, compreso il caso in cui l’accordo di finanziamento annuo non è rinnovato;
- l’UFFT non sta adempiendo ai suoi obblighi derivanti dal presente Accordo;
- la partecipazione dell’UFFT al Programma comune Eurostars è sospesa in seguito a una decisione del GAL Eurostars.
Il presente Accordo può essere risolto dal Segretariato di EUREKA nel caso in cui la convenzione di delega firmata tra il Segretariato di EUREKA e la Commissione è risolta. La risoluzione entra in vigore il giorno indicato sulla notifica.
La Svizzera può sospendere o risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento previa notifica scritta a EUREKA. In tal caso, il presente Accordo cessa di esplicare i suoi effetti novanta (90) giorni dalla data di tale notifica.
I progetti e le attività in corso al momento della sospensione o della risoluzione del presente Accordo procedono fino al loro compimento alle condizioni definite nel presente Accordo. Le parti definiscono di comune accordo qualsiasi altra conseguenza derivante dalla sospensione o dalla risoluzione.
Art.
12
Avvisi e comunicazioni
oppure ad altro indirizzo e destinatario designati da una parte per se stessa mediante notifica scritta all’altra parte. Ogni parte al presente Accordo informa l’altra parte senza indugio e per scritto di qualsiasi cambiamento riguardante i suddetti nomi e indirizzi.
Gli avvisi e le comunicazioni devono essere trasmessi in forma scritta al seguente indirizzo:
- Per il Segretariato di EUREKA Sig. Luuk BorgRue Neerveld 107B-1200 BruxellesBelgio
Tel: +32 2 777 09 50
- Per l’UFFT Sig.ra Ursula RenoldEffingerstrasse 27CH-3003 BernaSvizzeraTel: +41 31 32 37612
Art.
13
Emendamenti
Eventuali emendamenti o cambiamenti al presente Accordo sono validi unicamente se effettuati per scritto e sottoscritti da un firmatario autorizzato di ogni parte. Il presente Accordo è soggetto a emendamenti o cambiamenti qualora una o più disposizioni dello stesso o qualsiasi documento che si riferisce a esso non fossero compatibili con la Convenzione di delega, firmata dalla Commissione, in rappresentanza della Comunità, e il Segretariato di EUREKA, concernente le modalità per il contributo comunitario al Programma comune Eurostars o con la Decisione e/o le regole dettagliate per la concessione di aiuti finanziari da parte del Segretariato di EUREKA a favore dell’UFFT , e con gli accordi di finanziamento annui.
Art.
14
Lingua
L’inglese è la lingua usata durante gli incontri e per tutti i documenti e gli avvisi redatti in adempimento del presente Accordo o in relazione a esso, compresi i rapporti e i documenti di altro genere. Le traduzioni sono unicamente a scopo di convenienza e non hanno alcuna valenza legale.
Art.
15
Diritto applicabile
Il presente Accordo e ogni questione da esso risultante sono soggetti al diritto internazionale.
Art.
16
Composizione delle controversie
Qualsiasi controversia tra le parti concernente l’interpretazione, l’applicazione o la validità del presente Accordo, che non può essere risolta in via amichevole, viene composta in ultima istanza in virtù del regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più giudici nominati in conformità con detto regolamento. La sede di arbitrato è Bruxelles, sempre che le parti alla controversia non abbiano convenuto altrimenti. Il lodo arbitrale è conclusivo e vincolante per le parti.
Art.
17
Clausola salvatoria
Se una o più disposizioni contenute nel presente Accordo o qualsiasi documento che si riferisce a esso sono giudicati da una corte o autorità competente invalidi, illegali o non attuabili a qualsiasi riguardo in virtù di una legislazione applicabile – compresa la legislazione sulla concorrenza – la validità, la legalità e l’attuabilità delle rimanenti disposizioni contenute nell’Accordo non devono in alcun modo essere toccate o pregiudicate, a condizione che in tal caso le parti si impegnino a profondere qualsiasi sforzo economico sostenibile per raggiungere l’obiettivo della disposizione invalida mediante una nuova disposizione legalmente valida che produca il medesimo (o sostanzialmente simile) beneficio o onere economico.
Art.
18
Conferimento
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia non conferisce alcun diritto o obbligo derivante dal presente Accordo senza previo consenso scritto della Commissione, del GAL Eurostars e del Segretariato di Eurostars. Il Segretariato di EUREKA non conferisce alcun diritto o obbligo senza previo consenso scritto della Commissione e del GAL Eurostars.
Fatto a Bruxelles, in due esemplari originali in inglese, il 14 settembre 2010.