È istituita una cooperazione tra la Comunità e la Svizzera in materia di formazione nel campo delle tecnologie nell’ambito della realizzazione del programma COMETT II. Nell’allegato I figura una sintesi del programma COMETT II e dei suoi obiettivi.
0.420.518.03
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea
che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro
della realizzazione del Programma COMETT II (1990–1994)
RU 1990 730
Testo originale
Concluso il 19 dicembre 1989
Entrato in vigore per scambio di note il 1° aprile 1990
(Stato 1° aprile 1990)
La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «Svizzera»,
e
la Comunità economica europea,
in seguito denominata «Comunità»,
entrambe denominate in appresso «parti contraenti»,
considerando che, con la decisione del 16 dicembre 1988, il Consiglio delle Comunità europee, in seguito denominato «Consiglio», ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese nella Comunità in materia di formazione nel campo delle tecnologie, chiamato in appresso programma «COMETT II»;
considerando che le parti contraenti sono entrambe interessate a cooperare in questo settore, nell’ambito di una cooperazione più ampia tra la Comunità e i paesi dell’EFTA in materia di istruzione e formazione;
considerando, in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e la Svizzera al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti per il programma COMETT II aumenta, per la sua stessa natura, l’impatto delle azioni COMETT II e contribuisce a migliorare in tal modo il livello delle qualifiche delle risorse umane nella Comunità e la Svizzera;
considerando che le parti contraenti prevedono di conseguenza di ottenere un reciproco vantaggio dalla partecipazione della Svizzera al programma COMETT II,
convengono quanto segue:
Art. 1
Art. 2
La Svizzera partecipa ad una serie di misure che sono intese a promuovere la cooperazione tra università ed imprese della Svizzera, da un lato, e università ed imprese della Comunità, dall’altro, che riguardano la formazione iniziale e permanente alle tecnologie in particolare avanzate e che sono inserite nell’ambito del programma COMETT II.
Art. 3
Ai fini del presente accordo, il termine «università» è utilizzato nella sua accezione più generica per designare tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrano, nell’ambito di una formazione iniziale e/o permanente, qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalla denominazione loro attribuita dalle parti contraenti; il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico e dai modi di applicazione delle nuove tecnologie. Tale denominazione comprende altresì le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e industrie e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavori o i lavoratori.
Art. 4
Per quanto concerne i diversi settori del programma COMETT II, la partecipazione di «università» e «imprese» della Svizzera alle attività ed ai progetti del programma COMETT II è soggetta alle condizioni e alle norme seguenti:
Aspetto A: Sviluppo dei consorzi università‑imprese per la formazione (CFUI)Il contenuto e gli obiettivi di questo aspetto sono indicati nell’allegato I, punto 4, sezione A (A. rete europea). La Svizzera e gli enti svizzeri possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità e loro enti.
Per quanto concerne i CFUI di tipo settoriale valgono, tuttavia, le seguenti condizioni:
- in quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Svizzera possono presentare una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un CFUI settoriale a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell’EFTA firmatari di accordo di cooperazione per il programma COMETT II;
- in quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Svizzera possono far parte di un CFUI settoriale avviato da università e/o imprese di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi – anche senza la partecipazione di un partner dell’EFTA – le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti. Le università e le imprese della Svizzera possono altresì partecipare a progetti promossi da università e/o imprese di altri paesi dell’EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.
Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell’allegato I, punto 4, sezione B (B. scambi transnazionali). Ai sensi del presente accordo, il programma COMETT può finanziare solo gli scambi bidirezionali fra la Svizzera ed uno Stato membro della Comunità. Le università e/o le imprese della Svizzera possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l’invio e/o l’accoglienza di studenti e/o personale in imprese e/o università degli Stati membri della Comunità. Le università e/o le imprese di uno Stato membro della Comunità possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l’invio e/o l’accoglienza di studenti e/o personale in imprese e/o università della Svizzera. Gli scambi tra due paesi dell’EFTA non beneficiano di alcuna sovvenzione in applicazione del programma COMETT II.
Aspetto C: Progetticongiunti di formazione permanente alle tecnologie, in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanzaIl contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell’allegato I, punto 4, sezione C (C. progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza). In quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Svizzera possono presentare una richiesta di finanziamento solo per i progetti congiunti a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell’EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II. In quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Svizzera possono partecipare ad un progetto congiunto il cui promotore sia una università o un’impresa di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi – anche senza la partecipazione di un partner dell’EFTA – le condizioni di ammissibilità stabilite per tale tipo di progetti. Le università e le imprese della Svizzera possono anche partecipare a progetti il cui promotore sia una università o un’impresa di un altro paese dell’EFTA firmatario di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.
Aspetto D: Misurecomplementari di promozione e di accompagnamentoIl contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell’allegato I, punto 4, sezione D (D. misure complementari di promozione e di accompagnamento). La Svizzera partecipa al sistema d’informazione del programma COMETT II, in particolare cooperando alla realizzazione di un centro nazionale di informazione COMETT sul proprio territorio. La Svizzera e gli enti svizzeri possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.
Art. 5
Il contributo finanziario della Svizzera per la sua partecipazione al programma COMETT II è proporzionale all’importo degli stanziamenti previsti annualmente dal bilancio generale delle Comunità europee per gli impegni relativi al programma COMETT II. La chiave di ripartizione del contributo della Svizzera viene determinata in base al rapporto fra il prodotto interno lordo (PIL), a prezzi di mercato, della Svizzera, la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svizzera. Tale rapporto viene calcolato annualmente in base ai più recenti dati statistici disponibili dell’OCSE. Nell’allegato II figurano le disposizioni finanziarie concernenti i finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione del programma COMETT II all’interno della Comunità, al netto da eventuali contributi dei paesi dell’EFTA. Nell’allegato III figurano le disposizioni che disciplinano il contributo della Svizzera alla realizzazione del programma COMETT II.
Art. 6
Fatti salvi gli speciali requisiti di cui all’articolo 4 per la partecipazione delle industrie e delle imprese della Svizzera al programma COMETT II, i termini e le condizioni di presentazione e valutazione di proposte/progetti e i termini e le condizioni di assegnazione e conclusione di contratti nel quadro del programma COMETT II non differiscono dai termini e dalle condizioni applicabili alle università e imprese della Comunità. I contratti stipulati dalla Commissione specificano i diritti ed i doveri delle università e delle imprese della Svizzera, con particolare riferimento ai metodi di divulgazione, salvaguardia ed utilizzazione dei risultati dei progetti di formazione.
Art. 7
Viene istituito un comitato misto.
Il comitato formula pareri sui punti seguenti:
- ove riguardino la partecipazione di università e imprese della Svizzera: gli orientamenti generali su cui si basa il programma COMETT II; gli orientamenti generali relativi al sostegno finanziario che sarà fornito nell’ambito del programma COMETT II e i problemi concernenti l’equilibrio generale del programma COMETT II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
- i vari tipi di progetti descritti nell’allegato I.
Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il rappresentante della Commissione sottopone la questione al comitato.
Il rappresentante della Comunità prende le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l’attuazione del presente accordo e le decisioni prese dalla Comunità per la realizzazione del programma COMETT II.
Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione del presente accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta raccomandazioni.
Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in seno al comitato.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e da rappresentanti della Svizzera, dall’altro.
Il comitato agisce con il consenso di entrambe le parti contraenti.
Il comitato si riunisce, su richiesta di una parte contraente, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.
Art. 8
Tutte le decisioni relative alla selezione dei vari tipi di progetto descritti nell’allegato I sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.
Art. 9
La Commissione fa in modo che la composizione del gruppo di esperti che la consiglia nella realizzazione del programma COMETT II sia tale che detto gruppo possa fornire la consulenza richiesta per quanto riguarda la partecipazione di industrie ed imprese della Svizzera.
Art. 10
Le parti contraenti si adoperano al fine di agevolare la libertà di circolazione e di residenza degli studenti e del personale che partecipano, in Svizzera e nella Comunità, ad attività contemplate dal presente accordo.
Art. 11
Al fine di coadiuvare la Commissione nell’elaborazione del rapporto annuale sul programma COMETT II, nonché le relazioni intermedie e finali di valutazione, la Svizzera presenta alla Commissione un documento che illustra le misure nazionali da essa prese al riguardo. Una copia del rapporto annuale e delle relazioni intermedie e finali di valutazione sono trasmesse alla Svizzera.
Art. 12
Per la procedura di applicazione, i contratti, le relazioni ed i rapporti da presentare, e le altre procedure amministrative relative al programma COMETT II, vengono impiegate soltanto le lingue ufficiali della Comunità.
Art. 13
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Art. 14
Il presente accordo è concluso per la durata del programma COMETT II
Il presente accordo può essere rinegoziato o denunciato se la Comunità procede ad una revisione del programma COMETT II. L’esatto contenuto del programma modificato viene comunicato alla Svizzera entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Entro tre mesi dall’adozione della decisione da parte della Comunità, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alla propria intenzione di rinegoziare o denunciare il presente accordo. In caso di denuncia, le parti contraenti negoziano le modalità pratiche applicabili agli impegni non ancora completati.
Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, chiedere una revisione del presente accordo. A tal fine, essa presenta una domanda motivata all’altra parte contraente. Le parti contraenti possono richiedere al comitato misto di esaminare tale domanda e, se del caso, di presentare loro raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati.
Art. 15
Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le procedure in vigore per ciascuna di esse. Il presente accordo entra in vigore il 1 o gennaio 1990, a condizione che le parti contraenti si siano notificate l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Oltre tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la notifica. Se, tuttavia, tale notifica non è avvenuta entro il 31 marzo di un anno, le disposizioni dell’accordo non entrano in vigore prima del 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 16
Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese, spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.
Per il Governo Jean‑Pascal Delamuraz |
Per il Consiglio Roland Dumas |
Allegato I
1. Il programma COMETT II è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell’ambito europeo in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie in particolare avanzate per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale.
Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, comprese quelle che hanno terminato la formazione iniziale, e quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.
2. Nell’ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell’aiuto comunitario saranno selezionati in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del contributo che forniscono alla realizzazione degli obiettivi individuati all’articolo 3 della decisione.
La selezione dei progetti nei vari settori terrà conto dell’evoluzione del programma quadro di R & S tecnologico, per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, evitando le ripetizioni. Essa terrà inoltre conto delle esigenze in termini di competenza che si registrano nelle imprese e presso il loro personale altamente qualificato, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché delle aree in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora scarsamente sviluppata.
Sarà data la precedenza alle formazioni orientate verso le nuove competenze, tanto nei settori di punta che nei settori tradizionali interessati dall’applicazione di tali tecnologie nonché in materia di trasferimento e gestione delle tecnologie.
3. I progetti che beneficeranno dell’aiuto comunitario saranno selezionati tra i progetti che:
- si prefiggano di sviluppare – in termini di contenuto, meccanismi o interazioni – un’impostazione nuova non soltanto per le università e per le imprese interessate, ma anche per gli Stati membri e per la Comunità in quanto tale;
- siano concepiti nell’ottica di consentire un’ampia ed effettiva divulgazione dei risultati, non soltanto negli Stati membri interessati ma anche, più estesamente, nella Comunità;
- siano esplicitamente intesi a favorire analoghi sviluppi in altre aree della Comunità e a promuovere ulteriormente il loro sviluppo nelle università e imprese interessate.
4. Con il programma COMETT II saranno attuate le seguenti misure:
A. Rete europea
a) Sviluppo e rafforzamento dei consorzi università‑imprese per la formazione (CFUI) nonché potenziamento della rete europea, regionale e settoriale, per promuovere maggiormente la cooperazione transnazionale, più particolarmente per:
- contribuire all’individuazione dei bisogni in materia di formazione tecnologica e al loro soddisfacimento in collegamento con gli organismi competenti in materia;
- assistere e agevolare lo sviluppo e la gestione di progetti che rientrano in altri aspetti del programma COMETT II;
- rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri nello sviluppo della formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, delle loro applicazioni e del loro trasferimento;
- sviluppare interazioni sotto forma di reti transnazionali settoriali con progetti che rientrano nei diversi settori del programma nel contesto di uno stesso ambito di formazione.
b) La Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà il 50 per cento delle spese ammissibili. Questo sostegno, per ogni CFUI sarà decrescente, le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000 ECU, 60 000 ECU e 50 000 ECU per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali debitamente giustificati il contributo della Comunità potrà superare il limite di tre anni.
Tuttavia, le spese supplementari sostenute dalle università, risultanti dall’elaborazione e dall’attuazione di progetti di formazione congiunti, potranno eventualmente essere coperte dalla Comunità sino al 100 per cento.
c) Le attività da avviare nell’ambito dell’aspetto A nella sua totalità non supereranno il 12 per cento della dotazione annua complessiva del programma COMETT II, fatte salve, per il presente aspetto o per gli aspetti seguenti, le modifiche che si siano eventualmente rese necessarie nel corso dell’esecuzione del programma.
B. Scambi transnazionali
a) Aiuti specifici intesi a promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l’attribuzione di borse:
- agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 3 e 12 mesi, presso un’impresa di un altro Stato membro. Tra gli altri, un importante criterio di valutazione per la selezione dei progetti presentati sarà l’impegno assunto dall’università d’origine (ai sensi dell’articolo 2) che tale periodo di formazione presso l’impresa possa essere riconosciuto come parte integrante della formazione dello studente, tenendo conto della specificità degli ordinamenti scolastici nazionali e delle loro possibilità in materia;
- alle persone che hanno terminato la formazione iniziale, siano esse iscritte ad un’università o si trovino nel periodo di transizione che precede l’inizio dell’attività lavorativa, che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 6 mesi e 2 anni presso un’impresa di un altro Stato membro connessa con la realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell’ambito dell’impresa stessa;
- al personale delle università e delle imprese distaccate, rispettivamente, presso un’impresa o un’università di un altro Stato membro per rapportare a detta impresa o università le proprie competenze, in tal modo arricchendo le attività di formazione e le pratiche professionali.
b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari, alle spese di organizzazione e di verifica delle azioni, nonché, se del caso, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Tale contributo non supererà un massimale di 6 000 ECU nell’arco di 12 mesi per ciascun beneficiario per il sottopunto i), di 25 000 ECU nell’arco di 24 mesi per il sottopunto ii) e di 15 000 ECU nell’arco di 3 mesi per il sottopunto iii).
c) Le attività da avviare nell’ambito dell’aspetto B nella sua totalità non supereranno il 40 per cento della dotazione complessiva del programma COMETT II.
C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza
a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie avanzate a dimensione europea per la rapida divulgazione – tramite le università e al loro interno, nonché all’interno delle imprese, e tramite esse, – dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche ai settori in cui queste ultime non sono ancora state applicate.
b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti di formazione alle tecnologie avanzate avviati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni.
c) Sostegno a dispositivi multilaterali di formazione alle tecnologie avanzate instaurati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie della formazione e/o che si traducano in prodotti di formazioni trasferibili.
d) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
e) Nella selezione dei progetti che rientrano nell’ambito delle azioni di cui alle lettere da a) a d) la Comunità rivolgerà particolare attenzione ai progetti che:
- vertano su tecnologie e applicazioni di queste ultime che possano incidere significativamente sullo sviluppo industriale della Comunità;
- promuovano la partecipazione delle piccole e medie imprese e rispondano alle loro esigenze;
- siano orientati alla formazione di personale che assicuri lo sviluppo dell’innovazione nelle imprese, compresi i formatori;
- associno, nella loro realizzazione, partner universitari e industriali delle regioni meno sviluppate della Comunità;
- offrano una partecipazione attiva e un sostegno finanziario delle imprese nel progetto presentato;
- propongano mezzi efficaci per utilizzare e divulgare nella Comunità i risultati conseguiti.
f) Il contributo finanziario della Comunità sarà pari al 50 per cento delle spese complessive sostenute nell’ambito delle iniziative precedentemente descritte alle lettere a), b) e c). Di norma, tale contributo non potrà superare 30 000 ECU per corso, per le azioni che rientrano in a), e 500 000 ECU per progetto e nell’arco di tutto il progetto, per le azioni che rientrano in b) e c).
Tuttavia, le spese supplementari delle università, connesse alla preparazione e all’avvio di progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie avanzate e di formazione «multimedia» a distanza, potranno eventualmente essere finanziate dalla Comunità fino al 100 per cento.
g) Le attività da avviare nell’ambito dell’aspetto C nella sua totalità non supereranno il 40 per cento della dotazione complessiva del programma COMETT II.
D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento
a) Queste misure contemplano:
- un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche sotto forma di visite e di incontri, aventi come obiettivo potenziale l’elaborazione di progetti transnazionali o l’estenzione ad altri partner di progetti esistenti;
- uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno finanziario ai centri d’informazione COMETT creati in ogni Stato membro per promuovere le azioni di scambi comunitari, di divulgazione e d’animazione del programma;
- l’istituzione di una banca di dati sui progetti del programma COMETT e sulle iniziative analoghe avviate negli Stati membri
- l’instaurazione di un sistema postale elettronico tra i progetti e i partner del programma;
- un programma di manifestazioni (conferenze, colloqui, esposizioni, ecc.) relativo a COMETT II;
- un’analisi e una verifica dei bisogni dell’industria a livello comunitario in termini di competenze e delle conseguenti formazioni di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni, in particolare utilizzando, nel quadro di COMETT II, i lavori svolti altrove;
- una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione transnazionale tra le università e gli istituti di insegnamento superiore e le imprese nel campo della formazione per rafforzare tale collaborazione;
- la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attuazione e il sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.
b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure collaterali potrà raggiungere il 100 per cento delle spese reali sostenute nell’ambito di queste iniziative.
c) Le attività da avviare nell’ambito dell’aspetto D nella sua totalità non supereranno l’8 per cento della dotazione complessiva del programma COMETT II.
Allegato II
Scheda finanziaria
Art. 1
Il finanziamento ritenuto necessario – al netto di eventuali contributi dei paesi dell’EFTA – per realizzare il programma COMETT II all’interno della Comunità e fissato nella decisione COMETT del 16 dicembre 1988, ammonta a 200 milioni di ecu per il periodo compreso tra il V gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.
Art. 2
Le risorse stanziate per il programma COMETT II sono conformi alle previsioni finanziarie della Comunità ed ai relativi sviluppi. Gli stanziamenti effettivamente disponibili vengono decisi di anno in anno nel corso della procedura comunitaria di bilancio.
Art. 3
Anteriormente all’inizio di ciascun anno, la Commissione informa la Svizzera dell’importo destinato per l’anno in questione al programma COMETT II. La Commissione comunica alla Svizzera le eventuali modifiche di tale importo intervenute nel corso dell’anno.
Allegato III
Disposizioni finanziarie
Art. 1
Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile in particolare alla gestione degli stanziamenti.
Art. 2
All’inizio di ogni anno o ad ogni modifica del programma COMETT II tale da comportare un aumento dell’importo ritenuto necessario per l’attuazione del programma, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo della Svizzera ai costi sostenuti in applicazione dell’accordo. Tale contributo è espresso in ecu e viene versato in ecu su un conto bancario in ecu della Commissione. La Svizzera contribuisce ai costi annui sostenuti in applicazione dell’accordo in base alla richiesta di fondi ed entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione di tale richiesta. In caso di ritardato versamento del contributo, la Svizzera versa gli interessi sull’importo ancora dovuto alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde a quello applicato dal FECOM, per il mese corrispondente, alle proprie operazioni in ecu 1 , aumentato di 1,5 punti percentuale.