Lexipedia

0.420.519.121

Accordo di cooperazione
tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità economica europea nel settore
della ricerca medica e sanitaria

RU 1990 1790

Testo originale

Concluso il 31 luglio 1990
Entrato in vigore per scambio di note il 31 luglio 1990

(Stato 31 luglio 1990)

La Confederazione Svizzera,

denominata qui di seguito «Svizzera»

e
la Comunità economica europea

denominata qui di seguito «Comunità»,

denominate qui di seguito «parti contraenti»,

Considerando che le parti contraenti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica, entrato in vigore il 17 luglio 1987 1 ;

Considerando che con decisione del 17 novembre 1987 il Consiglio delle Comunità europee, denominato qui di seguito «Consiglio», ha adottato un programma di coordinamento della ricerca e dello sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987–1991) denominato qui di seguito «programma comunitario»;

Considerando che in Svizzera si svolgono attività di ricerca e sviluppo di ampia portata nel settore della ricerca medica e sanitaria;

Considerando che la cooperazione nel settore della ricerca medica e sanitaria può recare un valido contributo al conseguimento di un livello ottimale di salute individuale e pubblica;

Considerando che gli Stati membri e la Svizzera intendono svolgere, conformemente alle norme ed alle procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le attività di ricerca descritte nell’allegato A e sono pronti ad integrare tali attività di ricerca in un processo di coordinamento che essi ritengono sia reciprocamente vantaggioso,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le parti contraenti cooperano per il periodo che va dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1991 agli obiettivi di ricerca del programma comunitario riassunti nell’allegato A. La suddetta cooperazione consiste nel coordinamento delle attività che formano parte dei programmi di ricerca della Svizzera e della Comunità. La Svizzera e gli altri Stati membri della Comunità restano interamente responsabili delle attività di ricerca svolte dai rispettivi enti od organismi nazionali.

Art. 2

La Commissione delle Comunità europee, denominata qui di seguito «Commissione», è responsabile dell’esecuzione dell’attività di coordinamento. In tale compito essa è assistita dal Comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento della ricerca medica e sanitaria, denominato qui di seguito «CGC», istituito dalla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio. Detto CGC può essere coadiuvato da comitati d’azione concertata (COMACs), composti da esperti designati dalle competenti autorità degli Stati membri della Comunità. Il CGC viene ampliato, alla pari dei COMACs competenti per i settori e gli obiettivi di ricerca di cui all’articolo 1, per potervi accogliere due rappresentanti designati dalla Svizzera, che possono essere assistiti o sostituiti da un esperto svizzero. Tali rappresentanti e/o esperti presenziano alle riunioni del CGC e dei suddetti COMACs per tutti i punti attinenti agli obiettivi ed ai settori di ricerca in questione.

Art. 3

Il contributo finanziario stimato della Comunità all’esecuzione delle attività di coordinamento oggetto del presente accordo viene stabilito in relazione all’importo disponibile ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per stanziamenti destinati a coprire impegni presi per onorare gli obblighi finanziari della Commissione riguardanti costi di coordinamento e spese di gestione ed esercizio. Il contributo finanziario stimato della Svizzera alle spese ed ai costi suddetti è proporzionale al contributo della Comunità. Il coefficiente di proporzionalità risulta dal rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera, ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svizzera. Tale rapporto è calcolato in base ai più recenti dati statistici disponibili di fonte OCSE. L’ecu è l’unità di conto definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell’unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84. Le disposizioni riguardanti il contributo finanziario della Svizzera figurano all’allegato B.

Si stima che i contributi finanziari complessivi delle parti contraenti per il periodo di cui all’articolo 1 ammontino a:

  1. 65 000 000 ecu dalla Comunità
  2. 2 258 415 ecu dalla Svizzera.

Art. 4

Nel corso del terzo anno di svolgimento del programma, la Commissione procede ad una sua valutazione in funzione degli obiettivi delle attività di ricerca di cui all’articolo l. In seguito a detta valutazione la Commissione può, previa consultazione del CFC, presentare al Consiglio una proposta di revisione riguardante una parte o la totalità degli obiettivi di ricerca. La Svizzera viene informata dei risultati di tale valutazione e di ogni eventuale revisione.

Art. 5

Gli Stati membri delle Comunità, la Svizzera e la Commissione si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili riguardanti la ricerca sui temi coperti dal presente accordo. Gli Stati membri della Comunità e la Svizzera forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie a fini di coordinamento. Essi s’impegnano parimenti per fornire alla Commissione informazioni riguardanti analoghe attività di ricerca programmate o svolte da organismi che non dipendono da essi. Tutte le informazioni verranno considerate riservate qualora la parte interessata che le fornisce ne faccia richiesta. Una volta portate a termine le attività di coordinamento coperte dal presente accordo la Commissione invia, d’accordo con il CGC, agli Stati membri della Comunità, al Parlamento europeo ed alla Svizzera un rapporto riepilogativo sull’esecuzione e sui risultati delle attività di ricerca.

Art. 6

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e dall’altro, al territorio della Confederazione Svizzera.

Art. 7

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Esso entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che sono state espletate le procedure a tal fine necessarie.

Art. 8

Il presente accordo è concluso per il periodo di cui all’articolo 1. In caso di revisione del programma comunitario da parte della Comunità le parti contraenti possono rinegoziare o porre termine all’accordo. La Svizzera riceve notifica del contenuto esatto del programma riveduto entro una settimana dall’adozione dello stesso da parte della comunità. Le parti contraenti possono notificare la denuncia del presente accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione della Comunità. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al programma comunitario gli allegati A e B vengono modificati conformemente a tale decisione a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna parte contraente può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con un preavviso di sei mesi.

Art. 9

Gli allegati A e B del presente accordo formano parte integrante dell’accordo stesso.

Art. 10

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì trentuno luglio millenovecentonovanta.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Benedikt von Tscharner

Per il Consiglio
delle Comunità europee:

Federico di Roberto
Filipo Maria Pandolfi

Allegato A

Temi di ricerca coperti dall’Accordo

Obiettivo I.1 – cancro

Settore I.1.1

Programma di formazione per la ricerca sul cancro

Settore I.1.2

Ricerca sul trattamento clinico

Settore I.1.3

Ricerca epidemiologica

Settore I.1.4

Scoperta precoce e diagnosi

Settore I.1.5

Sviluppo farmaceutico

Settore I.1.6

Ricerca sperimentale (fondamentale)

Obiettivo I.2 – AIDS

Settore I.2.1

Controllo e prevenzione della malattia

Settore I.2.2

Ricerca viro‑immunologica

Settore I.2.3

Ricerca clinica

Obiettivo I.3 – problemi sanitari connessi con l’età

Settore I.3.1

Riproduzione

Settore I.3.2

Invecchiamento e malattie

Settore I.3.3

Menomazioni

Obiettivo I.4 – problemi sanitari connessi con l’ambiente e con lo stile di vita

Settore I.4.1

Difficoltà di adattamento

Settore I.4.2

Alimentazione

Settore I.4.3

Consumo di droga

Settore I.4.4

Infezioni

Obiettivo II.1 – sviluppo della tecnologia medica

Settore II.1.1

Metodi diagnostici e monitoring

Settore II.1.2

Trattamento e riabilitazione

Settore II.1.3

Analisi tecnica e clinica

Obiettivo II.2 – ricerca sui servizi sanitari 2

Settore II.2.1

Prevenzione

Settore II.2.2

Sistemi di prestazioni sanitarie

Settore II.2.3

Organizzazione dei sistemi sanitari

Settore II.2.4

Valutazione della tecnologia sanitaria

Allegato B

Modalità di finanziamento

Art. 1

Le presenti disposizioni definiscono le modalità di finanziamento per la Svizzera di cui all’articolo 3 dell’accordo.

Art. 2

All’inizio di ogni anno ovvero, conformemente a quanto disposto dall’articolo 8 dell’accordo, al momento di una revisione del programma comunitario che comporti un aumento dell’importo stimato necessario per la sua realizzazione, la Commissione invia alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di tale Paese alle spese previste dall’accordo. Tale contributo è espresso tanto in ecu quanto in moneta svizzera. Il controvalore in moneta svizzera del contributo in ecu viene determinato alla data d’invio della richiesta di fondi. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri derivanti dalla loro partecipazione alle attività del CGC e dei COMACs di cui all’articolo 2 dell’accordo vengono rimborsate dalla Commissione conformemente alle procedure attualmente vigenti per i rappresentanti ed esperti degli Stati membri della Comunità, ed in particolare conformemente alla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio. La Svizzera versa il proprio contributo alle spese annue previste nel quadro dell’accordo all’inizio di ogni anno e non oltre tre mesi dopo l’invio di una richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, la Svizzera è tenuta a pagare gli interessi al tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Tale tasso viene maggiorato dello 0,25 per cento per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato viene applicato all’intero periodo di ritardo. Gli interessi di mora sono tuttavia esigibili soltanto se il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a tre mesi dall’invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Art. 3

Le somme versate dalla Svizzera vengono iscritte a credito dei sei obiettivi di ricerca a titolo di entrate di bilancio imputate alla voce appositamente prevista nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

Art. 4

Il calendario provvisorio dei costi di cui all’articolo 3 dell’accordo è accluso alle presenti disposizioni.

Art. 5

Per la gestione degli stanziamenti si applica il regolamento finanziario in vigore per il bilancio generale delle Comunità europee.

Art. 6

Al termine di ogni anno viene elaborato e trasmesso alla Svizzera per informazione un bilancio degli stanziamenti per i sei obiettivi di ricerca.

Appendice

Calendario provvisorio delle spese relative agli obiettivi di ricerca (Ecu)

Voce di bilancio 7311 «Ricerca medica e sanitaria» (Stanziamenti d’impegno)

1987

1988

1989

1990

1991

Totale

I. Stima iniziale delle spese

Obiettivo I.1 (Sett. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

950 000

3 725 000

4 175 000

4 200 000

4 950 000

18 000 000

Obiettivo I.2 (Sett. 1, 2, 3)

2 160 000

3 500 000

4 000 000

3 340 000

1 000 000

14 000 000

*

Obiettivo I.3 (Sett. 1, 2, 3)

580 000

1 670 000

2 200 000

2 400 000

2 150 000

9 000 000

Obiettivo I.4 (Sett. 1, 2, 3, 4)

250 000

1 350 000

1 650 000

1 400 000

850 000

5 500 000

Obiettivo II.1 (Sett. 1, 2, 3)

455 000

3 555 000

3 390 000

2 850 000

1 250 000

11 500 000

Obiettivo II.2 (Sett. 1, 2, 3, 4)

225 000

1 575 000

2 550 000

1 650 000

1 000 000

7 000 000

Totale

4 620 000

15 375 000

17 965 000

15 840 000

11 200 000

65 000 000

II. Stima rivista delle spese tenendo conto dell’accordo
di cooperazione con la Svizzera

Obiettivo I.1 (Sett. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

950 000

3 864 315

4 331 145

4 357 080

5 135 130

18 637 670

Obiettivo I.2 (Sett. 1, 2, 3)

2 160 000

3 630 900

4 149 600

3 464 916

1 037 400

14 442 816

Obiettivo I.3 (Sett. 1, 2, 3)

580 000

1 732 458

2 282 280

2 489 760

2 230 410

9 314 000

Obiettivo I.4 (Sett. 1, 2, 3, 4)

250 000

1 400 490

1 711 710

1 452 360

881 790

5 696 350

Obiettivo II.1 (Sett. 1, 2, 3)

455 000

3 687 957

3 516 786

2 956 590

1 296 750

11 913 083

Obiettivo II.2 (Sett. 1, 2, 3, 4)

225 000

1 633 952

2 645 447

1 711 760

1 037 430

7 253 588

Totale

4 620 000

15 950 072

18 636 968

16 432 466

11 618 910

67 258 415

III. Differenza tra I e II, da coprire mediante il contributo svizzero

0

575 072

671 968

592 466

418 910

2 258 415

  1. Compreso il sostegno «unità centralizzate» per primati.
Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria | Lexipedia | Lexipedia