(a) Ogni Parte contraente che, conformemente all’articolo 4, invia personale al LSLA, fornirà a quest’ultimo i dati sperimentali e teorici concernenti le attività affidate, nel quadro del programma di ricerca comune, al personale inviato e rientranti nelle capacità del medesimo. Ogni Parte farà il possibile affinché la diffusione di un’informazione comportante diritti di proprietà industriale, e ricevuta grazie al presente Accordo, venga controllata come quest’ultimo prescrive. (c) Tutti i dati sperimentali e i risultati d’analisi,‑ ottenuti in connessione con le attività esercitate in comune o durante le medesime, saranno accessibili alla Parte contraente che invia il personale adibito a tali attività, nonché al personale stesso.
(b) In genere, l’informazione scambiata, nel quadro del presente Accordo, sarà a disposizione per esser diffusa nel pubblico, nella misura desiderata dalle Parti contraenti. Tuttavia resta inteso che talune informazioni, fornite in virtù del paragrafo (a) del presente articolo 3, potranno essere coperte dal diritto di proprietà industriale. Tale proprietà, includente segreti commerciali, invenzioni, informazioni brevettate e know‑how, se è stata acquisita da una Parte prima o fuori dell’attività svolta in virtù del presente Accordo, sarà definita, per i fini del medesimo, come un’informazione che:
- è di natura confidenziale secondo gli usi delle imprese commerciali;
- non è ordinariamente accessibile al pubblico per vie diverse dal programma in questione;
- non è stata, già innanzi, resa accessibile ad altri ad opera della Parte che la fornisce, se non nel quadro di un accordo atto a conservarle la sua natura confidenziale; e
- non è ancora in possesso della Parte che la riceve o del suo contraente.
I diritti di proprietà industriale, quali testé definiti, verranno rispettati dalla Parte che riceverà l’informazione; questa non ne farà uso commerciale e non la pubblicherà senza il consenso della Parte detentrice di tali diritti industriali, a meno che la legislazione dell’una o dell’altra Parte l’esiga. L’informazione scambiata, oggetto di diritti di proprietà industriale, dovrà essere chiaramente designata come tale dalla Parte che la fornisce, e non sarà utilizzata se non per proseguire l’esecuzione del programma di ricerca e sviluppo per la costruzione della SIN. La diffusione di una tale informazione sarà limitata:
- ai membri o impiegati della Parte che riceve l’informazione e alle altre agenzie interessate del governo della detta Parte; e
- ai contraenti o subcontraenti del governo della Parte che riceve l’informazione, ma solo perché l’utilizzino nel quadro dei contratti connessi con l’oggetto dell’informazione così diffusa.