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0.423.32

Accordo d’esecuzione concernente l’impostazione di un progetto di piccole centrali eliotermiche Conchiuso a Parigi il 6 ottobre 1977 Approvato dall’Assemblea federale il 17 settembre 1979 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 febbraio 1980

RU 1980 1264; FF 1979 I 877

Traduzione1

Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1980

(Stato 22 febbraio 1980)

Le Parti contraenti,

Considerando che quelle Parti che sono Governi, Organizzazioni internazionali o Parti designate dai rispettivi governi (giusta l’articolo III dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia internazionale dell’energia [appresso «Agenzia»] il 28 luglio 1975) desiderano partecipare all’elaborazione e alla realizzazione d’un progetto di centrali eliotermiche di debole potenza (il «Progetto»), secondo le disposizioni del presente Accordo;

Considerando che quelle Parti che sono Governi, nonché i Governi delle altre Parti contraenti (detti collettivamente «Governi») sono membri dell’Agenzia ed hanno convenuto, giusta l’articolo 41, dell’Accordo sul Programma internazionale dell’energia 2 («Accordo PIE») d’eseguire dei programmi nazionali nei settori definiti dall’articolo 42 dell’Accordo PIE, includenti la ricerca e lo sviluppo in tema d’energia solare;

Considerando che, durante la sessione del Consiglio direttivo dell’Agenzia del 28 luglio 1975, i Governi hanno approvato il Programma in quanto attività speciale ai sensi dell’articolo 65 dell’Accordo PIE;

Considerando che l’Agenzia ha ammesso che l’elaborazione del Progetto costituiva un importante elemento della cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo in energia solare,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Finalità

(a) Campo d’attività. Il Progetto, che le Parti contraenti eseguiranno nel quadro del presente Accordo, comporta la concezione, la costruzione, le prove di avvio e d’esercizio di due differenti tipi di centrali eliotermiche, di pari capacità di produzione elettrica (500 KWe), costruiti appaiati in un sito, non ancora scelto, della provincia spagnola di Almeria (detti collettivamente «la Centrale»). (b) Fasi del progetto. Questo sarà eseguito in due fasi: Il programma generale di lavoro e il programma per l’attuazione alle fasi 1 e 2 figurano sull’Allegato II del presente Accordo. (c) Impegni correlativi alle fasi 1 e 2. Le Parti contraenti intendono terminare la fase 1 secondo il presente Accordo, ma il passaggio alla fase 2 richiede una decisione del Comitato esecutivo, da prendersi entro 60 giorni a contare dalla presentazione, ad opera dell’Agente esecutivo, del rapporto finale sulla fase 1. Ove, mancando l’unanimità per il passaggio alla fase 2, due Parti contraenti almeno (le «Parti favorevoli») desiderassero attuarlo, esse lo notificheranno alle altre Parti contraenti (le «altre Parti»). A meno che queste ultime non notifichino per scritto alle Parti favorevoli, entro 28 giorni, il loro desiderio di rimanere Parti partecipanti al progetto, esse verranno considerate recedute dal medesimo giusta l’articolo 10 (f). (d) Coordinazione e cooperazione. Le Parti contraenti coopereranno nel coordinare le attività del progetto con gli altri progetti e programmi dell’Agenzia e si sforzeranno, mediante una funzionale ripartizione degli oneri e dei benefici, di favorire tale cooperazione, onde far progredire le attività di ricerca e di sviluppo di tutti i Paesi dell’Agenzia nel settore dell’energia solare.

Fase 1:

Concezione (studi e valutazione) e stima analitica dei costi per l’avvio della fase 2; i lavori di questa fase 1 andranno svolti giusta l’Allegato I;

Fase 2:

Concezione dettagliata (piani esecutivi con licitazioni e appalti), costruzione e collaudo della centrale, prove di messa in servizio e d’esercizio.

Art. 2 Comitato esecutivo

(a) Controllo. Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, controllare l’esecuzione del Progetto; le sue decisioni, prese giusta il presente articolo, vincolano ogni Parte contraente nonché l’Agente esecutivo. (b) Composizione. Il Comitato esecutivo verrà costituito in ragione d’un membro designato da ciascuna Parte contraente; ciascuna di queste designerà parimente un supplente che parteciperà al Comitato esecutivo allorché il membro designato fosse impedito. L’Agente esecutivo notificherà alle Parti contraenti, per scritto, tutte le designazioni operate conformemente al presente paragrafo. (e) Procedura di voto (f) Rapporti. Il Comitato esecutivo presenterà all’Agenzia, almeno una volta all’anno, dei rapporti generali sullo stato d’avanzamento del Progetto.

(c) Responsabilità. Spetta al Comitato esecutivo:

  1. adottare ogni anno all’unanimità il programma di lavoro e, se del caso, il preventivo del Progetto, partendo da una proposta presentata dell’Agente esecutivo giusta l’articolo 5 (g) 2;
  2. stabilire di passare alla fase 2. Chiusa la fase 1, esso adotterà il programma indicativo di lavoro, col preventivo, per detta fase 2, partendo da una proposta presentata dall’Agente esecutivo giusta l’articolo 5 (g) 2;
  3. stabilire le regole e normative necessarie all’esecuzione funzionale del Progetto, comprese le disposizioni finanziarie previste nell’articolo 5 (e);
  4. esaminare ogni questione che gli fosse proposta dall’Agente esecutivo o da una Parte contraente, segnatamente ogni proposta su spese del progetto non preventivate né autorizzate dal presente Accordo; e
  5. assumere le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Accordo e dai suoi Allegati.

(d) Procedure. Il Comitato esecutivo eseguirà i mandati conformemente alle seguenti procedure:

  1. il Comitato esecutivo eleggerà ogni anno un presidente e uno o più vicepresidenti;
  2. il Comitato esecutivo istituirà gli organi suppletivi e le norme procedurali necessarie ad un funzionamento razionale. I rappresentanti dell’Agenzia e dell’Agente esecutivo saranno facoltati (nell’esercizio delle rispettive funzioni) ad assistere consultivamente alle sedute del Comitato esecutivo e degli organi suppletivi;
  3. il Comitato esecutivo si riunirà due volte l’anno in seduta ordinaria; sedute straordinarie potranno essere convocate a domanda della Parte contraente che possa dimostrarne la necessità;
  4. le sedute del Comitato esecutivo si terranno nei giorni e negli uffici designati dal Comitato;
  5. almeno 28 giorni prima d’ogni seduta del Comitato esecutivo, le Parti contraenti, e tutte le altre persone fisiche o giuridiche autorizzate ad assistere, verranno informate della data, del luogo e dei tema della seduta; non sarà necessario avvisarne una persona fisica o giuridica che ne fosse già altrimenti informata, allorché si sia rinunciato alla notificazione formale prima o dopo la seduta;
  6. il quorum per deliberare validamente nelle riunioni del Comitato esecutivo è della metà dei membri più uno (meno ogni restante frazione).
  1. In tutti i casi in cui il presente Accordo espressamente prevede che il Comitato esecutivo decida all’unanimità, sarà richiesto l’assenso di ogni membro o supplente presente e votante; circa ogni altra decisione o raccomandazione, per la quale il presente Accordo non preveda espressamente alcun modo di voto, il Comitato esecutivo deciderà alla maggioranza dei membri o supplenti presenti e votanti.
  2. Le decisioni e raccomandazioni, menzionate innanzi, possono essere prese, con l’assenso d’ogni membro o supplente del Comitato esecutivo, mediante telex o telegramma, senza convocare alcuna seduta. In tal caso, le decisioni saranno prese sia all’unanimità, sia a maggioranza, come se si trattasse d’una seduta. Il Presidente del Comitato esecutivo si accerterà che tutti i membri vengano informati d’ogni decisione o raccomandazione adottata giusta il presente paragrafo.
  3. Le procedure definite nei paragrafi 1 e 2 qui innanzi s’applicano a tutte le decisioni della fase 1; s’applicano parimente a quelle della fase 2, tranne ove, per quest’ultima, il Comitato esecutivo avesse, all’unanimità, stabilito altri modi di voto.

Art. 3 Agente esecutivo

(a) Designazione. Il Progetto è eseguito dalla DFVLR, operante come Agente esecutivo. L’Agente esecutivo eseguirà il Progetto sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, nel quadro del presente Accordo e conformemente alla legge del Paese ove si svolge l’esecuzione. Quanto ai lavori eseguiti per il Progetto nel Paese ospitante, l’Agente opererà, assistito da un coordinatore di questo Paese, tenendo debitamente conto della legislazione vigente nel medesimo. (e) Sostituzione. Il Comitato esecutivo, qualora desideri sostituire un Agente mediante un altro governo o ente, può, per decisione unanime e previo consenso di detto governo o ente, prendere tale misura. In tal caso, i riferimenti fatti all’Agente esecutivo nel presente accordo si riferiscono a qualunque Governo o ente designato in sostituzione dell’Agente esecutivo iniziale, giusta il presente paragrafo. L’Agente esecutivo, se non riceve, entro 90 giorni dalla scadenza, i contributi delle Parti contraenti contemplati dal piano unanimemente stabilito dal Comitato, può avvisare quest’ultimo, e le Parti, di volersi dimettere prevalendosi del presente paragrafo. Se i contributi non sono versati entro 90 giorni dall’avviso, l’Agente esecutivo può notificare al Comitato e alle Parti, per scritto, che le dimissioni sono poste in atto; queste prenderanno effetto 30 giorni dopo. (g) Trasferimento di diritti . Allorché vien nominato, giusta la lettera (e) o (f) qui innanzi, un nuovo Agente esecutivo, il vecchio agente trasferisce al nuovo tutti i diritti di proprietà che deteneva in virtù della lettera (b). (h) Conti. L’Agente esecutivo sostituito o dimissionario deve presentare al Comitato esecutivo un rendiconto di tutti i fondi e altri averi ricevuti o acquisiti per l’esecuzione delle sue funzioni d’agente esecutivo.

(b) Estensione dei poteri. Con riserva dei disposti dell’articolo 7, l’Agente esecutivo:

  1. farà, in nome delle Parti contraenti, tutti gli atti legali necessari all’esecuzione del Progetto e
  2. deterrà, per conto delle Parti, il titolo giuridico di tutti i diritti di proprietà connessi col Progetto o acquisiti per assicurarne l’attuazione.

(c) Realizzazione. L’Agente esecutivo prenderà tutti i provvedimenti atti alla realizzazione del Progetto conformemente al presente Accordo, ai suoi Allegati e alle decisioni del Comitato esecutivo. All’uopo assumerà in particolare i compiti seguenti:

  1. attenersi ai programmi di lavoro e ai preventivi, sotto il controllo del Comitato esecutivo;
  2. stipulare i necessari contratti già previsti nei programmi e nei preventivi, giusta il presente Accordo, o decisi in virtù del medesimo;
  3. acquisire, a norma delle Parti contraenti, le informazioni, i dati e i diritti di proprietà intellettuale, detenuti da terzi, o utilizzabili solo col loro consenso, che risultano indispensabili al Progetto; comunque non prendere alcun impegno senza l’approvazione del Comitato esecutivo;
  4. fare il punto sui risultati dell’esecuzione del Progetto, giusta la procedura dell’articolo 4 (b); e
  5. procedere alle analisi di risultati, programmate e preventivate.

(d) Rimborso delle spese. Il Comitato esecutivo è facoltato a prevedere che le spese dell’Agente esecutivo, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal presente Accordo, gli vengano rimborsate mediante i crediti stanziati dalle Parti contraenti in virtù dell’articolo 5, vale a dire:

  1. per la fase 1, esclusivamente le spese assunte in virtù dell’articolo 7 del presente Accordo; e
  2. per la fase 2, le spese assunte in ’Virtù di qualsiasi disposto dei medesimo.

(f) Dimissioni. Un agente esecutivo avrà il diritto di dimettersi in ogni tempo, mediante notificazione scritta data sei mesi innanzi al Comitato esecutivo, con riserva che:

  1. una Parte contraente, o una collettività da questa designata, sia allora disposta ad assumere i doveri ed obblighi d’Agente esecutivo e lo manifesti al Comitato e alle altre Parti, per scritto, tre mesi almeno prima della data in cui le dimissioni prenderanno effetto, e che
  2. tale Parte o collettività risulti unanimemente gradita al Comitato esecutivo.

Art. 4 Amministrazione e personale

(a) Gestione del progetto. L’Agente esecutivo sarà responsabile, verso il Comitato esecutivo, dell’esecuzione del Progetto, conformemente al programma annuale di lavoro e al preventivo, alle decisioni del Comitato esecutivo e ai regolamenti degli Istituti dove si svolgono le attività del Progetto. (b) Informazioni e rapporti. L’Agente esecutivo fornirà al Comitato esecutivo le informazioni , relative al Progetto, che il Comitato gli chiedesse, e gli sottoporrà ogni semestre, o meno, dei rapporti sullo stato d’avanzamento del Progetto. (c) Osservatori. Il Comitato esecutivo può designare degli osservatori, ma mai più di 3, scelti tra i cittadini delle Parti contraenti, e incaricarli di vigilare sui progressi del Progetto secondo le norme da lui stesso fissate. (d) Personale. L’Agente esecutivo assume, sotto propria responsabilità, il personale necessario all’esecuzione del progetto, attenendosi alle norme stabilite dal Comitato esecutivo. Le Parti contraenti (o enti e collettività designate da esse) possono proporre dei candidati; se sono assunti vanno distaccati ed adibiti al Progetto. All’uopo il Department of Energy statunitense fornirà, consultato l’Agente, personale gestionale e tecnico. (e) Rimunerazioni. Il personale verrà rimunerato dai rispettivi datori di lavoro e, con riserva dei disposti del presente Accordo, sarà sottoposto alle condizioni d’assunzione stabilite da essi, tranne decisione in contrario del Comitato. Le Parti contraenti avranno il diritto di farsi rimborsare le spese derivanti dalle remunerazioni della fase 2 o di ricevere in cambio un appropriato credito, ascritto al preventivo, giusta l’articolo 5 (g) (6) del presente Accordo.

Art. 5 Gestione finanziaria

(a) Costi stimati. Le Parti convengono, col presente Accordo, d’assegnare 2 milioni di marchi tedeschi (DM), indice 1977, al finanziamento della fase 1 del Progetto. L’ammontare per la fase 2, da stabilirsi nel corso della fase 1, verrà deciso, all’unanimità, dal Comitato esecutivo. (b) Riparto delle spese. Le spese della fase 1 saranno coperte coi contributi delle Parti, secondo l’allegato III dell’Accordo. Il contributo di ogni Paese partecipante va versato all’Agente esecutivo il 1° febbraio 1978, al più tardi. Le spese della fase 2 saranno aperte coi contributi delle Parti, stabiliti, all’unanimità, del Comitato esecutivo. Sentito l’Agente esecutivo, il Comitato adotta, per ogni anno della fase 2, una chiave di contribuzione atta a far sì che l’Agente esecutivo disponga dei fondi sufficienti per affrontare a tempo debito i propri impegni. (c) Modificazione dei contributi. Il Comitato esecutivo modificherà la chiave di contribuzione, dell’Allegato III, e i contributi della fase 2, seguendo l’andamento dei cambi e dei prezzi, in modo che i nuovi contributi corrispondano effettivamente al fabbisogno del Progetto. Ove si dessero importanti fluttuazioni dei cambi e dei prezzi, il Comitato prospetterà la possibilità d’adeguare il programma stesso di lavoro. Il Comitato, all’unanimità, può modificare in ogni tempo i contributi, della fase 1 come della fase 2, onde riflettere i cambiamenti d’ampiezza del Progetto o del suo programma d’attuazione. (d) Introiti. Gli introiti derivanti dalla realizzazione del Progetto saranno ascritti a credito del conto del medesimo. (f) Contabilità. Il sistema di contabilità dell’Agente esecutivo dovrà risultare conforme alle norme contabili usuali nel Paese dell’Agente e dovrà essere applicato in modo coerente. (h) Moneta di regolamento. I contributi dovuti dalle Parti contraenti, in virtù del presente Accordo, vanno pagati nella moneta dei Paese dell’Agente esecutivo (tranne ove questo, d’accordo col Comitato, abbia previsto un modo diverso). (i) Impiego dei contributi. L’Agente può utilizzare i contributi ricevuti solo conformemente al programma di lavoro e al relativo preventivo; può utilizzarli però anche per far fronte ad altre spese, purché approvate dal Comitato. (j) Finanziamento minimo. L’Agente non è tenuto ad avviare le attività della fase 1 prima d’averne ricevuto interamente i contributi. (k) Servizi ausiliari. Previo accordo col Comitato, l’Agente potrà mettere a disposizione, per la realizzazione del Progetto, dei servizi ausiliari, i cui costi andranno coperti mediante i fondi iscritti a preventivo. (l) Imposte. L’Agente pagherà tutte le imposte e tasse analoghe (che non siano sul reddito) riscosse dal Governo o dai Comuni nel quadro del Progetto, in quanto spese per l’attuazione del medesimo, secondo il preventivo; l’Agente comunque provvederà ad ottenere tutte le esenzioni fiscali possibili.

(e) Prescrizioni. Deliberando all’unanimità, il Comitato esecutivo può emanare le prescrizioni necessarie ad una gestione sana del Progetto; esse prevederanno:

  1. l’impostazione delle procedure d’acquisto che l’Agente esecutivo dovrà applicare nella stipula dei contratti secondo l’articolo 6 o nell’impegno dei fondi ai fini del Progetto; e
  2. la definizione di soglie di spesa oltre le quali occorre l’approvazione del Comitato, comprese le spese implicanti versamenti all’Agente per oneri diversi dai salari e dagli esborsi amministrativi ordinari, già approvati dal Comitato nel quadro del preventivo.

(g) Programma di lavoro preventivo, tenuta dei conti. Tranne decisione contraria unanime del Comitato esecutivo:

  1. l’esercizio finanziario annuale del Progetto corrisponderà all’esercizio finanziario annuale dell’Agente;
  2. entro 3 mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario, l’Agente allestirà, e proporrà al Comitato, un disegno di programma e di preventivo, riflettenti adeguatamente bisogni e contributi d’ogni Parte contraente;
  3. entro 3 mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, l’Agente, nella forma voluta dal Comitato, sottoporrà il consuntivo al verificatore esterno già designato o ad altro verificatore scelto dal Comitato; il consuntivo, corredato dal rapporto del verificatore, verrà poi sottoposto all’approvazione del Comitato;
  4. l’Agente conserverà archivi finanziari completi e distinti, riflettenti chiaramente lo stato dei fondi e dei beni in sua custodia o in suo possesso nell’ambito del Progetto;
  5. l’Agente conserverà i libri contabili e gli archivi durante almeno tre anni a contare dalla fine del Progetto; e
  6. una Parte contraente che fornisca servizi o materiali per il Progetto, avrà diritto a un credito, dell’ammontare fissato dal Comitato unanime, da imputare sul suo contributo (o da far valere per compensazione, se il valore dei servizi e dei materiali supera l’ammontare del contributo); i crediti per i servizi dei quadri vanno calcolati secondo una scala prefissata, approvata dal Comitato, e comprenderanno tutte le spese relative ai salari.

(m) Spese diverse da quelle comuni. Ogni Parte può, a proprie spese, far verificare i conti, osservando quanto segue:

  1. la Parte istante deve offrire alle altre la possibilità di partecipare, contribuendo alle spese, alla verifica prospettata;
  2. i conti concernenti le attività dell’Agente esulanti dal Progetto non possono venir inclusi nella verifica; la Parte istante può nondimeno far verificare le spese per servizi resi dall’Agente al Progetto, e registrate come tali nel preventivo, e, sempre a proprie spese, può chiederne il relativo rapporto ai verificatori dei costi;
  3. nel corso d’uno stesso esercizio finanziario non si può chiedere più d’una verifica di tal genere; e
  4. tale verifica sarà eseguita, al massimo, da tre rappresentanti delle Parti.

Art. 6 Procedure d’acquisto

Per ogni acquisto d’attrezzatura o materiale si ottempereranno le procedure definite dal Comitato esecutivo, giusta l’articolo 5 (e) (1), ma segnatamente: (a) L’Agente è facoltato a stipulare contratti per assicurarsi i necessari servizi di assistenza, concezione e sviluppo, nonché per svolgere le attività d’approntamento del materiale, delle costruzioni e degli impianti funzionali al Progetto, sempreché la conclusione di detti contratti risulti registrata in un preventivo approvato o prospettato dal presente Accordo e ammessa espressamente dal Comitato; (b) l’Agente può conchiudere, per la fase 1, accordi implicanti un ammontare totale di più di 25 000 DM solo con l’approvazione del Comitato; per la fase 2, quest’ultimo, all’unanimità, provvederà a precisare i poteri negoziali; (c) l’Agente realizza tutte le intese per l’esecuzione del Progetto, giusta le procedure addottate in merito dal Comitato secondo il dettato dell’articolo 5 (e) (1); (d) giusta le stesse procedure, l’Agente provvederà ad ottenere le migliori condizioni di mercato (segnatamente, ove possibile, diritti di proprietà intellettuale, d’uso gratuito e di gestione commerciale della medesima nell’ambito specifico delle centrali eliotermiche di debole potenza); e (e) stipulando contratti per servizi, attrezzatura o materiale, l’Agente terrà conto, nella misura concessa dalle precitate procedure, della necessità di assicurarne un’equa distribuzione tra i Paesi delle Parti, sempreché ciò risulti compatibile con una buona conduzione tecnica e finanziaria del Progetto.

Art. 7 Informazione e proprietà intellettuale

(a) Poteri del Comitato esecutivo. La pubblicazione, la distribuzione, la trattazione, la protezione e la proprietà dell’informazione e dei diritti intellettuali, derivanti da attività compiute nel quadro del presente Accordo, vanno disciplinate dal Comitato esecutivo, all’unanimità, conformemente al presente Accordo. (b) Diritto di pubblicare informazioni. Salve restando restrizioni di diritto d’autore, le Parti avranno facoltà di pubblicare ogni informazione fornita nel quadro del Progetto o da esso derivante; tuttavia non potranno pubblicare le informazioni degne di protezione. Queste possono essere acquisite e utilizzate nel quadro del Progetto solo con l’approvazione espressa e unanime del Comitato esecutivo. Toccherà ad ogni Parte, fornitrice di informazioni degne di protezione, identificare come tali queste informazioni ed assicurarsi che siano designate in modo adeguato. (d) Designazione e utilizzo d’informazioni già esistenti Le tasse di licenza saranno incassate dall’Agente per conto delle Parti, tranne quelle che fossero versate in virtù del comma (1) qui innanzi e cadessero nella proprietà della Parte interessata. (f) Licenze per informazioni degne di protezione preesistenti Nel fissare condizioni ragionevoli di licenza, circa le informazioni preesistenti suddette possedute e controllate come s’è detto e concesse per i fini indicati, si provvederà a tener conto delle quote delle Parti, secondo un equo riparto che rifletta la distribuzione degli obblighi, dei contributi, dei diritti e dei vantaggi fra tutte le Parti contraenti. (g) Concessione di licenze per brevetti preesistenti Nel fissare condizioni ragionevoli di licenza, circa le informazioni preesistenti suddette possedute o controllate come s’è detto e concesse per i fini indicati, si provvederà a tener conto delle quote delle Parti, secondo un equo riparto che rifletta la distribuzione degli obblighi, dei contributi, dei diritti e dei vantaggi fra tutte le Parti contraenti. (h) Invenzioni risultanti dal Progetto Gli emolumenti versati per queste altre licenze sono di proprietà dell’Agente esecutivo per conto delle Parti contraenti. (j) Diritti d’autore. L’Agente esecutivo prende tutte le misure appropriate per proteggere il materiale soggetto al diritto d’autore, risultante dal Progetto. I diritti d’autore così ottenuti sono di proprietà dell’Agente esecutivo per conto delle Parti contraenti, fermo stante tuttavia che le Parti contraenti possono riprodurre e distribuire questo materiale, ma non pubblicarlo per ottenerne un beneficio. (k) Inventori e autori. Pur salvaguardando i diritti d’inventori o di autori previsti dalle loro leggi nazionali, le singole Parte contraenti e l’Agente esecutivo prendono tutte le misure necessarie per ottenere dagli autori e dagli inventori la cooperazione necessaria all’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Spetta ad ogni Parte contraente versare ai propri impiegati la retribuzione o la compensazione che dev’essere accordata conformemente alle leggi del paese. (l) Definizione del termine «Cittadino». Il Comitato esecutivo può stabilire all’unanimità i principi atti a definire la nozione di «cittadino» di una Parte contraente. Le controversie che non potessero essere composte dal Comitato esecutivo saranno risolte in virtù dell’articolo 9 (d). Il Comitato esecutivo fornisce i mezzi necessari per permettere all’Agente esecutivo di far fronte alle responsabilità che gli incombono in virtù del presente articolo. Prima dell’attuazione della fase 2, il Comitato esecutivo deciderà all’unanimità se il presente articolo deve o no applicarsi alle fasi del Progetto successive alla prima. Salvo decisione contraria, il presente articolo continuerà ad applicarsi alle attività compiute nell’ambito della fase 1.

(c) Informazioni degne di protezione. L’Agente esecutivo e le Parti contraenti prenderanno i necessari provvedimenti, giusta il presente articolo, le leggi del rispettivo Paese e il diritto internazionale, per salvaguardare le informazioni degne di protezione, fornite nel quadro del Progetto o derivanti dalla sua attuazione. Il presente Accordo intende, per «informazioni degne di protezione», quelle di natura confidenziale, quali i segreti aziendali e il knowhow (programmi d’ordinatori, procedimenti e tecniche di costruzione, composizione chimica di materiali o metodi e procedure di fabbricazione, trasformazione o trattamento), designate in modo appropriato e purché:

  1. già non siano generalmente note o altrimenti accessibili al pubblico;
  2. non siano state poste anteriormente a disposizione di terzi, da parte del proprietario, senza obbligo di mantenerle confidenziali; e
  3. non siano già in possesso del Partecipante, facoltato a riceverle scevre del predetto obbligo.
  1. L’agente solleciterà i Governi dei Membri dell’Agenzia a dargli o segnalargli tutte le informazioni pubblicate, o altrimenti divulgate, che fossero loro note e che rivestissero interesse per il Progetto.
  2. Le Parti comunicheranno all’Agente le informazioni loro note, già esistenti, o acquisite all’infuori del Progetto, di rilevanza per quest’ultimo, e che:(i)siano per esso utilizzabili senza restrizioni contrattuali o legali; oppure(ii)possano essere per esso utilizzate solo con tali restrizioni.
  3. Le, informazioni, di cui in (2) (ii), verranno accettate ed utilizzate nel Progetto:(i)quando risultino esclusivamente possedute, o controllate, da una Parte, applicando i commi (f) (2) e (3) qui sotto;(ii)quando non risultino così possedute, unicamente negoziando intese per poterle poi utilizzare sotto licenza conformemente al comma (f) (1) qui sotto.

(e) Informazioni degne di protezione. Toccherà all’Agente identificare le informazioni derivanti dal Progetto e considerabili come informazioni degne di protezione, in virtù del presente articolo, nonché provvedere a designarle in modo adeguato. Se una Parte contesta, in merito, la decisione dell’Agente, la vertenza va deferita al Comitato. Le informazioni degne di protezione risultanti dal Progetto cadono nella proprietà dell’Agente, che le utilizza a beneficio delle Parti. L’Agente concederà, sotto licenza, le informazioni degne di protezione:

  1. ad ogni Parte, al Governo di questa e ai suoi cittadini, da essa designati, per utilizzo non esclusivo nel Paese della Parte, giusta le norme con questa stipulate e notificate alle altre Parti;
  2. fatto salvo il precedente comma, ad ogni Parte, al Governo di questa e ai suoi cittadini, da essa designati, affinché vengano utilizzate in tutti i Paesi, a condizioni favorevoli, che il Comitato unanime stabilirà tenendo conto delle quote spettanti alle Parti sulla base d’un equo riparto, tra tutte, dei contributi, diritti e benefici;
  3. al Governo d’ogni Membro dell’Agenzia, e ai cittadini da esso designati, affinché vengano utilizzate in quel Paese per soddisfare i bisogni energetici, con condizioni ragionevoli, stabilite all’unanimità del Comitato.
  1. Le informazioni protette preesistenti, acquisite dall’Agente, restano proprietà di questo per conto delle Parti e vanno considerate come informazioni degne di protezione risultanti dal Progetto. Tali informazioni preesistenti ove, sotto licenza, vengano affidate all’Agente, per conto delle Parti, possono essere concesse, sotto licenza, affinché:(i)siano utilizzate unicamente per il Progetto, sempreché non siano necessarie per un impiego ulteriore a fini commerciali;(ii)siano utilizzate tanto per il Progetto quanto ulteriormente a fini commerciali, sempreché risultino indispensabili per avvalorare gli esiti del Progetto; in questo caso si provvederà ad ottenere i diritti necessari per consentire all’Agente di concedere la nuova licenza (o per consentire al proprietario d’accordarla direttamente), con condizioni ragionevoli, alle Parti, ai loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in tutti gli Stati.
  2. Le preesistenti informazioni degne di protezione, possedute o controllate esclusivamente da una Parte e necessarie all’attuazione del Progetto, verranno concesse sotto licenza all’Agente perché le impieghi nel quadro del medesimo, ma senza accollargliene alcuna spesa. Se dette informazioni sono possedute o controllate parzialmente da una Parte, questa ridurrà quanto possibile il suo vantaggio relativo o addirittura vi rinuncerà dei tutto.
  3. Ogni Parte accetta di concedere, a condizioni ragionevoli, delle licenze affinché si possano impiegare, nel settore delle centrali eliotermiche di debole potenza, secondo modalità agevoli, tutte le informazioni degne di protezione preesistenti,’ da essa esclusivamente detenute o controllate ed utili per agevolare praticamente gli esiti del Progetto:(i)alle altre Parti, loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in tutti i Paesi;(ii)ai Governi dei Membri dell’Agenzia, e ai cittadini designati, per utilizzo nei Paesi rispettivi, a soddisfacimento dei loro bisogni energetici.
  1. I brevetti preesistenti, esclusivamente posseduti o controllati da una Parte e necessari al Progetto, potranno essere utilizzati sotto licenza dall’Agente purché non ne vengano spese per il Progetto stesso. Allorché detti brevetti sono posseduti o controllati parzialmente da una Parte, questa ridurrà quanto possibile il suo vantaggio relativo o addirittura vi rinuncerà del tutto.
  2. Ogni Parte accetta di concedere, a condizioni ragionevoli, delle licenze affinché si possano impiegare, nel settore delle centrali eliotermiche di debole potenza, tutti i brevetti preesistenti, da essa esclusivamente posseduti o controllati ed utili per avvalorare praticamente gli esiti del Progetto:(i)alle altre Parti, loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in, tutti i Paesi;(ii)ai Governi dei Membri dell’Agenzia, e ai cittadini designati, per utilizzo nei Paesi rispettivi, a soddisfacimento dei loro bisogni energetici.
  1. I brevetti preesistenti, posseduti o controllati totalmente o parzialmente da enti che non siano Parti contraenti, possono essere acquisiti dall’Agente, o essergli affidati sotto licenza, soltanto coll’espresso e unanime consenso del Comitato e con le condizioni da questo stabilite.
  1. Le invenzioni fatte o ideate durante l’esecuzione o nell’ambito del Progetto («invenzioni consecutive») devono essere rapidamente identificate e notificate dall’Agente esecutivo, il quale redigerà nel contempo una raccomandazione concernente i Paesi in cui le domande di brevetto devono essere depositate. Il Comitato esecutivo stabilisce all’unanimità le procedure d’esame di tali raccomandazioni al fine di determinare dove e quando le domande di brevetto devono essere depositate a carico del Progetto.
  2. Le informazioni concernenti invenzioni che devono essere protette da un brevetto non devono essere né pubblicate né divulgate dall’Agente esecutivo o dalle Parti contraenti prima che una domanda di brevetto sia stata depositata in un Paese delle Parti contraenti, fermo stante tuttavia che questa restrizione in materia di pubblicazione e divulgazione delle informazioni non può durare più di sei mesi a contare dalla data di notificazione dell’invenzione. Spetta all’Agente esecutivo di designare appropriatamente nei rapporti le parti del Progetto in cui sono divulgate informazioni che non sono state debitamente protette col deposito di una domanda di brevetto.
  3. I brevetti ottenuti nel paese di ogni Parte contraente sono congiuntamente detenuti dalla Parte contraente designata da questo paese e dall’Agente esecutivo, per conto delle Parti contraenti. I brevetti ottenuti in altri paesi sono di proprietà dell’Agente esecutivo, per conto delle Parti contraenti.

(i) Licenze concesse per brevetti risultanti dal Progetto. Ogni Parte contraente ha il diritto esclusivo di concedere licenze al suo Governo e ai cittadini del suo paese da questo designati per l’utilizzazione, nel paese, dei brevetti e delle domande di brevetto risultanti dal Progetto; la Parte contraente notifica alle altre Parti contraenti le condizioni di queste concessioni di licenze. Gli emolumenti versati per queste concessioni sono di proprietà della Parte contraente. L’Agente esecutivo concede altre licenze per questi brevetti e per queste domande di brevetto:

  1. ad ogni Parte contraente, al suo Governo e ai cittadini del suo paese designati dalla Parte contraente perché siano utilizzate in tutti i paesi alle condizioni favorevoli stabilite all’unanimità dal Comitato esecutivo, tenuto conto delle quote spettanti alle diverse Parti contraenti in base a una ripartizione corrispondente a quella delle obbligazioni, dei contributi, delle tasse e dei vantaggi tra tutte le Parti contraenti;
  2. al Governo di qualsiasi paese partecipante all’Agenzia e ai cittadini da questo designati perché siano utilizzate in questo paese alle condizioni ragionevoli stabilite all’unanimità dal Comitato esecutivo al fine di soddisfare il loro fabbisogno energetico.

(m) Amministrazione e applicazione. Durante la realizzazione del Progetto, l’Agente esecutivo può in ogni tempo presentare al Comitato esecutivo un rapporto sulle attività amministrative eseguite o da eseguire in conformità delle disposizioni del presente articolo, nonché raccomandazioni su:

  1. il metodo da applicare per far fronte all’onere amministrativo; e
  2. gli emendamenti da apportare al presente articolo al fine di risolvere in modo più appropriato i problemi posti dall’amministrazione del Progetto.

Art. 8 Responsabilità legale e assicurazioni

(a) Responsabilità dell’Agente esecutivo. L’Agente esecutivo esplicherà tutto il saper-fare e la massima diligenza nel compimento dei doveri impostigli dal presente Accordo, secondo le leggi e i regolamenti applicabili. Tranne diverso disposto del presente articolo, le spese derivanti da qualunque danno alla proprietà o da qualunque responsabilità civile, istanza o azione, nonché le spese relative, saranno ascritte a carico del preventivo del Progetto sino a concorrenza dell’ammontare totale del medesimo. (b) Assicurazioni. Il responsabile del Progetto proporrà, al Comitato esecutivo, le assicurazioni necessarie in materia di responsabilità, d’incendio, o altro. L’Agente esecutivo stipulerà tali assicurazioni giusta le istruzioni ricevute dal detto Comitato. Le spese assicurative saranno addossate al preventivo del Progetto. (d) Sospensione d’obblighi. Gli obblighi di una Parte o dell’Agente esecutivo (diversi dall’obbligo di pagare le quote assicurative) restano sospesi durante il tempo in cui la Parte o l’Agente non possa, o solo difficilmente possa, adempierli per cause indipendenti dalla sua volontà, quali, ma non esclusivamente, forza maggiore, infortuni fatali, leggi o decreti di un’Autorità statale governativa o locale, atti o circostanze di guerra, scioperi serrate o altri conflitti del lavoro, carenza di materiali attrezzature, manodopera o mezzi di trasporto, ritardi negli approvvigionamenti. Comunque la Parte o l’Agente in questione dovrà far quanto possibile per ridurre al minimo gli effetti delle dette cause e dovrà avvisare le Parti non appena esse si manifestano o cessano.

(c) Indennità alle Parti contraenti. L’Agente esecutivo, in quanto tale, sarà responsabile dell’indennizzo delle Parti per le spese risultanti da qualunque danno alla proprietà o da qualunque responsabilità civile, istanza o azione, nonché per le spese connesse con le medesime in quanto:

  1. tali spese derivino dall’omissione dell’Agente esecutivo di stipulare un’assicurazione, come detto nel paragrafo (b) qui innanzi, oppure
  2. tali spese derivino da una negligenza grave o da una cattiva gestione intenzionale d’un funzionario o impiegato dell’Agente esecutivo, nell’esercizio dei doveri impostigli dal presente Accordo.

Art. 9 Disposizioni giuridiche

(a) Compimento di formalità. Ogni Parte contraente inviterà le autorità del proprio Stato (o i suoi Stati membri) a sforzarsi, nel quadro dell’applicabile legislazione, di facilitare il compimento delle formalità richieste per il movimento delle persone, l’importazione di materiali e attrezzature e il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione del Progetto. (b) Diritto applicabile. Nel partecipare al Progetto, le Parti contraenti saranno sottoposte, ove occorra, alle normative sull’attribuzione di fondi da parte dell’autorità governativa competente, nonché alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese segnatamente le leggi vietanti il pagamento di commissioni, percentuali, tangenti o premi di successo a persone incaricate d’ottenere ordinativi dal Governo, o qualunque altra partecipazione a funzionari statali su detti ordinativi. (c) Decisioni del Consiglio direttivo dell’Agenzia . Le Parti contraenti e l’Agente esecutivo terranno conto, in modo adeguato, dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, e di ogni loro modificazione, come anche di ogni altra decisione presa dal Consiglio direttivo dell’Agenzia in tale settore. L’abrogazione dei Principi non toccherà affatto il presente Accordo, il quale resterà in vigore secondo le condizioni in esso contemplate. (d) Composizione delle vertenze . Ogni vertenza tra le Parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, no n composta con negoziati o con un altro modo convenuto, verrà deferita a un tribunale di tre arbitri, scelti dalle Parti contraenti interessate, le quali ne designeranno parimente il presidente. Ove le Parti contraenti interessate non si intendessero circa la composizione del tribunale o la scelta del presidente, tali adempimenti verranno assunti dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a domanda di qualunque Parte contraente interessata. E tribunale deciderà la vertenza riferendosi ai termini del presente Accordo nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili; il lodo arbitrale sulle questioni fattuali sarà definito e vincolerà le Parti contraenti. Un Agente esecutivo che non è Parte contraente verrà considerato come se lo fosse per quanto concerne il presente paragrafo.

Art. 10 Ammissione e recesso di Parti contraenti

(a) Ammissione di nuove Parti contraenti: Paesi membri dell’Agenzia. Su invito del Comitato esecutivo, all’unanimità, l’ammissione al presente Progetto, in quanto Parte contraente, rimarrà aperta ad ogni Governo di un Paese membro dell’Agenzia (o a un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività designata dal Governo), che firmerà o aderirà al presente Accordo e accetterà diritti e doveri di Parte contraente. Una tale ammissione prenderà effetto a contare dalla firma del presente Accordo ad opera della nuova parte contraente o a contare dalla sua adesione al medesimo e, dopo l’adozione ad opera del Comitato esecutivo, ai relativi emendamenti. (b) Ammissione di nuove Parti contraenti: altri Paesi dell’OCSE. Il governo di ogni membro dell’OCSE non partecipe dell’Agenzia può, su proposta unanime del Comitato esecutivo, essere invitato dal Consiglio direttivo dell’Agenzia a partecipare al Progetto in quanto Parte contraente (o a designare all’uopo un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività), alle condizioni previste nel paragrafo (a) qui innanzi. (c) Partecipazione delle Comunità europee. Le Comunità europee potranno partecipare al presente Accordo in virtù d’intese attuate col Comitato esecutivo unanime. (d) Contributi. Il Comitato esecutivo potrà chiedere, come condizione per l’ammissione, che la nuova Parte contraente contribuisca (con denaro, servizi o materiali), in equa proporzione, alle spese anteriori registrate nel preventivo del Progetto. (e) Surrogazione di Parti contraenti. Con l’accordo unanime del Comitato esecutivo, e a richiesta di un Governo, una Parte contraente da questo designata può essere surrogata da un’altra. Allorché ciò accade, la Parte surrogante assume i diritti e gli obblighi di Parte contraente, conformemente al paragrafo (a) qui innanzi e alla procedura ivi descritta. Ogni trattamento preferenziale, di cui godesse prima del recesso, per licenze o diritti intellettuali preesistenti o derivanti dal progetto, andrà modificato così da tener conto della riduzione del suo contributo al medesimo. (i) Disattendimento d’obblighi contrattuali. La Parte contraente che, entro sessanta giorni a contare dal ricevimento di una nota specificante, con riferimento al presente paragrafo, la natura dell’omissione, persiste a disattendere gli obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo, potrà essere considerata dal Comitato esecutivo, all’unanimità, come receduta dal presente Accordo.

(f) Recesso. Ogni Parte può ritirarsi dall’Accordo, in «ogni momento, con l’assenso del Comitato unanime. Una Parte può sempre recedere, durante la fase 1, con notifica scritta data al direttore esecutivo dell’Agenzia tre mesi innanzi, e, durante la fase 2 con notifica data secondo le regole unanimemente sancite dal Comitato. Il recesso d’una Parte, giusta il presente comma, non tocca affatto i diritti e gli obblighi delle altre che restano partecipi dell’Accordo, eccetto la quota sul preventivo, da riadeguare. La Parte recedente prima dei collaudi concludenti la fase 2 cesserà di beneficiare, nel quadro dell’Accordo:

  1. dei diritto di ricevere informazioni desunte dal progetto;
  2. della possibilità di concedere licenze, o di partecipare a decisioni in merito;
  3. d’ogni diritto di proprietà intellettuale risultante dal progetto.

(g) Recesso dell’Agente esecutivo. Quando una Parte fungente da Agente recede, in virtù dei commi (f) o (h), o cessa di partecipare, in virtù dell’articolo 9 (b):

  1. la Parte recedente accetterà, su domanda, di continuare i lavori affidatile, a condizioni da convenirsi col Comitato unanime, condizioni comunque che non dovranno penalizzare la Parte nel compimento dell’attività che assumerà;
  2. qualora un accordo secondo il comma (1) non risultasse conseguibile, la Parte recedente riferirà al Comitato e trasferirà al nuovo Agente gli impianti e i diritti che avesse acquisiti in virtù degli articoli 3 (b) e 7. Il Comitato, all’unanimità, delibererà. i provvedimenti volti a liberare la Parte recedente dai suoi obblighi, nonché a risarcirla mediante tutte le indennità che le sono dovute in ragione delle spese e degli impegni assunti allorché, in qualità d’Agente esecutivo, attendeva alla realizzazione del Progetto, nel quadro del presente Accordo.

(h) Mutamenti dello statuto di una Parte contraente.Una Parte contraente, che non sia Governo o organizzazione internazionale, notificherà immediatamente al Comitato esecutivo ogni mutamento importante nel proprio statuto o nelle proprie condizioni di proprietà, di fallimento o di liquidazione. Il Comitato esecutivo esaminerà se il mutamento incida profondamente negli interessi delle altre Parti contraenti e, ove concludesse che ciò sia, allora (salvo seguito diverso unanimamente indicato dalle altre Parti contraenti):

  1. la Parte statutariamente modificata sarà considerata receduta dall’Accordo, giusta il paragrafo (f) qui innanzi, per la data fissata dal Comitato esecutivo; e
  2. il Comitato esecutivo inviterà il Governo che l’aveva designata a designare, entro tre mesi dalla suddetta data, un’altra, collettività come nuova Parte contraente; dopo l’approvazione di questa designazione ad opera del Comitato esecutivo unanime, la collettività diverrà Parte contraente, assumendone diritti e doveri, a contare dalla data in cui avrà firmato il presente Accordo, o vi avrà aderito.

Art. 11 Disposizioni finali

(a) Validità dell’Accordo. Il presente Accordo rimarrà in vigore durante il periodo iniziale di sei anni previsto nell’Allegato II. La validità può essere prorogata per un nuovo periodo fissato, all’unanimità, dal Comitato esecutivo. (b) Intese nell’interesse delle Parti. L’Agente esecutivo può realizzare intese nell’interesse del Progetto, seguendo le norme date dal Comitato esecutivo. Tali intese possono concernere scambi di informazioni o personale scientifico o tecnico, nonché la cooperazione all’attuazione del Progetto o altri temi definiti dal Comitato esecutivo. (c) Rapporti giuridici tra le Parti contraenti. Nessun disposto del presente Accordo può ingenerare o configurare un’associazione tra le Parti contraenti. (d) Notificazione. Ogni notificazione o informazione destinata a una Parte contraente, in virtù del presente Accordo, verrà indirizzata al rappresentante della Parte designata nel Comitato esecutivo; quando la comunicazione avviene per telex o telegramma, sarà considerata come debitamente consegnata alla Parte contraente se recapitata alla fine del giorno feriale successivo all’invio. (e) Liquidazione degli averi. Alla scadenza del presente Accordo, il Comitato esecutivo, all’unanimità, si pronuncerà su la liquidazione degli averi del progetto, in tutto o in parte, nonché, ove occorra, sulla loro ripartizione tra le vecchie e nuove Parti contraenti. All’atto della liquidazione, il Comitato esecutivo ripartirà, per quanto possibile, gli averi del progetto, o il prodotto che ne deriva, al prorata dei contributi versati dai Partecipanti, a contare dall’inizio dell’esecuzione; all’uopo considererà i contributi e gli obblighi scaduti delle vecchie Parti contraenti (restando peraltro inteso che nessuna Parte potrà beneficiare degli averi del Progetto acquisiti dopo il proprio recesso). Ogni vertenza con una vecchia Parte contraente, in merito alla quotaparte assegnatale in virtù del presente paragrafo, andrà composta giusta l’articolo 9 (d) del presente Accordo e, all’uopo, una ex-Parte contraente verrà reputata Parte contraente. (f) Indennità dopo la cessazione dell’Accordo. Alla cessazione dell’Accordo, il Comitato esecutivo, all’unanimità, deciderà le misure per indennizzare l’Agente esecutivo di tutte le spese ed oneri assunti in vista della realizzazione del Progetto conformemente al presente Accordo. (g) Emendamenti. Il presente Accordo può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime. Tali emendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà unanimemente determinato. (h) Deposito. L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore esecutivo dell’Agenzia e una copia certificata conforme del medesimo sarà rilasciata ad ogni Parte contraente. Una copia del presente Accordo verrà consegnata ad ogni Paese partecipe dell’Agenzia, ad ogni Paese membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, nonché alle Comunità europee. Fatto a Parigi, il 6 ottobre 1977.

(Seguono le firme)

Allegato I

Fase 1 – Progetto preliminare di centrali eliotermiche
di dimostrazione per una capacità produttiva di 500 KWe

l. Finalità

La fase 1 è intesa ad impostare su validi fondamenti una pianificazione definitiva come anche il preventivo per la costruzione e l’esercizio della centrale.

2. Modalità d’esecuzione

La fase 1 è eseguita come segue:

  1. con le imprese industriali, presentanti le qualificazioni richieste (compresi gli uffici di ingegneri consulenti), sono conchiusi due contratti di studio specificanti i componenti e i sistemi secondo i quali dovranno essere calcolati prezzi definitivi per la concezione particolareggiata, la costruzione, i collaudi nonché l’esercizio di una centrale eliotermica di 500 KWe, con concentrazione termica (campo del captatore) nonché di un’altra centrale, pure di 500 KWe, con concentrazione ottica (campo d’eliostati e ricevitore centrale) costruite in un sito di caratteristiche conosciute, nella provincia d’Almeria, in Spagna;
  2. sono compiuti i lavori preparatori della fase 2 prevista nel presente allegato.

3. Calendario dei lavori

I contratti di studio del progetto vanno conchiusi in un termine di tre mesi a contare dalla data della firma del presente Accordo; i lavori previsti nei contratti dovranno essere terminati entro sei mesi. Terminati i lavori, si dedicherà un periodo di tre mesi alla valutazione e alla preparazione della decisione per passare alla fase 2.

4. Risultati

Terminata la fase 1, le Parti contraenti avranno a disposizione una valutazione dei costi e dei dati tecnici necessari, nonché uno scadenzario dei lavori per procedere alla decisione di passare alla fase 2 e segnatamente di assumere gli impegni per la concezione particolareggiata, la costruzione, la messa in servizio a titolo sperimentale e l’esercizio dell’impianto.

5. Compiti principali dell’Agente esecutivo

L’Agente esecutivo allestisce la lista delle imprese qualificate per partecipare all’appalto concernente l’esecuzione dei due contratti di studio del progetto; esso aiuta il Comitato esecutivo a scegliere gli aggiudicatari, concluderà i contratti dopo approvazione da parte del Comitato esecutivo, sovrintenderà all’esecuzione dei contratti e formulerà raccomandazioni al Comitato esecutivo circa le caratteristiche del progetto, le procedure di scelta dei mercati e circa i provvedimenti generali da prendere per la pianificazione particolareggiata, la costruzione, la messa in opera a titolo sperimentale e l’esercizio dell’impianto. L’Agente esecutivo adempie inoltre altri compiti incombentigli in virtù del presente Accordo e dell’allegato.

6. Coordinatore del paese ospitante

Il coordinatore del paese ospitante per la fase 1 del progetto è designato dal Ministero dell’Industria e dell’Energia (Centro de Estudios de la Energia) del Governo spagnolo, subito dopo la firma dell’Accordo. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti:

  1. fungere da principale organo di coordinazione dell’Agente esecutivo per tutte le attività garantenti la realizzazione del progetto in Spagna;
  2. assumere la responsabilità verso l’Agente esecutivo per l’adempimento di tutti gli obblighi incombenti al Ministero dell’Industria e dell’Energia (Centro de Estudios de la Energia) del Governo di Spagna, previsti nel presente Accordo o altri accordi circa il sito in cui sarà costruita l’istallazione o nella regione circostante (il «Sito»);
  3. prestare consulenza e assistenza all’Agente esecutivo, al suo personale, ai suoi impiegati e alle imprese, nella realizzazione del Progetto, per le attività che si esercitano sul sito nonché nei rapporti con le amministrazioni spagnole competenti in materia di Progetto, con i fornitori, gli impresari e le altre collettività e persone partecipanti sul piano commerciale al Progetto in Spagna.

Le disposizioni che precedono sono applicabili durante la fase 1; il Comitato esecutivo, all’unanimità, può, ove occorra, decidere di mantenerle in vigore o di emendarle per la fase 2.

7. Obblighi del paese ospitante

(a) Il Ministero dell’Industria e dell’Energia (Centro de Estudios de la Energia) del Governo di Spagna mette gratuitamente a disposizione un sito adeguato per la costruzione della centrale nella provincia d’Almeria e prende sul sito tutti i provvedimenti preparatori che consentano di avviare e realizzare la fase 1 del progetto; esso provvede segnatamente a istallare una stazione metereologica e a fornire dati topografici, metereologici e pedologici all’Agente esecutivo.

(b) Il Ministero dell’Industria e dell’Energia (Centro de Estudios de la Energia) del Governo di Spagna e l’Agente esecutivo allestiscono di comune intesa con il segretariato dell’Agenzia, prima della fine della fase 1, proposte al Consiglio esecutivo riguardanti il contenuto e la forma degli accordi relativi agli obblighi del paese ospitante, accordi che dovranno essere eseguiti dal Ministero dell’Industria e dell’energia (Centro de Estudios de la Energia) del Governo di Spagna durante la fase 2. Tali accordi concernono l’acquisto e la sistemazione del terreno del sito e, quando il progetto sarà realizzato, le prestazioni da parte dei servizi pubblici, sul sito (approvvigionamento in acqua, in energia, depurazione, ecc.), la concessione di tariffe favorevoli per l’utilizzazione dei servizi pubblici, l’esonero da diritti e tasse riscossi sui beni e gli equipaggiamenti importati in Spagna come anche da altri diritti gravanti i beni e gli equipaggiamenti acquistati in Spagna per l’attuazione del progetto, inoltre l’acquisto da parte del Ministero dell’Industria e dell’Energia (Centro de Estudio de la Energia) per il conto delle Parti contraenti, di materiali ed equipaggiamenti rilasciati sul sito e accettati dall’Agente esecutivo o dai suoi rappresentanti, le agevolazioni richieste per la circolazione e l’accesso al sito di tutte le persone che sono invitate dall’Agente esecutivo al fine della realizzazione del progetto come anche tutti gli altri privilegi, immunità e agevolazioni che potessero risultar necessarie all’esecuzione possibilmente economica e rapida del Progetto. Tali accordi devono anche concernere i problemi riguardanti la manodopera, la assistenza a quest’ultima in Spagna (manodopera locale, approvvigionamento, uffici, trasporti, servizi medici, assistenza al personale espatriato, formazione di personale locale per l’esercizio dell’istallazione) come anche qualsiasi altra assistenza sul piano locale giustificata dalle circostanze.

Allegato II

Programma generale dei lavori
e calendario d’esecuzione delle fasi 1 e 2

Fase

Durata

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Fase 1

Concezione (Studi
e valutazioni)



12 mesi



x



xxx

Fase 2

  1. Concezione
    particolareggiata (acquisto dei piani particolareggiati,
    incarti delle offerte, valutazione degli appalti)







12 mesi








x








xxx

  1. Costruzione
    e presa in consegna della centrale



24 mesi



xxx



xxxx



x

  1. Messa in servizio
    a titolo sperimen-
    tale e esercizio dell’impianto




24 mesi




xxx




xxxx




x

Allegato III

Tabella dei contributi per la fase 1

Paesi

Contributo
(marchi
tedeschi)

Austria

100 000

Belgio

100 000

Germania

490 000

Grecia

100 000

Italia

200 000

Spagna

300 000

Stati Uniti

490 000

Svezia

120 000

Svizzera

100 000

Totale

2 000 000