(a) Poteri del Comitato esecutivo. La pubblicazione, la distribuzione, la trattazione, la protezione e la proprietà dell’informazione e dei diritti intellettuali, derivanti da attività compiute nel quadro del presente Accordo, vanno disciplinate dal Comitato esecutivo, all’unanimità, conformemente al presente Accordo. (b) Diritto di pubblicare informazioni. Salve restando restrizioni di diritto d’autore, le Parti avranno facoltà di pubblicare ogni informazione fornita nel quadro del Progetto o da esso derivante; tuttavia non potranno pubblicare le informazioni degne di protezione. Queste possono essere acquisite e utilizzate nel quadro del Progetto solo con l’approvazione espressa e unanime del Comitato esecutivo. Toccherà ad ogni Parte, fornitrice di informazioni degne di protezione, identificare come tali queste informazioni ed assicurarsi che siano designate in modo adeguato. (d) Designazione e utilizzo d’informazioni già esistenti Le tasse di licenza saranno incassate dall’Agente per conto delle Parti, tranne quelle che fossero versate in virtù del comma (1) qui innanzi e cadessero nella proprietà della Parte interessata. (f) Licenze per informazioni degne di protezione preesistenti Nel fissare condizioni ragionevoli di licenza, circa le informazioni preesistenti suddette possedute e controllate come s’è detto e concesse per i fini indicati, si provvederà a tener conto delle quote delle Parti, secondo un equo riparto che rifletta la distribuzione degli obblighi, dei contributi, dei diritti e dei vantaggi fra tutte le Parti contraenti. (g) Concessione di licenze per brevetti preesistenti Nel fissare condizioni ragionevoli di licenza, circa le informazioni preesistenti suddette possedute o controllate come s’è detto e concesse per i fini indicati, si provvederà a tener conto delle quote delle Parti, secondo un equo riparto che rifletta la distribuzione degli obblighi, dei contributi, dei diritti e dei vantaggi fra tutte le Parti contraenti. (h) Invenzioni risultanti dal Progetto Gli emolumenti versati per queste altre licenze sono di proprietà dell’Agente esecutivo per conto delle Parti contraenti. (j) Diritti d’autore. L’Agente esecutivo prende tutte le misure appropriate per proteggere il materiale soggetto al diritto d’autore, risultante dal Progetto. I diritti d’autore così ottenuti sono di proprietà dell’Agente esecutivo per conto delle Parti contraenti, fermo stante tuttavia che le Parti contraenti possono riprodurre e distribuire questo materiale, ma non pubblicarlo per ottenerne un beneficio. (k) Inventori e autori. Pur salvaguardando i diritti d’inventori o di autori previsti dalle loro leggi nazionali, le singole Parte contraenti e l’Agente esecutivo prendono tutte le misure necessarie per ottenere dagli autori e dagli inventori la cooperazione necessaria all’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Spetta ad ogni Parte contraente versare ai propri impiegati la retribuzione o la compensazione che dev’essere accordata conformemente alle leggi del paese. (l) Definizione del termine «Cittadino». Il Comitato esecutivo può stabilire all’unanimità i principi atti a definire la nozione di «cittadino» di una Parte contraente. Le controversie che non potessero essere composte dal Comitato esecutivo saranno risolte in virtù dell’articolo 9 (d). Il Comitato esecutivo fornisce i mezzi necessari per permettere all’Agente esecutivo di far fronte alle responsabilità che gli incombono in virtù del presente articolo. Prima dell’attuazione della fase 2, il Comitato esecutivo deciderà all’unanimità se il presente articolo deve o no applicarsi alle fasi del Progetto successive alla prima. Salvo decisione contraria, il presente articolo continuerà ad applicarsi alle attività compiute nell’ambito della fase 1.
(c) Informazioni degne di protezione. L’Agente esecutivo e le Parti contraenti prenderanno i necessari provvedimenti, giusta il presente articolo, le leggi del rispettivo Paese e il diritto internazionale, per salvaguardare le informazioni degne di protezione, fornite nel quadro del Progetto o derivanti dalla sua attuazione. Il presente Accordo intende, per «informazioni degne di protezione», quelle di natura confidenziale, quali i segreti aziendali e il knowhow (programmi d’ordinatori, procedimenti e tecniche di costruzione, composizione chimica di materiali o metodi e procedure di fabbricazione, trasformazione o trattamento), designate in modo appropriato e purché:
- già non siano generalmente note o altrimenti accessibili al pubblico;
- non siano state poste anteriormente a disposizione di terzi, da parte del proprietario, senza obbligo di mantenerle confidenziali; e
- non siano già in possesso del Partecipante, facoltato a riceverle scevre del predetto obbligo.
- L’agente solleciterà i Governi dei Membri dell’Agenzia a dargli o segnalargli tutte le informazioni pubblicate, o altrimenti divulgate, che fossero loro note e che rivestissero interesse per il Progetto.
- Le Parti comunicheranno all’Agente le informazioni loro note, già esistenti, o acquisite all’infuori del Progetto, di rilevanza per quest’ultimo, e che:(i)siano per esso utilizzabili senza restrizioni contrattuali o legali; oppure(ii)possano essere per esso utilizzate solo con tali restrizioni.
- Le, informazioni, di cui in (2) (ii), verranno accettate ed utilizzate nel Progetto:(i)quando risultino esclusivamente possedute, o controllate, da una Parte, applicando i commi (f) (2) e (3) qui sotto;(ii)quando non risultino così possedute, unicamente negoziando intese per poterle poi utilizzare sotto licenza conformemente al comma (f) (1) qui sotto.
(e) Informazioni degne di protezione. Toccherà all’Agente identificare le informazioni derivanti dal Progetto e considerabili come informazioni degne di protezione, in virtù del presente articolo, nonché provvedere a designarle in modo adeguato. Se una Parte contesta, in merito, la decisione dell’Agente, la vertenza va deferita al Comitato. Le informazioni degne di protezione risultanti dal Progetto cadono nella proprietà dell’Agente, che le utilizza a beneficio delle Parti. L’Agente concederà, sotto licenza, le informazioni degne di protezione:
- ad ogni Parte, al Governo di questa e ai suoi cittadini, da essa designati, per utilizzo non esclusivo nel Paese della Parte, giusta le norme con questa stipulate e notificate alle altre Parti;
- fatto salvo il precedente comma, ad ogni Parte, al Governo di questa e ai suoi cittadini, da essa designati, affinché vengano utilizzate in tutti i Paesi, a condizioni favorevoli, che il Comitato unanime stabilirà tenendo conto delle quote spettanti alle Parti sulla base d’un equo riparto, tra tutte, dei contributi, diritti e benefici;
- al Governo d’ogni Membro dell’Agenzia, e ai cittadini da esso designati, affinché vengano utilizzate in quel Paese per soddisfare i bisogni energetici, con condizioni ragionevoli, stabilite all’unanimità del Comitato.
- Le informazioni protette preesistenti, acquisite dall’Agente, restano proprietà di questo per conto delle Parti e vanno considerate come informazioni degne di protezione risultanti dal Progetto. Tali informazioni preesistenti ove, sotto licenza, vengano affidate all’Agente, per conto delle Parti, possono essere concesse, sotto licenza, affinché:(i)siano utilizzate unicamente per il Progetto, sempreché non siano necessarie per un impiego ulteriore a fini commerciali;(ii)siano utilizzate tanto per il Progetto quanto ulteriormente a fini commerciali, sempreché risultino indispensabili per avvalorare gli esiti del Progetto; in questo caso si provvederà ad ottenere i diritti necessari per consentire all’Agente di concedere la nuova licenza (o per consentire al proprietario d’accordarla direttamente), con condizioni ragionevoli, alle Parti, ai loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in tutti gli Stati.
- Le preesistenti informazioni degne di protezione, possedute o controllate esclusivamente da una Parte e necessarie all’attuazione del Progetto, verranno concesse sotto licenza all’Agente perché le impieghi nel quadro del medesimo, ma senza accollargliene alcuna spesa. Se dette informazioni sono possedute o controllate parzialmente da una Parte, questa ridurrà quanto possibile il suo vantaggio relativo o addirittura vi rinuncerà dei tutto.
- Ogni Parte accetta di concedere, a condizioni ragionevoli, delle licenze affinché si possano impiegare, nel settore delle centrali eliotermiche di debole potenza, secondo modalità agevoli, tutte le informazioni degne di protezione preesistenti,’ da essa esclusivamente detenute o controllate ed utili per agevolare praticamente gli esiti del Progetto:(i)alle altre Parti, loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in tutti i Paesi;(ii)ai Governi dei Membri dell’Agenzia, e ai cittadini designati, per utilizzo nei Paesi rispettivi, a soddisfacimento dei loro bisogni energetici.
- I brevetti preesistenti, esclusivamente posseduti o controllati da una Parte e necessari al Progetto, potranno essere utilizzati sotto licenza dall’Agente purché non ne vengano spese per il Progetto stesso. Allorché detti brevetti sono posseduti o controllati parzialmente da una Parte, questa ridurrà quanto possibile il suo vantaggio relativo o addirittura vi rinuncerà del tutto.
- Ogni Parte accetta di concedere, a condizioni ragionevoli, delle licenze affinché si possano impiegare, nel settore delle centrali eliotermiche di debole potenza, tutti i brevetti preesistenti, da essa esclusivamente posseduti o controllati ed utili per avvalorare praticamente gli esiti del Progetto:(i)alle altre Parti, loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in, tutti i Paesi;(ii)ai Governi dei Membri dell’Agenzia, e ai cittadini designati, per utilizzo nei Paesi rispettivi, a soddisfacimento dei loro bisogni energetici.
- I brevetti preesistenti, posseduti o controllati totalmente o parzialmente da enti che non siano Parti contraenti, possono essere acquisiti dall’Agente, o essergli affidati sotto licenza, soltanto coll’espresso e unanime consenso del Comitato e con le condizioni da questo stabilite.
- Le invenzioni fatte o ideate durante l’esecuzione o nell’ambito del Progetto («invenzioni consecutive») devono essere rapidamente identificate e notificate dall’Agente esecutivo, il quale redigerà nel contempo una raccomandazione concernente i Paesi in cui le domande di brevetto devono essere depositate. Il Comitato esecutivo stabilisce all’unanimità le procedure d’esame di tali raccomandazioni al fine di determinare dove e quando le domande di brevetto devono essere depositate a carico del Progetto.
- Le informazioni concernenti invenzioni che devono essere protette da un brevetto non devono essere né pubblicate né divulgate dall’Agente esecutivo o dalle Parti contraenti prima che una domanda di brevetto sia stata depositata in un Paese delle Parti contraenti, fermo stante tuttavia che questa restrizione in materia di pubblicazione e divulgazione delle informazioni non può durare più di sei mesi a contare dalla data di notificazione dell’invenzione. Spetta all’Agente esecutivo di designare appropriatamente nei rapporti le parti del Progetto in cui sono divulgate informazioni che non sono state debitamente protette col deposito di una domanda di brevetto.
- I brevetti ottenuti nel paese di ogni Parte contraente sono congiuntamente detenuti dalla Parte contraente designata da questo paese e dall’Agente esecutivo, per conto delle Parti contraenti. I brevetti ottenuti in altri paesi sono di proprietà dell’Agente esecutivo, per conto delle Parti contraenti.
(i) Licenze concesse per brevetti risultanti dal Progetto. Ogni Parte contraente ha il diritto esclusivo di concedere licenze al suo Governo e ai cittadini del suo paese da questo designati per l’utilizzazione, nel paese, dei brevetti e delle domande di brevetto risultanti dal Progetto; la Parte contraente notifica alle altre Parti contraenti le condizioni di queste concessioni di licenze. Gli emolumenti versati per queste concessioni sono di proprietà della Parte contraente. L’Agente esecutivo concede altre licenze per questi brevetti e per queste domande di brevetto:
- ad ogni Parte contraente, al suo Governo e ai cittadini del suo paese designati dalla Parte contraente perché siano utilizzate in tutti i paesi alle condizioni favorevoli stabilite all’unanimità dal Comitato esecutivo, tenuto conto delle quote spettanti alle diverse Parti contraenti in base a una ripartizione corrispondente a quella delle obbligazioni, dei contributi, delle tasse e dei vantaggi tra tutte le Parti contraenti;
- al Governo di qualsiasi paese partecipante all’Agenzia e ai cittadini da questo designati perché siano utilizzate in questo paese alle condizioni ragionevoli stabilite all’unanimità dal Comitato esecutivo al fine di soddisfare il loro fabbisogno energetico.
(m) Amministrazione e applicazione. Durante la realizzazione del Progetto, l’Agente esecutivo può in ogni tempo presentare al Comitato esecutivo un rapporto sulle attività amministrative eseguite o da eseguire in conformità delle disposizioni del presente articolo, nonché raccomandazioni su:
- il metodo da applicare per far fronte all’onere amministrativo; e
- gli emendamenti da apportare al presente articolo al fine di risolvere in modo più appropriato i problemi posti dall’amministrazione del Progetto.