0.424.112
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera
e la Comunità europea dell’energia atomica relativo all’adesione
della Svizzera all’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione
RU 2008 2079; FF 2008 2981
Concluso il 28 novembre 2007
Applicato provvisoriamente dal 28 novembre 2007
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20091
Entrato in vigore il 18 settembre 20092
(Stato 18 settembre 2009)
Traduzione 3
Janez Potočnik | Bruxelles, 28 novembre 2007 |
Comunità europea dell’energia atomica | |
Bruxelles | |
Signor Hanspeter Mock | |
Incaricato d’affari | |
B-1050 Bruxelles |
Egregio Signore,
Mi pregio di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera del 5 novembre 2007 così redatta:
«Il 18 luglio 2006 la Confederazione svizzera (Svizzera) ha comunicato alla Commissione il proprio interesse a partecipare all’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione.
Mi pregio informarla che le autorità svizzere hanno preso atto del contenuto della decisione del Consiglio 2007/198/Euratom del 27 marzo 2007 relativa all’istituzione dell’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (impresa comune) e in particolare della possibilità per i paesi terzi che hanno concluso con Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca e quelli di Euratom, di aderire all’impresa comune.
A nome della Svizzera e conformemente all’articolo 2 lettera c della summenzionata decisione del Consiglio, ho l’onore di dichiarare che la Svizzera desidera divenire membro dell’impresa comune. L’adesione costituirà la base per una cooperazione continuativa tra Euratom e il nostro Paese e concretizzerà la prosecuzione dell’impegno a favore della ricerca sull’energia da fusione, conformemente all’articolo 3 paragrafo 3 dell’accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 4 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell’energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi. Inoltre, l’adesione implementerà un’intensa cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, come previsto nell’accordo sulla partecipazione della Svizzera ai Settimi programmi quadro Comunità europea e Euratom.
Considerato il desiderio della Svizzera di partecipare all’impresa comune, le sarei grato se potesse confermare che la Commissione, in rappresentanza di Euratom, condivide la seguente interpretazione:
Fatti salvi gli articoli 12 paragrafo 2 lettera a e 82 paragrafo 3 lettera a del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e in conformità dell’articolo 10 dello statuto dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione allegato alla decisione del Consiglio che istituisce l’impresa comune europea per ITER come pure in conformità alle disposizioni relative all’applicazione dello statuto dei funzionari da parte dell’impresa comune, i cittadini svizzeri in pieno possesso dei diritti civili possono essere nominati dal direttore dell’impresa comune come collaboratori dell’impresa.
Ho parimenti l’onore di confermare che la Svizzera, quale membro dell’impresa comune, si atterrà alla decisione del Consiglio che istituisce l’impresa comune europea per ITER e le conferisce dei vantaggi. In particolare:
- A norma dell’articolo 7 della sopraccitata decisione del Consiglio, la Svizzera applicherà il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all’impresa comune, al suo direttore e al suo personale secondo le modalità indicate in allegato alla presente (allegato I)5.
- La Svizzera conferisce all’impresa comune, nell’ambito delle sue attività ufficiali, tutti i vantaggi previsti dall’allegato III del trattato Euratom (allegato III)6.
- La Svizzera accetta la ripartizione dei diritti di voto dei membri del consiglio di direzione e acconsente a versare la quota contributiva annuale all’impresa comune, conformemente agli allegati I e II dello statuto annesso alla suddetta decisione del Consiglio.
- La Svizzera accetta il controllo finanziario nella misura in cui concerne la sua partecipazione alle attività dell’impresa comune previste nella suddetta decisione del Consiglio annessa alla presente (allegato III)7.
Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente lettera.
Ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 5 e dell’articolo 21 dello statuto dell’impresa comune allegato alla decisione del Consiglio, le autorità svizzere vanno consultate in merito alle proposte di modifica dello statuto. La Svizzera sottolinea che qualsiasi emendamento che abbia conseguenze sulle sue obbligazioni dovrà essere approvato formalmente prima di esplicare effetto in Svizzera.
Qualora la Commissione concordi con quanto precede, ho l’onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta della Commissione costituiscano un accordo tra la Svizzera e Euratom da applicarsi a titolo provvisorio a partire dalla data della risposta della Commissione. L’applicazione dell’accordo rimarrà provvisoria fino a quando il Parlamento svizzero non avrà deciso l’adesione della Svizzera all’impresa comune. La Svizzera provvederà a notificare a Euratom l’espletamento delle procedure interne di approvazione. Il presente scambio di lettere entrerà in vigore alla ricezione di questa lettera da parte di Euratom. L’accordo sarà concluso per la durata del Settimo programma quadro di Euratom, ossia dal 2007 al 2011, e verrà rinnovato tacitamente per la durata dei successivi programmi quadro di Euratom, sempre che una delle parti non lo denunci con preavviso di almeno un anno prima della fine del pertinente programma quadro in vigore.»
Ho l’onore di informarla che Euratom concorda con l’interpretazione dello statuto dei funzionari come riportata in precedenza e con il contenuto della lettera e di confermare che la Svizzera diventerà membro dell’impresa comune a partire dalla data della presente.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
A nome Janez Potočnik |