La ripartizione geografica dell’insieme dei contratti dell’Agenzia è regolata dalle seguenti norme generali:
Il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro è definito come il rapporto fra la percentuale dei contratti che gli sono stati attribuiti, calcolata in relazione all’ammontare totale dei contratti stipulati complessivamente dagli Stati membri, e la sua percentuale totale di contributi. Tuttavia, nel calcolo del suddetto coefficiente di ritorno globale, non si tiene conto dei contratti stipulati né dei contributi versati dagli Stati membri nell’ambito di un programma intrapreso:
- a titolo dell’articolo VIII della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche spaziali sempre che l’Accordo pertinente contenga disposizioni a tale effetto o che tutti gli Stati partecipanti diano successivamente il loro unanime consenso;
- a titolo dell’articolo V, 1 (b) della Convenzione, a condizione che gli Stati partecipanti iniziali diano il loro unanime consenso.
Per il calcolo dei coefficienti di ritorno, l’ammontare di ciascun contratto è ponderato in funzione del suo interesse tecnologico. I fattori di ponderazione sono definiti dal Consiglio. Vari fattori di ponderazione possono essere applicati per uno stesso contratto quando il suo importo è considerevole.
La ripartizione dei contratti stipulati dall’Agenzia deve tendere a una situazione ideale in cui tutti i coefficienti di ritorno globale siano eguali a 1.
I coefficienti di ritorno sono calcolati trimestralmente e cumulati in vista degli esami formali previsti nel paragrafo 5.
Ogni cinque anni hanno luogo esami formali della ripartizione geografica dei contratti e prima dello scadere del terzo anno viene effettuato un esame intermedio.
Per ciascuno degli Stati membri, la ripartizione geografica dei contratti fra due esami formali della situazione deve essere tale che, a ogni esame formale, il coefficiente di ritorno globale cumulativo non si discosti sensibilmente dal valore ideale. A ogni esame formale, il Consiglio può rivedere il valore del limite inferiore del coefficiente di ritorno cumulativo per il periodo successivo, fermo restando che tale valore non deve mai scendere sotto lo 0,8.
Per alcune categorie di contratti che il Consiglio deve definire, in particolare i contratti di ricerca e sviluppo di punta e i contratti relativi a tecnologie riferite ai progetti, vengono effettuate e notificate al Consiglio valutazioni distinte dei coefficienti di ritorno. Il Direttore generale discute queste valutazioni con il Consiglio, a intervalli regolari da definire e in particolar modo durante l’esame intermedio, per determinare le misure necessarie a correggere eventuali squilibri.