Preambolo
La Repubblica federale di Germania (qui di seguito denominata «la Germania»),
la Repubblica Francese (qui di seguito denominata «la Francia») e
la Confederazione Svizzera (qui di seguito denominata «la Svizzera»)
(qui di seguito congiuntamente denominate «i Partecipanti»),
e
il Regno di Svezia (qui di seguito denominato «la Svezia»),
il Regno di Norvegia (qui di seguito denominato «la Norvegia»)
(i Partecipanti, la Svezia e la Norvegia sono qui di seguito congiuntamente denominati gli «Stati membri partecipanti »),
e
l’Agenzia spaziale europea , istituita mediante la Convenzione aperta alla firma a Parigi il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980, (qui di seguito denominata « ESA » o « l’Agenzia » e assieme agli Stati membri part e cipanti, «le Parti»);
visto l’Accordo fra la Svezia, taluni Stati membri dell’Organizzazione europea di ricerche spaziali e l’ Organizzazione europea di ricerche spaziali su un progetto speciale per il lancio di razzi sonda, fatto a Neuilly-sur-Seine il 20 dicembre 1971 , emendato il 17 marzo 1977 mediante l’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per il rinnovo dell’Accordo ESRANGE ed emendato ulteriormente in diverse occasioni, compresi gli emendamenti relativi all’adesione totale del Regno di Norvegia all’Accordo del 2 luglio 1990 (qui di seguito denominato «Accordo di progetto speciale Esrange Andøya» o «Accordo EASP»), e in particolare l’articolo 14 del citato Accordo EASP, che prevede eventuali emendamenti;
considerata la volontà delle Parti di consolidare in un testo unico le diverse modifiche ed emendamenti apportati all’Accordo EASP, le Parti hanno convenuto che tali modifiche ed emendamenti vengono integrati nella presente versione dell’Accordo (qui di seguito denominato «Accordo EASP riveduto» o «il presente Accordo»);
considerata la Risoluzione sull’avvenire dell’Europa spaziale (ESA/C-M/CXLI/ Ris. 1 [Finale]) adottata l’11 maggio 1999 dal Consiglio dell’ESA a livello ministeriale ;
visto il capitolo II.5 della Risoluzione ESA/C-M/CXLI/Ris. 2 (Finale) adottata il 12 maggio 1999 dal Consiglio dell’ESA a livello ministeriale;
considerata la Risoluzione relativa al volume finanziario del Progetto speciale per il periodo 2001–2005, adottata all’unanimità dai Governi degli Stati membri partecipanti il 7 giugno 2000 e accettata all’unanimità dal Consiglio dell’ESA il 19 e 20 ottobre 2000, ESA/PAC/LVII/Ris. 1 (Finale) (qui di seguito denominata «Risoluzione»);
considerata la Risoluzione aggiuntiva relativa al volume finanziario del Progetto speciale Esrange/Andøya per il periodo 2001–2005, adottata all’unanimità dai Governi degli Stati membri partecipanti il 30 giugno 2003 e accettata dal Consiglio dell’ESA il 25 settembre 2003, ESA/PAC/LXIV/Ris. 1 (Finale) (qui di seguito denominata «Risoluzione aggiuntiva»);
considerato che l’Europa, nel corso degli ultimi trent’anni, ha tratto grandi vantaggi dalla navigazione spaziale, grazie alla disponibilità dei Paesi europei a investire nello sviluppo e nell’applicazione di sistemi spaziali;
tenuto conto dell’evoluzione del ruolo geopolitico dell’Europa e del crescente interesse per lo spazio quale importante risorsa nella realizzazione di politiche e nel miglioramento della qualità di vita dei cittadini in generale, e considerato quanto sia incoraggiante potenziare, mediante una più stretta collaborazione, i vantaggi derivanti dai sistemi spaziali e dalle loro applicazioni;
considerato che la natura strategica degli investimenti dell’Europa nei sistemi spaziali e nei sistemi al suolo esige una sorveglianza permanente da parte degli enti pubblici interessati, e che dunque è indispensabile una messa in rete più intensa di capacità e di competenze tecniche, basata sulle esperienze e le conoscenze acquisite nell’ambito dell’iniziativa concernente la Rete di Centri Tecnici;
considerato che l’obiettivo degli Stati partecipanti all’EASP era di garantire la disponibilità delle infrastrutture e delle competenze delle basi di lancio di Esrange e di Andøya (qui di seguito denominate individualmente «base di lancio» e collettivamente «basi di lancio») in materia di ricerca spaziale e atmosferica degli Stati europei;
constatando che attualmente le basi di lancio sono gestite da entità giuridiche indipendenti e che la Swedish Space Corporation è titolare e gestore di Esrange, mentre Andøya Rocket Range AS è titolare e gestore della base di lancio di Andøya (qui di seguito denominati individualmente «il gestore» e collettivamente «i gestori»);
constatando che tra il 1972 e il 2002 sono stati lanciati dalle basi di lancio circa 1000 razzi sonda di diverse dimensioni, dai piccoli Super Lokis ai razzi ad alte prestazioni quali il Castor 4B e il Black Brant XII, nonché circa 1000 palloni stratosferici e che dunque l’EASP ha raggiunto un’importanza determinante per la comunità scientifica; e
considerato che la continuità nella manutenzione e nella gestione dei mezzi e delle infrastrutture di Esrange e del poligono di Andøya rappresenta una condizione indispensabile per garantire la capacità europea di gestire e sviluppare la ricerca e la tecnologia spaziale e atmosferica,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Obiettivi
A tale scopo, le Parti hanno convenuto di favorire una cooperazione e un coordinamento più stretti tra le organizzazioni che partecipano al lancio di razzi sonda e di palloni stratosferici, gestendo in modo più flessibile le competenze del personale, l’utilizzazione delle infrastrutture per il lancio di razzi sonda e di palloni stratosferici, come pure le ulteriori risorse disponibili, al fine di ridurre i doppioni e di ottimizzare la riutilizzazione dei sistemi, delle conoscenze specialistiche e delle competenze esistenti nel settore dei servizi in materia di razzi sonda e di palloni stratosferici.
Le Parti al presente Accordo perseguono i seguenti obiettivi:
- garantire la futura disponibilità di mezzi di lancio per razzi sonda e palloni stratosferici;
- utilizzare tali infrastrutture in modo più efficiente.
Art.
2
Organizzazione
Esrange e il poligono di Andøya sono mezzi e installazioni adibite al lancio di razzi sonda e di palloni stratosferici.
Il termine «base di lancio» comprende ogni apparecchiatura, infrastruttura, mezzo, proprietà intellettuale, know-how, personale, servizio, nonché qualsiasi risorsa necessaria al lancio di razzi sonda e palloni stratosferici nel luogo e alle condizioni in cui tali lanci sono effettuati.
Le basi di lancio sono utilizzate, in virtù del presente Accordo, nell’intento di promuovere la collaborazione tra gli Stati europei in materia di ricerca e di tecnologia spaziale e atmosferica a fini esclusivamente pacifici.
I servizi forniti da Esrange sono descritti dettagliatamente nell’allegato I. I servizi forniti dal poligono di Andøya sono descritti dettagliatamente nell’allegato II.
Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, tra il gestore e l’utente della base di lancio possono essere conclusi accordi specifici riguardanti l’utilizzazione della stessa.
Art.
3
Impegni assunti dalla Svezia e dalla Norvegia
Mezzi e installazioni La Svezia e la Norvegia s’impegnano a garantire la manutenzione e la funzionalità dei mezzi e delle installazioni di Esrange e del poligono di Andøya rispettivamente. Le norme di sicurezza relative alle basi di lancio sono emanate dalle competenti autorità svedesi e norvegesi.
Attività legate ai razzi sonda
- La Svezia provvede a fare in modo che i servizi di Esrange siano messi a disposizione di ogni Partecipante e della Svezia per le attività attinenti ai razzi sonda, alle condizioni enunciate qui di seguito.
- La Norvegia provvede a fare in modo che i servizi del poligono di Andøya siano messi a disposizione di ogni Partecipante e della Norvegia per le attività attinenti ai razzi sonda, alle condizioni enunciate qui di seguito.
Attività legate ai pall
o
ni stratosferici
- La Svezia provvede a fare in modo che i servizi di Esrange siano messi a disposizione di ogni Partecipante e della Svezia per le attività attinenti ai palloni stratosferici, alle condizioni enunciate qui di seguito.
- La Norvegia provvede a fare in modo che i servizi del poligono di Andøya siano messi a disposizione di ogni Partecipante e della Norvegia per le attività attinenti ai palloni stratosferici, alle condizioni enunciate qui di seguito.
Disponibilità delle basi di lancio per altri utenti
- La Svezia e la Norvegia sono autorizzate a mettere Esrange e il poligono di Andøya a disposizione anche di altri utenti, enti o organizzazioni non finanziati da uno Stato membro partecipante durante i giorni operativi che spettano loro in conformità con l’articolo 5 paragrafo 1.
- Per tale tipo di utilizzazione delle basi di lancio, ai clienti viene fatturato il prezzo di mercato, essendo inteso che esso si situa sempre al di sopra dei costi operativi definiti nell’articolo 5.
- Qualora il gestore di Esrange o il gestore del poligono di Andøya riceva, per lo stesso periodo, una domanda di utilizzazione da parte di uno Stato membro partecipante e da parte di un altro utente, ente o organizzazione, e non sia possibile soddisfare entrambe le richieste, il gestore della base di lancio concederà la priorità alla domanda dello Stato membro partecipante.
Art.
4
Contributi annui ai costi di manutenzione di base
Gli Stati membri partecipanti contribuiscono ai costi di manutenzione di base secondo le modalità elencate qui di seguito.
I Partecipanti hanno convenuto i contributi ai costi di manutenzione di base relativi alle basi di lancio, considerando i diversi interessi dei Partecipanti per quanto concerne l’utilizzazione di Esrange e del poligono di Andøya, nonché le differenti esigenze concernenti le attività con i razzi sonda e con i palloni stratosferici. Complessivamente, tali contributi (alle condizioni economiche del 2004) ammontano a un importo forfettario annuo di 4 089 009 euro per Esrange, 3 058 186 euro per il poligono di Andøya e 189 255 euro per la segreteria PAC, aggiornati conformemente all’allegato III sezione 3 del presente Accordo. La chiave di ripartizione relativa ai contributi ai costi di manutenzione di base, ai quali si aggiungono i costi menzionati nell’articolo 7, figura nell’allegato III sezione 2.
La Svezia e la Norvegia contribuiscono ai costi di manutenzione di base rispettivamente di Esrange e del poligono di Andøya conformemente alle disposizioni dell’allegato III sezione 2.
L’importo dei contributi di cui all’articolo 4 paragrafi 2 e 3 può essere riveduto conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 3.
Art.
5
Tasse di operazione e rimborso spese
Il totale dei giorni operativi per le basi di lancio, da suddividere tra gli Stati membri partecipanti, è di 336 giorni all’anno. Riconoscendo gli interessi specifici degli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4, ogni Stato membro partecipante ha diritto a un determinato numero di giorni per l’utilizzazione operativa delle basi di lancio proporzionalmente al suo contributo ai costi di manutenzione di base di cui all’articolo 4, stabiliti nell’allegato III sezione 2. Tali giorni possono essere ripartiti tra le basi di lancio in base al fabbisogno degli Stati membri partecipanti, tenendo conto che la Svezia ha accesso soltanto a Esrange e la Norvegia soltanto al poligono di Andøya.
Oltre ai propri contributi ai costi di manutenzione di base, gli Stati membri partecipanti devono versare le tasse di operazione menzionate nell’allegato III sezione 1 (qui di seguito denominate «tasse di operazione») per l’utilizzazione effettiva delle basi di lancio, a copertura dei servizi operativi forniti dalle basi di lancio.
Le tasse di operazione coprono i servizi forniti a Esrange descritti nell’allegato I sezione 1 e i servizi forniti nel poligono di Andøya descritti nell’allegato II sezione 1.
Per quanto concerne le attività con razzi sonda, i gestori di Esrange e del poligono di Andøya offrono agli Stati membri partecipanti, contro un rimborso spese, servizi supplementari come specificato nell’allegato I sezione 2 e nell’allegato II sezione 2, rispettivamente.
Per quanto concerne le attività con palloni stratosferici, i gestori di Esrange e del poligono di Andøya offrono agli Stati membri partecipanti, contro un rimborso spese, servizi supplementari come specificato nell’allegato I sezione 2 e nell’allegato II sezione 2, rispettivamente.
I servizi definiti nell’allegato I sezione 3 e nell’allegato II sezione 3 saranno offerti dai gestori di Esrange e del poligono di Andøya a condizioni ancora da stabilire.
Art.
6
Comitato consultivo dei programmi (PAC)
Gli Stati membri partecipanti convengono di mantenere il Comitato consultivo dei programmi (qui di seguito denominato «PAC») composto di un rappresentante di ogni Stato membro partecipante, al quale possono aggiungersi, in occasione delle riunioni del PAC, esperti designati secondo i bisogni. Un rappresentante del direttore generale dell’ESA può assistere alle sedute. La presidenza del PAC, rinnovata a scadenze biennali, è assicurata a turno da rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Il PAC ha il compito di esaminare i punti seguenti e di fornire consulenza ai gestori delle basi di lancio in tali ambiti:
- programmi di lancio annuali e questioni di priorità corrispondenti;
- direttive concernenti la procedura per le domande d’utilizzazione delle basi di lancio;
- prezzi calcolati agli utenti secondo l’articolo 3 paragrafo 4 lettera b;
- piani per il miglioramento delle basi di lancio;
- qualunque questione sottopostagli concernente l’armonizzazione delle attività con razzi sonda e palloni stratosferici nelle basi di lancio;
- prescrizioni di sicurezza applicabili alle basi di lancio;
- mansioni della segreteria del PAC; e
- proposte di emendamento degli allegati.
La Svezia e la Norvegia s’impegnano a fornire annualmente al PAC un resoconto delle entrate menzionate nell’articolo 3 paragrafo 4 lettera b, suddivise per campagna di lancio, dei contributi menzionati nell’articolo 4 paragrafo 2, delle tasse di operazione di cui all’articolo 5 paragrafo 2 e delle spese corrispondenti per quanto concerne rispettivamente Esrange e il poligono di Andøya.
Il PAC offre consulenza ogni anno agli Stati membri partecipanti in merito al bilancio preventivo dell’EASP.
Art.
7
Ruolo dell’Agenzia spaziale europea
L’ESA assiste gli Stati membri partecipanti nell’attuazione dell’Accordo fornendo loro, su richiesta, segnatamente:
- pareri scientifici di carattere generale sugli obiettivi delle basi di lancio, in funzione delle esperienze precedenti;
- prestazioni e materiali amministrativi, nonché consulenza giuridica e di altro genere; e
- a scadenze biennali l’organizzazione di un simposio sui razzi sonda e sui palloni stratosferici.
Il PAC dispone di una segreteria, situata nei locali del Centro europeo di ricerca e di tecnologie spaziali (ESTEC). I compiti di segretariato sono svolti da membri del personale dell’ESA.
Le funzioni della segreteria del PAC sono specificate dettagliatamente nell’allegato IV.
I costi per le attività del PAC e della sua segreteria sono rimborsati all’ESA dagli Stati membri partecipanti contemporaneamente al pagamento dei propri contributi ai costi di manutenzione di base conformemente all’allegato III sezione 2.
Art.
8
Responsabilità internazionali - Assicurazione e risarcimento
Responsabilità internazionali
- Ciascun Partecipante interessato risarcisce la Svezia o la Norvegia per qualsiasi azione promossa nei loro confronti in base al diritto internazionale, in ragione delle responsabilità da loro assunte, concernente l’esecuzione di una campagna di lancio di razzi sonda o di palloni stratosferici lanciata dal partecipante in questione. Se diversi Partecipanti conducono congiuntamente una campagna di lancio di razzi sonda o di palloni stratosferici, le attività di tale campagna sono attribuite al Partecipante i cui giorni operativi corrispondono all’utilizzazione effettiva della base di lancio. Quest’ultimo è considerato il solo responsabile nei confronti della Svezia o della Norvegia per il risarcimento da versare in virtù del presente Accordo, a prescindere da qualsiasi accordo sulla ripartizione dei costi di tale risarcimento tra i Partecipanti interessati.
- Qualora sia promossa un’azione nei confronti della Svezia o della Norvegia ai sensi della lettera a, la Svezia o la Norvegia deve informarne tutte le Parti al presente Accordo. Il Partecipante interessato ha il diritto di unirsi alla Svezia o alla Norvegia per respingere tale rivendicazione. L’ESA non è in alcun caso ritenuta responsabile per i danni che derivano dall’applicazione del presente Accordo.
Polizze assicurative
- Al fine di garantire la propria responsabilità civile per qualsiasi danno fisico o materiale risultante dai lanci di razzi sonda o di palloni stratosferici, come pure dal trasporto o dall’immagazzinamento ai fini dei lanci, gli Stati membri partecipanti provvedono a stipulare una copertura assicurativa secondo la lettera b.
- La polizza assicurativa è stipulata con una compagnia d’assicurazioni autorizzata conformemente alla legislazione dello Spazio economico europeo. Le disposizioni contrattuali sono stabilite dopo consultazione con la Svezia o la Norvegia, rispettivamente. La polizza assicurativa deve prevedere che chiunque abbia subito un danno fisico o materiale abbia il diritto di promuovere un’azione per il risarcimento direttamente nei confronti dell’assicuratore.
- Sia la Svezia sia la Norvegia stipulano, qualora siano sollecitate in tal senso e ciò sia possibile, una polizza assicurativa adeguata in nome di uno o di più Partecipanti, rimanendo inteso che i Partecipanti rimborsano allo Stato interessato i premi versati.
- L’ESA assiste gli Stati membri partecipanti per quanto concerne la stipulazione di tali polizze e fornisce consulenza giuridica al fine di garantire l’osservanza del presente paragrafo.
Art.
9
Entrata in vigore, durata e risoluzione
Gli Stati membri partecipanti esprimono il loro consenso a essere vincolati al presente Accordo sia mediante la firma definitiva senza alcuna riserva sia, in caso di firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, mediante notifica della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione del presente Accordo indirizzata al depositario dallo Stato membro partecipante interessato. Sempreché almeno quattro Stati membri partecipanti e l’ESA abbiano notificato il loro consenso conformemente al primo periodo, l’Accordo entra in vigore il giorno della ricezione, da parte del depositario, del consenso dell’ultima di tali Parti. Per ogni altro Stato membro partecipante, entra in vigore il giorno in cui lo stesso notifica il suo consenso al depositario. Qualora almeno quattro Stati membri partecipanti e l’ESA abbiano notificato al depositario il loro consenso, l’Accordo si applica a partire dal 1° gennaio 2006 alle Parti che in precedenza hanno notificato il loro consenso al depositario secondo il primo periodo. Per ogni altro Stato membro partecipante, queste disposizioni si applicano il giorno in cui quest’ultimo ha notificato il suo consenso al depositario. Il presente Accordo rimane in vigore fino al 31 dicembre 2010 e sarà prorogato tacitamente di cinque anni finché gli Stati membri partecipanti decideranno di denunciarlo conformemente al paragrafo 3.
Dopo un primo quinquennio o un ulteriore quinquennio secondo il paragrafo 1, ogni Stato membro partecipante potrà sospendere la propria partecipazione al presente Accordo, senza spese supplementari, indirizzando una notifica scritta al depositario almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.
Ogni Stato membro partecipante che intenda denunciare il presente Accordo per la scadenza del primo quinquennio o di un quinquennio successivo secondo il paragrafo 1 ne dà notifica scritta al depositario dell’Accordo EASP riveduto. Il depositario provvederà a informarne gli altri firmatari. Gli Stati membri partecipanti decideranno con una maggioranza di due terzi sulla data di cessazione dell’Accordo e sulle disposizioni pertinenti.
Art.
10
Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato su richiesta di uno degli Stati membri partecipanti o dell’ESA.
Le modifiche entreranno in vigore il giorno in cui il depositario riceverà l’ultima notifica del consenso di una delle Parti a essere vincolata dalla modifica in questione.
Le prestazioni di servizi, le spese, i rimborsi e i contributi menzionati nell’articolo 4 paragrafi 2 e 3 e negli allegati possono essere riveduti mediante decisione unanime del PAC.
Art.
11
Nuove Parti
Gli Stati membri dell’ESA possono diventare Parte al presente Accordo, non appena quest’ultimo sarà entrato in vigore, a condizione che:
- gli altri Stati parte all’Accordo vi acconsentano, e che
- lo Stato interessato depositi uno strumento di adesione presso il depositario.
Art.
12
Allegati
Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente Accordo.
Art.
13
Composizione delle controversie
Qualunque controversia tra due o più Stati membri partecipanti, o fra taluni di essi e l’ESA, circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo che non possa essere risolta in via amichevole sarà sottoposta, su richiesta di un litisconsorte, a un arbitro unico, nominato dal presidente della Corte internazionale di giustizia. L’arbitro non dev’essere cittadino di uno Stato coinvolto nella controversia.
Le Parti al presente Accordo non coinvolte nella controversia ne sono informate in tempo utile e hanno facoltà di partecipare alla procedura.
Art.
14
Registrazione dell’Accordo
Il Governo francese provvede a registrare il presente Accordo, non appena esso sia entrato in vigore, presso il Segretariato delle Nazioni Unite.
Art.
15
Depositario
Il Governo della Repubblica Francese, depositario del presente Accordo EASP riveduto, notifica agli Stati membri dell’ESA ogni firma, ratifica, adesione e approvazione, nonché la data dell’entrata in vigore del presente Accordo e le sue modifiche.
In inglese e francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri partecipanti e all’ESA.
Allegati I–IV
Descrizione delle prestazioni offerte a Esrange (Allegato I) e nel poligono di Andøya (Allegato II), delle tasse e dei costi (Allegato III), nonché dei compiti della segreteria ESA/PAC (Allegato IV).
Allegato III
1. Tasse di operazione
Conformemente all’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo EASP riveduto, gli Stati membri partecipanti versano una partecipazione per ogni giorno della campagna di lancio. Per entrambe le basi di lancio la tassa applicata nel 2004 per ogni giorno di campagna ammonta a 3990 euro, alle condizioni economiche del 2004. La tassa di operazione viene aggiornata secondo le modalità enunciate nella sezione 3.
Anno 2004:
1.1 Campagne di lancio di razzi telecomandati
Il razzo Maxus è un esempio di razzo telecomandato appartenente a questa categoria.
Tariffa: secondo il preventivo.
1.2 Grandi campagne di lancio di razzi
Campagne di lancio di razzi equipaggiati che richiedono la telemisura, la localizzazione e un’assistenza permanente a livello di esercizio e di operazioni. Texus, Maser e MIDAS sono esempi di grandi campagne di lancio di razzi.
Tariffa: tassa d’utilizzazione completa.
1.3 Piccole campagne di lancio di razzi
Campagne di lancio di razzi che richiedono un’assistenza a livello di esercizio e di operazioni soltanto limitata, quale una campagna di lancio di razzi meteorologici. Fabbisogno limitato o inesistente di strumenti scientifici al suolo. Rientrano in questa categoria, per esempio, le campagne di lancio con carichi utili formati da sfere cadenti e nuvole stratiformi.
Tariffa: secondo il preventivo, fino alla metà della tassa d’utilizzazione completa.
1.4 Grandi campagne di lancio di palloni
Campagne di lancio di palloni con carichi utili e fasi di volo complessi che richiedono un’assistenza permanente a livello di esercizio e di operazioni, nonché un’infrastruttura adeguata. In questo tipo di campagna, tutti i sistemi di fasi di volo sono forniti dal cliente.
Tariffa: la metà della tassa d’utilizzazione completa.
1.5 Piccole campagne di lancio di palloni
Tutti gli altri generi di campagne di lancio di palloni.
Tariffa: secondo il preventivo, fino alla metà della tassa d’utilizzazione completa.
2. Costi di manutenzione di base e costi di segreteria
Conformemente all’articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo EASP riveduto, gli Stati membri partecipanti versano un contributo ai costi di manutenzione di base annui e ai costi per la segreteria ESA/PAC. I costi di manutenzione di base e i costi di segreteria alle condizioni economiche del 2004 sono elencati qui di seguito. Essi sono aggiornati secondo le modalità enunciate nella sezione 3.
3. Aggiornamento dei contributi ai costi di manutenzione
di base, ai costi di segreteria, nonché delle tasse di operazione
In seguito all’adozione della risoluzione ESA/C/CXLIV/Ris. 2, in occasione della seduta del Consiglio del 14 e 15 dicembre 1999, i bilanci preventivi sono stabiliti alle condizioni economiche dell’anno in cui si svolgono le operazioni.
I principi di aggiornamento dei bilanci applicati alle attività obbligatorie dell’ESA si applicano anche al progetto speciale Esrange e Andøya; viene dunque utilizzato l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) della zona euro, pubblicato da Eurostat annualmente il 1° gennaio. Il bilancio preventivo sarà aggiornato annualmente in base all’IPCA. Per il calcolo dei valori annuali sono determinanti le cifre relative al mese di novembre di due anni prima (per l’anno 2006, si utilizzeranno le cifre del novembre 2004).
Le due basi di lancio inviano annualmente alla sede dell’ESA una ricapitolazione delle spese reali e delle entrate relative all’anno precedente, corredata di una ripartizione a seconda della campagna. La ricapitolazione delle spese è presentata anche al PAC. Le cifre concernenti le spese sono ripartite in quattro categorie, ossia le spese per il personale, le spese correnti, quelle per gli impianti e le spese relative agli investimenti. Ogni categoria è inoltre accompagnata da una nota esplicativa. I dati relativi alle spese reali servono da base per la ripartizione nelle quattro categorie all’inizio dell’anno successivo, in funzione delle nuove cifre emerse dal bilancio preventivo. Le nuove cifre del bilancio preventivo sono preparate dall’ESA tenendo conto dell’IPCA dell’anno in corso.
Le autorità amministrative delle basi di lancio sono autorizzate a modificare le percentuali attribuite alle diverse categorie di spese nel corso dell’esercizio.
In sintonia con il capitolo II articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento finanziario (ESA/C(2004)3), il PAC e il Comitato amministrativo e finanziario sono invitati a raccomandare agli Stati membri partecipanti di approvare, in occasione di una seduta del Consiglio, il progetto di bilancio preventivo per l’anno successivo.