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0.425.41

Accordo tra taluni Stati membri dell’Organizzazione europea di ricerche spaziali e l’ente medesimo, concernente l’esecuzione d’un programma di satellite meteorologico Conchiuso a Neuilly‑sur‑Seine il 12 luglio 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1975 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1975

RU 1975 2063; FF 1974 1901

Traduzione

(Stato 1° aprile 1983)

Preambolo

I Governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «Partecipanti»), in quanto Governi di Stati partecipi della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di ricerche spaziali 1 ) aperta alla firma in Parigi il 14 giugno 1962 (qui di seguito denominata «Convenzione»),

e

l’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (qui di seguito denominata «Organizzazione»),

Considerate le finalità definite dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale nonché dal Consiglio Internazionale delle Unioni scientifiche per lo sviluppo della meteorologia, nell’ambito della «Veille Météorologique Mondiale» e del GARP «Recherche sur l’Atmosphère Globale», intese a migliorare i servizi degli enti meteorologici tramite il coordinamento internazionale e l’impiego di tecniche d’avanguardia, e considerato l’interesse manifestato dagli enti meteorologici europei verso una partecipazione dell’Europa al raggiungimento di dette finalità,

Desiderosi , all’uopo, d’eseguire un programma europeo di concezione, sviluppo, costruzione, orbitazione, gestione e controllo di un satellite meteorologico preoperativo, nonché lo sviluppo e l’approntamento dei connessi impianti al suolo, ed inoltre di potenziare in Europa la tecnologia del settore,

Riconoscendo l’opportunità d’impiegare con la massima efficacia le risorse disponibili, segnatamente l’esperienza acquisita in Europa nel campo dei satelliti meteorologici, nonché richiamandosi, in special modo, all’offerta fatta dal Governo francese nella 39esima Sessione del Consiglio dell’Organizzazione,

Vista la dichiarazione data, il 9 maggio 1972, dai rappresentanti dei Governi precitati al Consiglio dell’Organizzazione,

Vista la risoluzione del Consiglio dell’Organizzazione, nella sua 47esima Sessione, concernente l’accettazione della domanda d’eseguire il presente programma nel quadro dell’Organizzazione medesima,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I Partecipanti avviano un programma per la concezione, lo sviluppo, la costruzione, l’orbitazione, la gestione e il controllo di un satellite meteorologico preoperativo (Meteosat), nonché per lo sviluppo e l’approntamento dei connessi impianti al suolo, quali definiti nell’Allegato A.

Art. 2

L’Organizzazione, applicando l’articolo VIII della Convenzione 2 , realizza il programma, menzionato nell’articolo 1, giusta il calendario e i disposti dell’Allegato A.

Per l’esecuzione del programma, l’Organizzazione impiega i risultati degli studi previamente condotti nel quadro del programma nazionale francese, taluni mezzi e specialisti forniti dal Centro nazionale francese di studi spaziali (qui di seguito denominato «CNES»). Le condizioni ed i modi giusta i quali il CNES apporta il proprio concorso, e giusta i quali l’Organizzazione ne usa, sono determinati da un Accordo stipulando tra l’Organizzazione e il CNES.

Art. 3

Un Consiglio direttivo, composto dei rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilità del programma e prende le relative decisioni, giusta di disposti del presente Accordo.

Per i problemi concernenti più di un programma dell’Organizzazione, il Consiglio direttivo funge da organo consultivo del Consiglio dell’Organizzazione, e ad esso presenta le raccomandazioni necessarie.

Il Consiglio direttivo è parimente incaricato d’annodare stretti vincoli con gli enti meteorologici nazionali ed internazionali, nonché di definire le norme di impiego del sistema.

Il Consiglio direttivo può istituire gli organi consultivi che ritenga necessari per garantire la buona esecuzione del programma.

Art. 4

Salva disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio direttivo, di cui in articolo 3, vanno prese conformemente al regolamento procedurale del Consiglio dell’Organizzazione, applicato mutatis mutandis.

Art. 5

Salva disposizione contraria del presente Accordo, l’Organizzazione attua il programma in conformità con le sue vigenti norme e procedure. Essa consulta il CNES, in quanto occorra, per i settori nei quali una cooperazione è prevista dall’Accordo, di cui nel paragrafo 2 dell’articolo 2 del presente testo.

Art. 6

Le spese connesse con l’esecuzione del programma, conforme al presente Accordo, da parte dell’Organizzazione, sono sopportate dai Partecipanti giusta i disposti analitici recati nell’allegato B ed entro i limiti di un involucro finanziario globale di 115 milioni di unità di conto (indice dei prezzi di metà 1971).

I preventivi annui concernenti il programma vanno approvati, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio direttivo nell’ambito dell’involucro finanziario, quale menzionato nel paragrafo 1 del presente articolo oppure quale ritoccato giusta l’articolo 7.

Art. 7

Onde consentire, in caso di variazione dei prezzi, il ridimensionamento dell’involucro di cui nel precedente articolo, i Partecipanti convengono d’applicare la procedura vigente nell’Organizzazione.

Qualora l’involucro finanziario fosse riveduto per motivi diversi da una variazione dei prezzi, divengono applicabili i disposti seguenti:

  1. se i sorpassi cumulativi, a programma eseguito, non superano il 20 % dell’involucro definito nel paragrafo 1 dell’articolo 6, il Consiglio direttivo stabilisce le spese aggiuntive con la maggioranza dei due terzi;
  2. se i sorpassi cumulativi, a programma eseguito, superano il 20 % del detto involucro, i Partecipanti che lo desiderano possono recedere dal programma, con riserva dei disposti dell’articolo 17. Quelli che invece intendono proseguire si consultano e stabiliscono le modalità della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio dell’Organizzazione che, ove occorra, prende le necessarie decisioni.

Art. 8

I diritti di proprietà intellettuale e l’accesso alle informazioni tecniche, derivanti dall’esecuzione del programma, sono riservati ai Partecipanti: l’Organizzazione ha tuttavia la facoltà di utilizzarli gratuitamente per l’insieme delle proprie attività.

Art. 9

Per l’esecuzione del programma, i Partecipanti autorizzano l’Organizzazione a stipulare i contratti necessari, giusta le sue proprie normative e procedure. Essi precisano comunque che, nella stipulazione, va quanto possibile favorita l’esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, considerate le decisioni del Consiglio dell’Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione delle commesse.

Le somme versate dall’Organizzazione al CNES, in risarcimento delle spese concernenti il personale messo a disposizione o gli esperimenti da esso eseguiti, sono considerate nel calcolo della quota della Francia per quanto concerne la ripartizione geografica dei contratti dell’Organizzazione.

Art. 10

L’Organizzazione, operante per conto dei Partecipanti, diviene proprietaria del satellite realizzato nel quadro del programma, nonché degli impianti e delle attrezzature acquistati, sino alla fine della fase preoperativa inclusa, in vista dell’esecuzione.

Art. 11

I Partecipanti indennizzano l’Organizzazione per ogni suo obbligo connesso con la sua responsabilità internazionale, derivante dall’esecuzione del programma.

Ogni risarcimento di danno ricevuto dall’Organizzazione nel quadro del programma, va accreditato ai preventivi annui, menzionati nel paragrafo 2 dell’articolo 6.

Art. 12

Qualunque vertenza tra due o più Partecipanti, o tra taluni di essi e l’Organizzazione, circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo, non composta bonalmente, verrà sottoposta, su domanda di un litisconsorte, a un arbitro unico, nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. L’arbitro non potrà essere cittadino di uno Stato in lite.

I Partecipanti estranei alla lite potranno intervenirvi. Il lodo sarà comunque vincolante per tutti i Partecipanti e per l’Organizzazione, indipendentemente dall’intervento.

Art. 13

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Partecipanti fino al 30 settembre 1972.

Gli Stati divengono partecipi dell’Accordo:

  1. sia mediante firma senza riserva di ratifica o d’approvazione;
  2. sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione presso il Governo francese, qualora l’Accordo sia stato firmato con relativa riserva.

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena firmato dall’Organizzazione e non appena gli Stati, i cui contributi giusta l’allegato B raggiungono i due terzi del totale, siano divenuti partecipi dell’Accordo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Ai fini del presente articolo, il deposito d’una dichiarazione dell’intenzione d’applicare provvisoriamente l’Accordo, e d’ottenerne quanto prima la ratifica o l’approvazione, sarà considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione.

Il Governo di uno Stato membro dell’Organizzazione che non abbia firmato l’Accordo il 30 settembre 1972, può farsi partecipe del medesimo, dopo l’entrata in vigore, purché gli altri Partecipanti diano il loro consenso. Il Governo interessato deve allora depositare uno strumento d’adesione presso il Governo francese.

Se il Consiglio direttivo non decide altrimenti all’unanimità, un Governo che si fa partecipe dell’Accordo dopo l’entrata in vigore del medesimo deve versare un contributo pari a quello che avrebbe versato qualora avesse partecipato all’Accordo a contare dalla sua entrata in vigore; detto contributo è accreditato agli altri Partecipanti, nel preventivo del programma, proporzionalmente ai loro contributi rispettivi.

Art. 14

Il Governo di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione può presentare al Consiglio della medesima domanda d’adesione al programma; il Consiglio decide all’unanimità in una con il Consiglio direttivo il quale, pure all’unanimità, stabilisce le condizioni d’adesione.

Art. 15

L’Organizzazione notifica ai Partecipanti, consultato il Consiglio direttivo, il compimento del programma giusta le disposizioni del presente Accordo; questo decade allorché la predetta notificazione è ricevuta.

Art. 16

I Partecipanti possono decidere di cessare l’esecuzione del programma ad una maggioranza dei due terzi rappresentante i due terzi almeno dei contributi.

Art. 17

Un Partecipante, se desidera recedere dal programma giusta il paragrafo 2 (b) dell’articolo 7, notifica il suo recesso all’Organizzazione. li recesso prende effetto il giorno della notifica, con riserva delle disposizioni che seguono:

  1. il Partecipante che recede è tenuto a pagare, secondo le modalità convenute, l’ammontare dei propri contributi sul preventivo annuale in corso;
  2. il Partecipante che recede resta tenuto d’onorare i crediti di pagamento, corrispondenti ai crediti d’impegno approvati e utilizzati al momento della notifica del recesso;
  3. il Partecipante che recede rimane membro del Consiglio direttivo sino a compimento dei suoi obblighi in (a) e (b) qui innanzi. Esso ha diritto di voto solo sulle questioni direttamente connesse con questi obblighi.

Il Partecipante che recede conserva i diritti acquisiti sino al giorno in cui il recesso prende effetto. Per le azioni e le realizzazioni decise dopo il recesso, nessun diritto o obbligo relativo al recedente può nascere dalla parte del programma alla quale esso più non contribuisce, tranne ove sia stato altrimenti convenuto tra esso e gli altri Partecipanti. 1 disposti dell’articolo XVII della Convenzione 3 dell’Organizzazione si applicano mutatis mutandis.

Se uno Stato impartecipe dell’Organizzazione, dopo aver aderito al programma in virtù dell’articolo 14, ne recede, i disposti del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

Art. 18

Gli allegati A e B del presente Accordo ne formano parte integrante.

Art. 19

Il presente Accordo può essere emendato a domanda di uno o più Partecipanti oppure a domanda dell’Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore allorché tutte le Parti ne hanno notificato l’accettazione al Governo depositario.

Gli allegati del presente Accordo possono essere emendati dal Consiglio direttivo del programma, conformemente ai disposti recati nelle loro clausole di revisione.

Art. 20

Il Governo della Repubblica francese, non appena entrato in vigore l’Accordo, lo farà registrare presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta.

Art. 21

Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo e notificherà, ai Partecipanti e all’Organizzazione, la data dell’entrata in vigore del medesimo e dei suoi emendamenti, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, d’approvazione, d’adesione e d’applicazione provvisoria.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Neuilly‑sur‑Seine, questo dodici luglio millenovecentosettantadue, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facendo parimente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e dell’Organizzazione.

(Seguono le firme)

Allegato A

1. Obiettivi del programma di satellite meteorologico europeo

Il programma provvede alla concezione, allo sviluppo, alla costruzione, all’orbitazione, alla gestione e al controllo di un satellite meteorologico geostazionario (Meteosat), nonché allo sviluppo e all’approntamento dei relativi impianti al suolo. Il sistema deve costituire un contributo dell’Europa al programma di ricerche sull’atmosfera globale (GARP) e alla Veille Météorologique Mondiale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale; esso deve soddisfare i bisogni propri della comunità meteorologica europea in materia di mezzi spaziali.

2. Descrizione del programma

Il programma sotteso al presente Accordo si divide in due parti corrispondenti al settore spaziale e al settore terrestre.

2.1 Settore spaziale

Questa parte del programma comporta i seguenti elementi fondamentali:

  1. sviluppo di un satellite geostazionario il quale assicuri:–una missione d’osservazione per presa d’immagini nelle bande infrarosse e visibili dello spettro elettromagnetico;–una missione di diffusione di queste immagini verso gli utenti;–una missione di raccolta di dati provenienti da stazioni automatiche, compresa, qualora sia giustificata, l’interrogazione delle stazioni stesse;
  2. la realizzazione di due unità di volo di questo satellite e di un gioco di pezzi di ricambio;
  3. il lancio di un’unità di volo la cui posizione sull’orbita geostazionaria sarà determinata dal Consiglio direttivo del programma.

2.2 Settore terrestre

Questa parte del programma è costituita da4*:

  1. la realizzazione di attrezzature al suolo comprendenti:(i)una Stazione d’acquisizione dei dati, di telecomando e di posizionatura (DATTS),(ii)un Centro di Controllo delle Operazioni (OCC),(iii)un Centro di referenziatura e di formalizzazione dei dati (DRCC),(iv)un Centro di estrazione delle informazioni meteorologiche (MIEC),(v)un Terminale meteorologico (MT),(vi)l’attuazione di un prototipo e d’un inserto di fabbricazione di una Stazione primaria d’impiego dei dati (PDUS) e d’una Stazione secondaria d’impiego dei dati (SDUS),(vii)la realizzazione in prototipo di attrezzature di connessione delle piattaforme di raccolta di dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un inserto di fabbricazione di queste attrezzature.
  2. L’insieme delle attrezzature definite nei punti (i) ‑ (iv), qui sopra, sarà designato con il nome di Impianti al Suolo Meteosat (GFM);
  3. la preparazione del software per l’utilizzazione degli impianti al suolo;
  4. 5 l’approntamento delle interfacce tra i differenti impianti del settore terrestre (DATTS, OCC, DRCC, MIEC, MT, PDUS e SDUS) e il rodaggio del corrispondente sistema.
  5. La parte concernente il settore terrestre non comprende:–la connessione del Terminale meteorologico (MT) con i Centri meteorologici (MQ,–le spese di funzionamento del settore terrestre (personale, locazione, beni fungibili) per la fase di esercizio dopo il lancio del satellite e la verifica del buon funzionamento dell’insieme del sistema.
  6. la preparazione del software per il Centro di estrazione d’informazioni meteorologiche (MIEC) comprendente lo sviluppo e le prove preoperative del software necessario per l’esecuzione dei compiti del MIEC; sviluppando questo software deve essere tenuto conto dell’impiego possibile dei programmi e sottoprogrammi sviluppati precedentemente per lavori similari. Questi lavori cessano sei mesi dopo il lancio del satellite.

3. Calendario

Il calendario indicativo per il programma si articola come segue:

  1. avvio della fase competitiva di definizione del progetto (PDP): dicembre 1972;
  2. lancio del satellite: fine 1976.

4. Clausola di revisione

1 disposti del presente Allegato possono essere riveduti tramite unanime decisione del Consiglio direttivo del programma.

Terminologia applicabile alle attrezzature al suolo

Termine

SIGLA

Funzioni principali

(1)

Impianti al suolo
Meteosat

GFM

Comprende le funzioni (2) a (5)

(2)

Stazione d’acquisizione dei dati, di telecomando e posizionatura

DATTS

Acquisizione dei dati (di meteorologia e di evoluzione)
Telecomando
Posizionatura

(3)

Centro di controllo delle operazioni

OCC

Controllo del veicolo spaziale e delle sue operazioni

(4)

Centro di referenziatura e di formalizzazione dei dati

DRCC

Defasatura dei dati radiometrici
Quadrettatura e annotazioni
Calcoli d’orbita e d’assetto
Formalizzazione definitiva
Dati immagine

  1. Rettifica
  2. Cambio di proiezione
  3. Trasformazione in informazione

(5)

Centro di estrazione d’informazioni

MIEC

Estrazione di informazioni
meteorologiche

  1. Temperatura della superficie
    oceanica
  2. Campo dei venti
  3. Analisi delle nubi (copertura
    e quota dei dossi)
  4. Bilancio delle radiazioni
  5. Formalizzazione definitiva
  6. Gestione dei dati provenienti dalle piattaforme di rilevamento

(6)

Terminale
meteorologico

MT

Attrezzatura necessaria al GFM per assicurare l’interfaccia con la
connessione al sistema globale di telecomunicazioni (GTS) della Veille Météorologique Mondiale (VMM)

(7)

Centro meteorologico

MC

Analisi meteorologica da parte degli utenti

(8)

Stazione primaria di impiego dei dati

PDUS

Ricezione e visualizzazione dei dati immagine con piena risoluzione sotto forma digitale

Ricezione delle trasmissioni standard APT (sotto forma analogica)

(9)

Stazione secondaria d’impiego dei dati

SDUS

Ricezione e visualizzazione delle
trasmissioni standard APT
(sotto forma analogica)

(10)

Piattaforma di raccolta dei dati

DCP

Raccolta di dati meteorologici
e di dati connessi

Allegato B

1. Costo del programma

L’involucro finanziario globale di 115 milioni di unità di conto stabilito nel paragrafo 1 dell’articolo 6 del presente Accordo è fondato sulle cifre approssimative che seguono:

  1. le spese dirette per il programma nel periodo 1972–1979 sono valutate come seguono e ascritte, in via indicativa, agli elementi seguenti:

(In milioni
di unità di conto
all’indice dei prezzi
di metà 1971)

  1. Fase di definizione (PDP)

3

  1. Sviluppo del satellite e realizzazione di due unità di volo nonché di un gioco di pezzi di ricambio

53

  1. Lancio di un satellite (vettore Thor‑Delta)

8

  1. Attrezzature al suolo comprendenti:–realizzazione e approntamento di Impianti al suolo Meteosat (GFM) includenti una Stazione d’acquisizione dei dati, di posizionatura e di telecomando, un Centro di
    controllo operativo, un Centro di referenziatura e di formalizzazione dei dati e un Centro di estrazione di informazioni meteorologiche nonché un terminale meteorologico,–la realizzazione di un prototipo e di un inserto di fabbricazione di una Stazione primaria d’impiego dei dati e d’una Stazione secondaria analoga,–la realizzazione di attrezzature prototipe di connessioni delle piattaforme di raccolta dei dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un inserto di fabbricazione di queste attrezzature,–la preparazione del software per l’esercizio degli impianti al suolo (escluso il Centro d’estrazione d’informazioni meteorologiche

14

  1. Margine di imprevisti tecnici

6

  1. Spese dirette interne dell’Organizzazione (personale, funzionamento, impianti)

6

Totale

90*

  1. Queste spese non comprendono quelle di funzionamento del settore terrestre (personale, pigioni, beni fungibili) per la fase operativa successiva al lancio.
  1. Le spese indirette, vale a dire la quotaparte del programma sulle spese comuni, e quelle di sostegno dell’Organizzazione dipendono dall’ampiezza del programma globale dell’Organizzazione; questa quotaparte è attualmente valutata in 22,8 MUC.

2. Scala dei contributi

Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall’esecuzione, conforme all’Accordo, del programma da parte dell’Organizzazione, in base alla scala di contributi che segue:

Stati

Quotaparte
die contributo
%

Repubblica Federale di Germania

25,66

Belgio

4,06

Danimarca

2,41

Francia

23,70

Italia

15,07

Regno Unito

20,60

Svezia

5,02

Svizzera

3,48

Totale

100,00

3. Rapporto dell’Organizzazione sulla situazione finanziaria
e contrattuale

Il Direttore generale dell’Organizzazione impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d’avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle sollecitazioni di contributi, le spese assunte e le ultime valutazioni dei costi circa il compimento del programma, conformemente alle disposizioni pertinenti del Regolamento Finanziario dell’Organizzazione relative ai conti (Titolo III, Sezione VI del Regolamento Finanziario) e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell’Organizzazione per quanto attiene ai rapporti periodici che gli devono essere presentati (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).

4. Norme finanziarie da osservare

Le spese dirette derivanti dall’esecuzione del programma da parte dell’Organizzazione, secondo i termini del presente Accordo, sono ascritte a un conto d’impiego «programma», aperto e gestito dall’Organizzazione giusta le pertinenti disposizioni del Regolamento Finanziario. La quotaparte del programma sulle spese comuni e sulle spese di sostegno dell’Organizzazione è stabilita ed ascritta al conto d’impiego «programma» conformemente ai principi e alle procedure adottate in materia dall’Organizzazione stessa.

5. Clausola di revisione

I disposti dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere riveduti mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. 1 disposti dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi.

Campo d’applicazione dell’accordo il l° luglio 1980

Stati partecipanti

Ratificazione Firma senza riserva di
ratificazione (Fi)

Entrata in vigore

Danimarca

29 settembre

1972 Fi

29 settembre

1972

Francia

24 luglio

1972 Fi

29 settembre

1972

Gran Bretagna

12 settembre

1972 Fi

29 settembre

1972

Italia

27 ottobre

1975

27 ottobre

1975

Rep. federale di Germania

29 settembre

1972 Fi

29 settembre

1972

Svezia

23 agosto

1973

23 agosto

1973

Svizzera

29 aprile

1975

29 aprile

1975

Organizzazione europea
di ricerche spaziali

24 luglio

1972 Fi

29 settembre

1972