Le disposizioni della Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis . Tuttavia in caso di contrasto fra le disposizioni della Convenzione e quelle del Protocollo quest’ultime sono poziori.
Gli Allegati al presente Protocollo ne sono parte integrante.
Il Protocollo può essere abrogato sia per decisione del Consiglio di direzione del programma, presa con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentanti almeno i due terzi dei contributi, sia nel caso in cui la gestione di Meteosat venga affidata a un organismo, interprete delle autorità meteorologiche europee, per decisione del Consiglio di direzione del programma, presa con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentanti in pari tempo almeno i due terzi dei contributi. Quest’ultima decisione riguarderà parimenti il trasferimento delle installazioni e degli impianti menzionati all’articolo 11.
Ogni Governo ha il diritto di recedere dal presente Protocollo entro il 31 marzo 1977, previa notificazione scritta all’Agenzia. Il Governo che intende avvalersi di questo diritto ne informa l’Agenzia almeno tre mesi prima dell’invio della notificazione. La denuncia ha effetto sei mesi dopo quest’ultima. Nel caso in cui uno o più Governi comunichino, prima del 1° gennaio 1977, l’intenzione di recedere dal Protocollo, gli altri Governi hanno parimente il diritto di recedere mediante notifica entro il 31 marzo 1977, senza dover rispettare il termine di preavviso di tre mesi.
Ove il Consiglio di direzione del programma constati, sulla base d’un rapporto dell’Agenzia, l’arresto a tempo indeterminato dell’insieme della missione di presa d’immagini di Meteosat, ogni Governo può recedere dal presente Protocollo, salva restando la notifica scritta al Governo depositario. Il recesso diviene effettivo tre mesi dopo quest’ultima. Il Governo recedente resta obbligato a finanziare la propria quota dei crediti di pagamento sui crediti d’impegno votati nel quadro del preventivo per l’esercizio corrente o per quelli precedenti.
Il presente Protocollo può essere prorogato per un nuovo periodo, mediante decisione unanime dei Governi, qualora il sistema Meteosat risulti, al termine della seconda fase, di soddisfacente funzionamento. Il Consiglio di direzione del programma prevede, in tal caso, i pertinenti provvedimenti finanziari.