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0.425.42

Protocollo concernente l’esercizio di un satellite meteorologico preoperativo Conchiuso a Neuilly‑sur‑Seine il 17 dicembre 1975 Emendato a Parigi il 24 ottobre 1980 Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1981 Entrato in vigore per la Svizzera il 16 marzo 1982

(Stato 5 novembre 1999)0.425.42Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

I Governi partecipi del presente Protocollo (detti in seguito «i Governi»),
e
l’Organizzazione europea per le ricerche spaziali che esercita la propria attività dal 31 marzo 1975 sotto il nome di Agenzia spaziale europea (detta in seguito «l’Agenzia»),

Ricordando la «Convenzione fra certi Stati membri dell’Organizzazione europea per le ricerche spaziali e l’Organizzazione europea per le ricerche spaziali concernente la realizzazione di un programma di satellite meteorologico» aperta alla firma a Neuilly‑sur‑Seine il 12 luglio 1972 3 e entrata in vigore il 29 settembre 1972, emendata dal Consiglio di direzione del programma il 29 marzo 1973 e l’11 marzo 1977 (in seguito detta «la Convenzione»);

Ricordando che la Convenzione ha come scopo la realizzazione per il tramite dell’Agenzia di un programma riguardante la progettazione, lo sviluppo, la costruzione, l’orbitazione, la gestione e il controllo di un satellite meteorologico preoperativo (detto in seguito «Meteosat»);

Ricordando che l’Agenzia ha ricevuto segnatamente il compito di verificare il buon funzionamento di Meteosat durante il periodo di sei mesi dopo la sua immissione in orbita;

Considerando l’obiettivo di affidare la gestione di un sistema operativo di meteorologia spaziale, composto di un settore spaziale e di un settore terrestre associato, ad un organismo che rappresenti le autorità meteorologiche europee;

Nel desiderio, tuttavia, di adottare, come lo ha proposto la Conferenza dei Direttori dei servizi meteorologici, le disposizioni atte ad evitare un’interruzione della gestione e del controllo di Meteosat durante la fase d’esercizio;

Vista la decisione del Consiglio dell’Organizzazione europea per le ricerche spaziali, presa il 14 marzo 1975 (ESRO/C/MIN/73, punto 5);

Visto l’articolo VIII della Convenzione per la creazione di un’Organizzazione europea per le ricerche spaziali, aperta alla firma a Parigi il 14 giugno 1962 4 ;

Vista la Convenzione per la creazione di un’Agenzia spaziale europea firmata il
30 maggio 1975 5 ;

Vista la decisione del Consiglio dell’Agenzia, sancita nella 42a sessione (ESA/ C/MIN/42 punto 3.4), di prorogare di un nuovo triennio il mandato dell’Agenzia;

Visti gli emendamenti proposti dal Consiglio direttivo del programma il 24 ottobre 1980 (ESA/PB‑MET/XIV/Res. (fin.)),

Convengono le disposizioni seguenti:

Art. 1

I Governi impostano l’esercizio del sistema Meteosat in due fasi: la prima d’una durata di due anni e mezzo iniziante sei mesi dopo la riuscita orbitazione della prima unità, la seconda d’una durata di tre anni iniziante alla fine della prima fase, purché i due terzi dei contributi al fabbisogno finanziario risultino, a tal momento, assicurati.

L’Agenzia esercita il sistema Meteosat, per conto dei Governi, in stretto contatto con le loro autorità meteorologiche, conformemente alle decisioni del Consiglio di direzione del programma. I compiti da realizzare, nonché i risultati previsti, sono descritti nell’allegato A. Le previste prestazioni dell’Agenzia potranno venir riesaminate, all’atto dell’adozione del preventivo annuo, nel quadro del corrispondente fabbisogno finanziario.

Art. 2

L’Agenzia assume la gestione e il controllo del sistema Meteosat.

Art. 3

Per l’esecuzione di determinate parti dei propri compiti l’Agenzia può chiedere la collaborazione di istituzioni e organismi di Stati membri dell’Agenzia.

Art. 4

I Governi dovranno fare in modo che la composizione della loro delegazione nazionale in seno al Consiglio di direzione del programma corrisponda al carattere meteorologico della fase d’esercizio.

Art. 5

Le spese derivanti all’Agenzia dall’esercizio del sistema Meteosat saranno assunte dai Governi, entro i limiti o, per la prima fase, di una copertura finanziaria di 14,15 milioni di unità di conto (livello dei prezzi a metà 1975) e, per la seconda fase, di 24 milioni di unità di conto (livello dei prezzi a metà 1979 e tassi di conversione del 1980).

I bilanci annuali concernenti ogni fase d’esercizio saranno approvati, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio di direzione del programma.

L’allegato B fissa le spese d’esercizio del sistema Meteosat e la scala dei contributi per ogni fase.

Art. 6

Nel fornire i servizi agli utenti, l’Agenzia ed i Governi vigilano affinché a nessuno di essi sia addossata responsabilità alcuna in caso di cattivo funzionamento o di interruzione del sistema.

Art. 7

L’Agenzia provvederà che il sistema Meteosat sia, per quanto possibile, coordinato con gli altri sistemi di satelliti meteorologici. A quest’uopo l’Agenzia porrà la massima cura a che i servizi meteorologici interessati siano adeguatamente rappresentati alle riunioni internazionali di coordinamento.

Art. 8

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Partecipanti alla Convenzione e all’Agenzia, dal 1° gennaio 1976 al 30 settembre 1976.

Gli Stati diventano parti del presente Protocollo in virtù delle procedure previste all’Articolo 13.2 della Convenzione.

Il Protocollo entra in vigore quando è stato firmato senza riserva di ratifica, oppure dopo il deposito degli istrumenti di ratifica o di approvazione da parte dell’Agenzia e degli Stati che partecipano con i due terzi dell’importo totale dei contributi menzionati nell’allegato B.

Uno Stato membro dell’Agenzia, parte della Convenzione, ma che non ha firmato il presente Protocollo durante il periodo menzionato al capoverso 1, può aderirvi dopo l’entrata in vigore giusta le pertinenti disposizioni dell’Articolo 13.5 della Convenzione.

Uno Stato membro dell’Agenzia che non è parte della Convenzione può parimenti aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore giusta le disposizioni di cui all’Articolo 13.5 della Convenzione. Il Consiglio di direzione del programma può, quale condizione d’adesione, chiedere segnatamente che lo Stato membro di cui si tratta versi un contributo agli investimenti fatti nell’ambito della Convenzione, fissandone l’importo. Il versamento è accreditato in proporzione della partecipazione alla Convenzione.

Uno Stato che non è membro dell’Agenzia e non partecipa alla Convenzione può far parte del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, in virtù della stessa procedura descritta all’Articolo 14 della Convenzione.

Art. 9

Le disposizioni della Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis . Tuttavia in caso di contrasto fra le disposizioni della Convenzione e quelle del Protocollo quest’ultime sono poziori.

Gli Allegati al presente Protocollo ne sono parte integrante.

Il Protocollo può essere abrogato sia per decisione del Consiglio di direzione del programma, presa con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentanti almeno i due terzi dei contributi, sia nel caso in cui la gestione di Meteosat venga affidata a un organismo, interprete delle autorità meteorologiche europee, per decisione del Consiglio di direzione del programma, presa con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentanti in pari tempo almeno i due terzi dei contributi. Quest’ultima decisione riguarderà parimenti il trasferimento delle installazioni e degli impianti menzionati all’articolo 11.

Ogni Governo ha il diritto di recedere dal presente Protocollo entro il 31 marzo 1977, previa notificazione scritta all’Agenzia. Il Governo che intende avvalersi di questo diritto ne informa l’Agenzia almeno tre mesi prima dell’invio della notificazione. La denuncia ha effetto sei mesi dopo quest’ultima. Nel caso in cui uno o più Governi comunichino, prima del 1° gennaio 1977, l’intenzione di recedere dal Protocollo, gli altri Governi hanno parimente il diritto di recedere mediante notifica entro il 31 marzo 1977, senza dover rispettare il termine di preavviso di tre mesi.

Ove il Consiglio di direzione del programma constati, sulla base d’un rapporto dell’Agenzia, l’arresto a tempo indeterminato dell’insieme della missione di presa d’immagini di Meteosat, ogni Governo può recedere dal presente Protocollo, salva restando la notifica scritta al Governo depositario. Il recesso diviene effettivo tre mesi dopo quest’ultima. Il Governo recedente resta obbligato a finanziare la propria quota dei crediti di pagamento sui crediti d’impegno votati nel quadro del preventivo per l’esercizio corrente o per quelli precedenti.

Il presente Protocollo può essere prorogato per un nuovo periodo, mediante decisione unanime dei Governi, qualora il sistema Meteosat risulti, al termine della seconda fase, di soddisfacente funzionamento. Il Consiglio di direzione del programma prevede, in tal caso, i pertinenti provvedimenti finanziari.

Art. 10

Ogni Governo ha il diritto di designare, sia all’atto della firma del presente Protocollo, sia successivamente, sia aderendovi, l’organismo meteorologico nazionale posto sotto la sua giurisdizione, incaricato di eseguirne le disposizioni. Questo organismo e l’Agenzia possono concludere all’uopo un accordo di collaborazione.

Art. 11

L’Agenzia è proprietaria, per conto dei Governi, delle installazioni e degli impianti acquistati al fine del presente Protocollo.

Art. 12

Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di direzione del programma, il 24 ottobre 1980, e menzionati nel Preambolo, prendono effetto il 24 novembre 1980.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Neuilly‑sur‑Seine, il diciassette dicembre milienovecentosettantacinque, nelle lingue tedesca, inglese e francese, ogni testo facendo ugualmente fede, in un unico esemplare originale depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che ne rilascia copia autenticata conforme a ognuno dei Governi e all’Agenzia.

(Seguono le firme)

Allegato Aal Protocollo concernente l’esercizio
di un satellite meteorologico preoperativo

I. Prima fase d’esercizio

1. Descrizione dei compiti dell’Agenzia

I compiti essenziali previsti all’Articolo 1.2 del Protocollo sono i seguenti:

  1. manutenzione delle installazioni del settore terrestre definite al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla Convenzione; ciò comprende la manutenzione e il perfezionamento del «Software»;
  2. esercizio di queste installazioni per seguire e controllare il satellite in orbita;
  3. analisi dei dati telemetrici del satellite e studio delle prestazioni del satellite in orbita; ottimalizzazione dell’esercizio;
  4. esercizio delle installazioni del settore terrestre per acquisire, elaborare e trasmettere i dati come esposto al punto 2 qui appresso;
  5. memorizzazione e richiamo dei dati raccolti da Meteosat come indicato al punto 1 a) qui appresso;
  6. mantenimento del collegamento con gli utenti.

2. Descrizione dei risultati

I risultati previsti giusta l’articolo 1.2 del Protocollo sono descritti qui appresso.

La qualità e la quantità dei dati da fornire durante la fase d’esercizio dipenderanno dalle prestazioni di tutto il sistema Meteosat. La lista seguente reca i dati ottenibili allorché il sistema funzioni in modo assolutamente conforme alle prescrizioni. Se le prestazioni sono insufficienti sin dall’inizio oppure dovessero subire un calo dopo un certo tempo, è possibile che non siano forniti tutti i dati della lista; l’Agenzia farà tuttavia del suo meglio per conseguire i risultati rispondenti alle possibilità del sistema.

  1. Ogni mezz’ora saranno ricevute immagini complete del disco visibile dal satellite; quelle dal canale infrarosso, continuamente, quelle del canale per lo spettro visibile durante il giorno e quelle del canale per la determinazione del tenore in vapore acqueo soltanto quando è inserito il rispettivo canale. Le immagini saranno elaborate per mezzo di un calcolatore onde compensare, per quanto possibile, le imperfezioni del sistema di radiometro. Queste immagini corrette («preelaborate») verranno memorizzate sotto forma digitale e fotografica e servono da fondamento per gli altri risultati elencati qui appresso.
  2. Le immagini verranno usate per stabilire la posizione apparente dei punti di riferimento e per determinare con questi elementi e con i dati telemetrici un modello della deformazione di ogni immagine che evidenzi gli scostamenti tra la situazione reale dei punti dell’immagine e quella che tali punti occuperebbero se il satellite avesse una posizione e un assetto ideali. I modelli di deformazione verranno memorizzati e potranno parimenti essere usati per l’ulteriore elaborazione delle immagini.
  3. È previsto che circa il 20 per cento dei dati d’immagine verranno «rettificati», ossia convertiti in una proiezione indipendente dalla posizione o dall’assetto del satellite. Questi dati rettificati potranno essere usati invece dei dati non rettificati per l’allestimento dei risultati del sistema.
  4. Una selezione di dati d’immagine, opportunamente preparati e annotati, sarà trasmessa via satellite. I procedimenti di selezione e di trasmissione dei dati saranno tanto flessibili da poter essere modificati secondo le esperienze e conformemente alle istruzioni del Consiglio di direzione del programma. La selezione iniziale comprende immagini digitali di tutto il disco ogni tre ore, immagini digitali e analogiche della zona Europa-Atlantico ogni mezz’ora ed immagini analogiche delle altre regioni (in segmenti) almeno ogni tre ore.
  5. Conformemente all’Accordo concluso fra l’Agenzia e le Autorità francesi, i dati dei satelliti SMS/GOES degli Stati Uniti (qualora siano disponibili) ricevuti a Lannion e adeguatamente trasformati, saranno trasmessi via Meteosat. Gli orari di trasmissione saranno flessibili, ma è prevista la trasmissione quotidiana di otto immagini digitali e di quindici immagini analogiche.
  6. Il programma quotidiano di trasmissione comprenderà parimenti circa trentadue documenti analogici WEFAX, basati sui dati elaborati provenienti da Meteosat (ad es.: altitudine limite delle nubi) oppure sui dati trasmessi dai servizi meteorologici sotto forma di carte.
  7. I dati d’immagine Meteosat verranno elaborati al Centro analitico delle informazioni meteorologiche per ottenere, ove possibile in ognuno dei circa 3000 segmenti d’immagine che coprono la zona posta nel campo visivo del satellite i risultati seguenti (le cifre fra parentesi riguardano la frequenza quotidiana di produzione di ogni risultato):–vento secondo il movimento delle nubi, al maggior numero di altitudini possibili (2);–temperatura della superficie del mare (2);–altitudine limite delle nubi (4);–analisi delle nubi (tipo di nubi e copertura) (4);–bilancio di radiazione (I);–umidità relativa (2).
  8. Questi risultati sono inseriti nella rete di telecomunicazioni della meteorologia mondiale (GTS) per il tramite del terminale meteorologico oppure trasmessi via satellite e verranno parimenti memorizzati.
  9. I dati trasmessi dalle piattaforme di raccolta dei dati (DCP) al satellite verranno ricevuti dalle installazioni terrestri Meteosat (GFM). Essi saranno elaborati, preparati, provvisti dei rifacimenti e messi a disposizione degli utenti come convenuto con l’ufficio competente per l’esercizio della DCP.
  10. Segnali di telecomando (interrogazioni) verranno trasmessi via satellite ai DCP, secondo le esigenze convenute dagli uffici competenti all’esercizio della DCP.

II. Seconda fase d’esercizio

1. Descrizione dei compiti dell’Agenzia

I compiti essenziali previsti all’articolo 1.2 del Protocollo sono i seguenti:

  1. manutenzione delle installazioni del settore terrestre definite al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla Convenzione; ciò comprende la manutenzione e il perfezionamento del «Software»;
  2. esercizio di queste installazioni per seguire e controllare il satellite in orbita;
  3. analisi dei dati telemetrici del satellite e studio delle prestazioni del satellite in orbita; ottimalizzazione dell’esercizio;
  4. esercizio delle installazioni del settore terrestre per acquisire, elaborare e trasmettere i dati del satellite orbitante come esposto al punto 2 qui appresso;
  5. memorizzazione e richiamo dei dati raccolti da Meteosat come indicato al punto 2 a) qui appresso;
  6. mantenimento del collegamento con gli utenti.

2. DDescrizione dei risultati

I risultati previsti giusta l’articolo 1.2 del Protocollo sono descritti qui appresso.

La qualità e la quantità dei dati da fornire durante l’esercizio Meteosat dipenderanno dalle prestazioni di tutto il sistema. La lista seguente reca i dati ottenibili allorché il sistema funzioni in modo assolutamente conforme alle prescrizioni. Se le prestazioni sono insufficienti sin dall’inizio oppure dovessero subire un calo dopo un certo tempo, è possibile che non siano forniti tutti i dati della lista; l’Agenzia farà tuttavia del suo meglio per conseguire i risultati rispondenti alle possibilità del sistema.

  1. Ogni mezz’ora saranno ricevute immagini complete del disco visibile dal satellite; quelle dal canale infrarosso, continuamente, quelle del canale per lo spettro visibile durante il giorno e quelle del canale per la determinazione del tenore in vapore acqueo soltanto quando è inserito il rispettivo canale. Le immagini saranno elaborate per mezzo di un calcolatore onde compensare, per quanto possibile, le imperfezioni del sistema di radiometro. Queste immagini corrette («preelaborate») verranno memorizzate sotto forma digitale durante 5 mesi almeno. Delle immagini fotografiche, riprese in otto zone orarie giornaliere, costituiranno la memoria a lungo termine. Verrà così assicurato un servizio di dati, comprendente:–copie dirette su nastro dei CCT memorizzati,–riproduzione per contatto delle fotografie memorizzate,–ingrandimenti selettivi di documenti fotografici,–bollettino d’immagini,–documentazione generale.
  2. Le immagini verranno usate per stabilire la posizione apparente dei punti di riferimento e per determinare con questi elementi e con i dati telemetrici un modello della deformazione di ogni immagine che evidenzi gli scostamenti tra la situazione reale dei punti dell’immagine e quella che tali punti occuperebbero se il satellite avesse una posizione e un assetto ideali. I modelli di deformazione verranno memorizzati e potranno parimenti essere usati per l’ulteriore elaborazione delle immagini.
  3. Sono previsti provvedimenti per la rettificazione delle immagini, vale a dire per la loro conversione in una proiezione indipendente dalla posizione o dall’assetto del satellite. Questi dati rettificati potranno essere usati invece dei dati non rettificati per l’allestimento dei risultati del sistema.
  4. Una selezione di dati d’immagine, opportunamente preparati e annotati, sarà trasmessa via satellite. I procedimenti di selezione e di trasmissione dei dati saranno tanto flessibili da poter essere modificati secondo le esperienze e conformemente alle istruzioni del Consiglio di direzione del programma. La selezione iniziale comprende immagini digitali di tutto il disco ogni tre ore, immagini digitali e analogiche della zona Europa‑Atlantico ogni mezz’ora ed immagini analogiche delle altre regioni (in segmenti) almeno ogni tre ore.
  5. Anche dati diversi dalle immagini verranno diffusi dal satellite. Essi includeranno documenti WEFAX, basati sui dati elaborati provenienti da Meteosat (ad es.: altitudine limite delle nubi) oppure sui dati trasmessi dai servizi meteorologici sotto forma di carte.
  6. I dati d’immagine Meteosat verranno elaborati al Centro analitico delle informazioni meteorologiche per ottenere, in ognuno dei circa 3000 segmenti d’immagine che coprono la zona posta nel campo visivo del satellite, stime quantitative dei dati meteorologici seguenti (le cifre fra parentesi riguardano la frequenza quotidiana di produzione di ogni risultato):–vento secondo il movimento delle nubi, al maggior numero di altitudini possibili (2);–temperatura della superficie del mare (2);–altitudine limite delle nubi (4);–analisi delle nubi (tipo di nubi e copertura) (2);–insieme dei dati climatici (I);–tenore in vapore acqueo (2).
  7. Questi risultati saranno memorizzati, poi messi a disposizione della comunità meteorologica in modo appropriato:–trasmissione al centro regionale di telecomunicazioni d’Offenbach affinché li diffonda mediante la rete di telecomunicazioni meteorologiche (GTS),–diffusione via satellite,–nastro magnetico,–documenti.
  8. I dati trasmessi dalle piattaforme di raccolta dei dati (DCP), ammessi nel sistema di raccolta Meteosat, verranno ricevuti dalle installazioni terrestri, elaborati, preparati e messi a disposizione degli utenti.
  9. Segnali di telecomando (interrogazioni) verranno trasmessi via satellite ai DCP, secondo le esigenze convenute dagli uffici competenti all’esercizio della DCP.

III. Clausola di revisione

Le disposizioni del presente Allegato possono essere emendate per decisione unanime del Consiglio di direzione del programma.

Allegato Bal Protocollo concernente l’esercizio
di un satellite meteorologico preoperativo

I. Prima fase d’esercizio

1. Costi dei lavori della fase d’esercizio

La copertura finanziaria globale di 14,15 milioni di unità di conto, fissata all’articolo 5 del presente Protocollo, si basa sulle seguenti stime, ammesso che l’Agenzia sia responsabile di tutta la fase d’esercizio.

Milioni U. C. (Livello
dei prezzi
a metà 1975)

a)

Controllo delle prestazioni di Meteosat in orbita

Le spese per il settore spaziale sono preventivate come segue, conformemente ai compiti definiti nell’Allegato A, per:

  1. l’analisi dei dati di telemetria del satellite;
  2. l’assistenza tecnica prestata al personale operativo per rendere ottimali le procedure d’esercizio;
  3. l’assistenza amministrativa da parte dell’Agenzia;
  4. il personale interno dell’Agenzia e il personale del consorzio incaricato dello sviluppo del satellite che è composto in totale di circa 23 uomini‑anni

1

b)

Operazioni di Meteosat in orbita

Le spese riguardanti i lavori da realizzare conformemente
alla lista dell’Allegato A possono essere suddivisi in:

  1. spese per il personale

7,8

  1. prestazioni di servizio per la manutenzione del centro
    di elaborazione


3,25

  1. spese d’esercizio, inclusi beni di consumo, affitto di linee
    telefoniche e telex, partecipazione alle spese d’esercizio
    delle stazioni di Redu e di Odenwald



2,1

Totale spese d’esercizio

14,15

2. Scala dei contributi

Ogni Governo contribuisce alle spese sopportate dall’Agenzia per l’esecuzione della fase d’esercizio, conformemente al presente Protocollo, secondo la scala seguente:

Stati

Quote
%

Germania

25,66

Belgio

4,06

Danimarca

2,41

Francia

23,70

Italia

15,07

Gran Bretagna

20,60

Svezia

5,02

Svizzera

3,48

Totale

100,00

3. Scadenzario

L’Agenzia fissa a metà di ogni anno uno scadenzario vincolante degli impegni e dei pagamenti concernenti l’anno successivo. Lo scadenzario riprodotto qui appresso, basato sul 1° gennaio 1978 quale data d’inizio della fase d’esercizio, è fornito a semplice titolo indicativo.

Impegni

Pagamenti

in mio U.C. al livello dei prezzi
a metà 1975

1977

2,3

0,3

1978

5,7

5,7

1979

4,45

5,45

1980

1,70

2,70

Totale

14,15

14,15

II. Seconda fase d’esercizio

1. Costi dei lavori della fase d’esercizio

La copertura finanziaria della seconda fase, fissata all’articolo 5.1 del presente Protocollo, si basa sulle seguenti stime, ammesso che l’Agenzia sia responsabile di tutta questa fase d’esercizio.

  1. Controllo delle prestazioni di Meteosat in orbita
  2. Le spese per il controllo delle prestazioni sono preventivate in 1,25 MUC (livello dei prezzi a metà 1979 e tasso di conversione del 1980); questo ammontare è incluso nella copertura finanziaria globale. Esso concerne:–l’analisi dei dati di telemetria;–l’assistenza tecnica prestata al personale operativo per rendere ottimali le procedure d’esercizio;–l’assistenza amministrativa da parte dell’Agenzia;–il personale dell’Agenzia e il personale del consorzio incaricato dello sviluppo del satellite.
  3. Operazioni del sistema Meteosat
  4. La copertura finanziaria di 24 MUC si basa sulle stime seguenti:

MUC*

  1. Spese di personale

2,8

  1. Spese di funzionamento

0,4

  1. Istallazioni

7,2

  1. Immobilizzi

0,1

  1. Realizzi

0,5

  1. Sostegno amministrativo

0,8

  1. Sostegno specifico al progetto

0,5

  1. Sostegno in funzione dell’utilizzazione

11,7

Totale

24,0

*

Livello dei prezzi a metà 1979 e tasso di conversione del 1980.

Questo ammontare risponde ai compiti descritti nella sezione II dell’Allegato A e s’iscrive sulla struttura finanziaria attuale; non comporta dunque alcun margine aleatorio.

2. Scala dei contributi

Ogni Governo contribuisce alle spese derivanti dalla seconda fase dell’esercizio, ad opera dell’Agenzia, del sistema Meteosat, conformemente al presente Protocollo, secondo la scala seguente:

Governi

Quote
%

Germania

25,66

Belgio

4,50

Danimarca

2,92

Francia

25,00

Italia

12,46

Gran Bretagna

14,05

Svizzera

4,10

Altri Partecipanti

11,31

Totale

100,00

3. Scadenzario indicativo dei pagamenti

Lo scadenzario riprodotto qui appresso concerne il periodo 24 novembre 1980–23 novembre 1983.

CP en MUC

1980 (1 mese)

0,7

1981

8,5

1982

8,0

1983 (11 mesi)

6,8

Totale

24,0

Resta inteso che l’ammontare preventivato, nel 1982 o 1983, non potrà superare, tranne assenso unanime del Consiglio di direzione del programma, il limite del preventivo quale fissato per il 1981, vale a dire 8,5 MUC (livello dei prezzi a metà 1979 e tasso di conversione del 1980).

III. Rapporti dell’Agenzia sulla situazione finanziaria e contrattuale

Il Direttore generale dell’Agenzia impartisce le istruzioni necessarie alla presentazione di un rapporto sullo stato e la ripartizione geografica dei lavori, su le richieste di contributo, le spese sopportate e le ultime stime dei costi per l’adempimento del programma conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario dell’Agenzia concernenti la contabilità (Capitolo III, Sezione VI del Regolamento finanziario) e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell’Agenzia per quanto riguarda i rapporti periodici che le devono essere sottoposti (ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).

IV. Clausola di revisione

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 delle sezioni I e II del presente Allegato possono essere emendate per decisione unanime del Consiglio di direzione del programma. Le disposizioni della sezione III possono essere emendate dal Consiglio di direzione del programma a maggioranza dei due terzi.

Campo d’applicazione del protocollo il 1° ottobre 1982

Stati partecipanti

Accettazione

Entrata in vigore

Agenzia spaziale europea

18 agosto

1981

18 agosto

1981

Danimarca

7 giugno

1982

7 giugno

1982

Francia

14 ottobre

1981

14 ottobre

1981

  1. Germania

26 novembre

1981

26 novembre

1981

Regno Unito

2 gennaio

1981

2 gennaio

1981

Svizzera

16 marzo

1982

16 marzo

1982