A. I Consoci europei avranno accesso alla tecnologia, know‑how compreso, di cui dispone il Governo degli Stati Uniti d’America, necessaria ai Consoci stessi per svolgere i compiti che loro incombono nel quadro del programma di cooperazione; per gli stessi fini, il Governo degli Stati Uniti d’America avrà accesso alla tecnologia, know‑how compreso, di cui dispongono i Consoci europei. B. La tecnologia, know‑how compreso, di cui le Parti abbisognassero per attuare i compiti loro incombenti nel quadro del programma di cooperazione, sarà definita in comune. Tuttavia il Governo degli Stati Uniti d’America e i Consoci europei si riservano ciascuno il diritto, in casi eccezionali, di fare in modo che le loro rispettive tecnologie, così definite, siano messe a disposizione in forma di materiali invece che in forma di know‑how. C. La tecnologia, know‑how compreso, così identificata e trasferita nel quadro del programma di cooperazione, che cade nell’ambito delle norme del diritto comune in materia di licenze e di protezione della proprietà industriale, non potrà essere messa a disposizione di beneficiari diversi dai Consoci europei, dai loro cittadini o dalla ESRO operante per loro conto nel quadro del programma di cooperazione, senza previa approvazione espressa del Governo degli Stati Uniti d’America. Qualora i Consoci europei, i loro cittadini o la ESRO desiderassero utilizzare questa tecnologia, know‑how compreso, a scopi diversi dai compiti di sviluppo e produzione previsti nel programma di cooperazione, e non in connessione con l’impiego nell’ambito del traghetto spaziale SL, queste utilizzazioni potranno essere disciplinate, caso per caso, giusta le pratiche commerciali normali nonché le leggi e i regolamenti americani applicabili. D. Il Governo degli Stati Uniti d’America esaminerà caso per caso le domande d’accesso alla tecnologia americana, know‑how compreso, che esulassero da quanto appare direttamente necessario per l’esecuzione del programma SL. E. Ogni tecnologia, know‑how compreso, trasferita dai Consoci europei al Governo degli Stati Uniti d’America o a suoi cittadini, nel quadro del programma di cooperazione, sarà sottoposta alle stesse condizioni di quelle concernenti la sua messa a disposizione e il suo impiego. F. L’accesso alla tecnologia, know‑how compreso, di cui è parola qui sopra, si effettuerà in modo da non ledere gli esistenti diritti di proprietà di qualunque persona o di qualunque ente, negli Stati Uniti o in Europa. G. Il Governo degli Stati Uniti metterà a disposizione dei Consoci europei informazioni generali concernenti la concezione, lo sviluppo e l’impiego del sistema di traghetto spaziale e dei veicoli orbitanti, in particolare quelle necessarie per la comprensione del sistema stesso. H. Ove le informazioni chieste fossero liberamente comunicate dalle agenzie del Governo degli Stati Uniti, la loro messa a disposizione verrà fatta a titolo gratuito; negli altri casi, il Governo degli Stati Uniti si sforzerà, quanto possibile, di facilitare le comunicazioni a condizioni di favore. I. Il Governo degli Stati Uniti ed i Consoci europei, pur essendo convinti che lo SL può essere realizzato nel quadro delle capacità europee esistenti, riconoscono che taluni elementi e taluni servizi dovranno probabilmente essere acquisiti negli Stati Uniti su base commerciale. Di conseguenza, per quanto concerne l’acquisizione di elementi e servizi connessi col traghetto e procurabili nel commercio, il Governo degli Stati Uniti si atterrà alla norma di tener pienamente conto dei vantaggi offerti dall’Europa sul piano dei costi, della qualità o della disponibilità. J. Le disposizioni del presente articolo vanno interpretate salvi restando le leggi ed i regolamenti applicabili.