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Accordo tra il Governo statunitense e taluni Governi partecipi dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali, concernente un programma di cooperazione nello sviluppo, nell’acquisto e nell’impiego di un laboratorio spaziale connesso con il sistema di traghetto spaziale Conchiuso a Neuilly‑sur‑Seine il 14 agosto 1973 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1975 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1975

RU 1975 2113; FF 1974 1901

Traduzione

(Stato 1° febbraio 1984)

Preambolo

Il Governo degli Stati Uniti d’America
e
i Governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio,
del Regno di Danimarca, di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, della Confederazione Svizzera, partecipi dell’Accordo tra taluni Stati membri dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali e l’ente stesso
concernente l’esecuzione di un progetto Spacelab 1 , aperto alla firma il
1° marzo 1973 (Governi detti qui di seguito semplicemente «Consoci europei»),

Coscienti della sfida rappresentata dall’esplorazione dello spazio e delle possibilità ad essa sottese, e convinti che la cooperazione internazionale nella messa in punto e nell’impiego di nuovi mezzi d’esplorazione spaziale rafforzerà ancora i vincoli d’amicizia tra i paesi interessati come anche, da un profilo generale, contribuirà al mantenimento della pace mondiale;

Richiamando con soddisfazione l’ampiezza considerevole della collaborazione già instauratasi tra i paesi interessati nel settore spaziale;

Desiderosi di prolungare e d’ampliare la cooperazione che questi paesi già hanno instaurato nel settore spaziale;

Convinti pure che una tale cooperazione procurerà vantaggi scientifici, tecnologici ed economici, di cui beneficeranno essi stessi e l’umanità intera;

Richiamandosi all’offerta fatta dal Governo degli Stati Uniti d’America all’Europa di cooperare al programma spaziale post‑Apollo degli Stati Uniti;

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d’America ha formulato una politica intesa a mettere a disposizione d’altri paesi un aiuto per il lancio di missioni spaziali scientifiche e applicative a scopi pacifici;

Preso atto della decisione della Conferenza Spaziale Europea di partecipare al programma post‑Apollo, espressa nella Risoluzione adottata in Bruxelles il 20 dicembre 1972;

Considerando che i Consoci europei hanno incaricato l’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (qui di seguito ESRO) di avviare, sotto forma di un progetto speciale, lo sviluppo di un laboratorio spaziale (qui di seguito «SL»);

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d’America ha affidato alla «Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio» (dappresso denominata la «NASA»), lo sviluppo del programma di traghetto spaziale;

Considerando che la concezione dello SL è essenziale allo sfruttamento completo della capacità del traghetto spaziale;

Preso atto del Memorandum d’Accordo tra la NASA e la ESRO, stabilito nel quadro dell’esecuzione di un programma cooperativo concernente lo sviluppo, l’acquisto e l’impiego di uno SL in connessione con il sistema di traghetto spaziale;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Finalità e scopi

Il Governo degli Stati Uniti d’America ed i Consoci europei avviano un programma cooperativo concernente un sistema integrato di trasporto spaziale e di veicoli orbitanti onde assicurare:

  1. la concezione, lo sviluppo, la fabbricazione e la fornitura della prima unità di volo dello SL, destinato a far parte integrante del traghetto spaziale;
  2. l’utilizzazione dei sistemi di traghetto spaziale e di SL a fini pacifici;
  3. la fabbricazione e l’acquisto di SL suppletivi;
  4. gli scambi ed i concorsi necessari per lo sviluppo ed i sistemi di traghetto spaziale e di SL; e
  5. la presa in considerazione, a tempo debito, delle possibilità di prolungare e d’ampliare questa cooperazione nella misura giustificata dagli interessi comuni.

Art. 2 Descrizione generale del programma di traghetto spaziale
e del programma SL

A. Il programma di traghetto spaziale è inteso essenzialmente alla definizione, alla concezione e allo sviluppo di un traghetto spaziale il quale: servirà ad immettere in orbita terrestre carichi utili completi; resterà in riserva per missioni la cui durata sarà dell’ordine di sette giorni o più; assicurerà la vigilanza e il controllo di sicurezza degli elementi del carico utile durante tutta la missione; assicurerà all’equipaggio la disposizione di cuccette e un’abitabilità completa nonché una circolazione agevole tra il traghetto e lo SL. B. Il programma SL è inteso alla definizione, alla concezione, allo sviluppo e all’acquisto di moduli di laboratorio abitabili e di piattaforme non pressurizzate (portastrumenti) connesse, quali parte integranti, con il traghetto e destinate a consentire l’esecuzione di lavori di ricerca e di applicazione nel quadro delle missioni extraveicolari.

Art. 3 Agenzie di cooperazione e messa in opera del programma

A. La NASA è designata come agenzia di cooperazione, mandataria del Governo degli Stati Uniti d’America, per mettere in opera la sua parte del programma cooperativo. La ESRO, o l’ente che le succederà, è designata come agenzia di cooperazione, mandataria di Consoci europei, per la messa in opera della loro parte del detto programma. B. Le disposizioni analitiche concernenti la messa in opera del programma cooperativo sono enunciate nel Memorandum d’Accordo tra la NASA e la ESRO, siglato il 14 agosto 1973 e confermato dal presente Accordo. Istituito che sia l’ente surrogante la ESRO, il Memorandum sarà considerato come conchiuso tra la NASA e quest’ultimo ente.

Art. 4 Obblighi dei Consoci europei

I Consoci europei eseguiranno la loro parte del programma cooperativo svolgendo segnatamente i compiti seguenti:

  1. concepire, sviluppare, fabbricare e fornire uno SL e l’attrezzatura connessa, giusta le specificazioni e il calendario fissati di comune intesa;
  2. creare in Europa i mezzi e l’infrastruttura necessaria per assicurare la possibilità d’acquisto, da parte del Governo degli Stati Uniti d’America, a prezzi ragionevoli, di tutti gli SL, elementi e pezzi di ricambio suppletivi che gli fossero necessari;
  3. assicurare la disponibilità d’una capacità di sostegno tecnologico che consenta allo SL di soddisfare i requisiti posti dal Governo degli Stati Uniti d’America per l’esecuzione delle missioni; e
  4. predisporre le eventuali intese speciali necessarie per consentire agli Stati Uniti di produrre gli SL, gli elementi e i pezzi di ricambio, qualora i Consoci europei non riuscissero a terminare il primo SL o a produrre gli SL ulteriori per il Governo degli Stati Uniti d’America, conformemente alle specificazioni e alle scadenze convenute e a prezzi ragionevoli.

Art. 5 Obblighi del Governo degli Stati Uniti d’America

Il Governo degli Stati Uniti d’America eseguirà la propria parte del programma cooperativo, svolgendo segnatamente i compiti seguenti:

  1. fornire le informazioni ed i pareri pertinenti;
  2. con riserva della propria disponibilità e delle leggi e regolamenti americani applicabili al settore, fornire l’assistenza voluta e prendere i provvedimenti per assicurare l’esportazione delle tecnologie, compreso lo know‑how e i materiali che di comune intesa fossero riconosciuti necessari alla realizzazione e alla fabbricazione dello SL;
  3. acquistare unicamente dai Consoci europei tutti gli SL, elementi e pezzi di ricambio suppletivi della stessa concezione e delle stesse capacità fondamentali come il primo SL, i quali fossero necessari al Governo degli Stati Uniti d’America segnatamente per i bisogni risultanti dai suoi programmi internazionali e che fossero disponibili giusta le scadenze convenute e a prezzi ragionevoli;
  4. astenersi dal procedere ad uno sviluppo autonomo di ogni SL che abbia essenzialmente la stessa concezione e le stesse capacità del primo SL, trarne ove i Consoci europei si rivelassero incapaci di produrre i detti SL, elementi e pezzi di ricambio, conformemente alle specificazioni e alle scadenze convenute nonché a prezzi ragionevoli;
  5. impiegare il primo SL prodotto in Europa, in quanto parte integrante del sistema di traghetto spaziale, per l’esplorazione e l’utilizzazione pacifica dello spazio extra‑atmosferico; e
  6. informare continuativamente i Consoci europei circa i propri piani d’impiego futuro del sistema di traghetto spaziale e, segnatamente, circa i concetti futuri che potessero condurre a modifiche dell’impostazione attuale dello SL, onde prolungare ed ampliare al di là del quadro del presente testo la cooperazione da quest’ultimo già stabilita.

Art. 6 Accesso alla tecnologia e all’informazione

A. I Consoci europei avranno accesso alla tecnologia, know‑how compreso, di cui dispone il Governo degli Stati Uniti d’America, necessaria ai Consoci stessi per svolgere i compiti che loro incombono nel quadro del programma di cooperazione; per gli stessi fini, il Governo degli Stati Uniti d’America avrà accesso alla tecnologia, know‑how compreso, di cui dispongono i Consoci europei. B. La tecnologia, know‑how compreso, di cui le Parti abbisognassero per attuare i compiti loro incombenti nel quadro del programma di cooperazione, sarà definita in comune. Tuttavia il Governo degli Stati Uniti d’America e i Consoci europei si riservano ciascuno il diritto, in casi eccezionali, di fare in modo che le loro rispettive tecnologie, così definite, siano messe a disposizione in forma di materiali invece che in forma di know‑how. C. La tecnologia, know‑how compreso, così identificata e trasferita nel quadro del programma di cooperazione, che cade nell’ambito delle norme del diritto comune in materia di licenze e di protezione della proprietà industriale, non potrà essere messa a disposizione di beneficiari diversi dai Consoci europei, dai loro cittadini o dalla ESRO operante per loro conto nel quadro del programma di cooperazione, senza previa approvazione espressa del Governo degli Stati Uniti d’America. Qualora i Consoci europei, i loro cittadini o la ESRO desiderassero utilizzare questa tecnologia, know‑how compreso, a scopi diversi dai compiti di sviluppo e produzione previsti nel programma di cooperazione, e non in connessione con l’impiego nell’ambito del traghetto spaziale SL, queste utilizzazioni potranno essere disciplinate, caso per caso, giusta le pratiche commerciali normali nonché le leggi e i regolamenti americani applicabili. D. Il Governo degli Stati Uniti d’America esaminerà caso per caso le domande d’accesso alla tecnologia americana, know‑how compreso, che esulassero da quanto appare direttamente necessario per l’esecuzione del programma SL. E. Ogni tecnologia, know‑how compreso, trasferita dai Consoci europei al Governo degli Stati Uniti d’America o a suoi cittadini, nel quadro del programma di cooperazione, sarà sottoposta alle stesse condizioni di quelle concernenti la sua messa a disposizione e il suo impiego. F. L’accesso alla tecnologia, know‑how compreso, di cui è parola qui sopra, si effettuerà in modo da non ledere gli esistenti diritti di proprietà di qualunque persona o di qualunque ente, negli Stati Uniti o in Europa. G. Il Governo degli Stati Uniti metterà a disposizione dei Consoci europei informazioni generali concernenti la concezione, lo sviluppo e l’impiego del sistema di traghetto spaziale e dei veicoli orbitanti, in particolare quelle necessarie per la comprensione del sistema stesso. H. Ove le informazioni chieste fossero liberamente comunicate dalle agenzie del Governo degli Stati Uniti, la loro messa a disposizione verrà fatta a titolo gratuito; negli altri casi, il Governo degli Stati Uniti si sforzerà, quanto possibile, di facilitare le comunicazioni a condizioni di favore. I. Il Governo degli Stati Uniti ed i Consoci europei, pur essendo convinti che lo SL può essere realizzato nel quadro delle capacità europee esistenti, riconoscono che taluni elementi e taluni servizi dovranno probabilmente essere acquisiti negli Stati Uniti su base commerciale. Di conseguenza, per quanto concerne l’acquisizione di elementi e servizi connessi col traghetto e procurabili nel commercio, il Governo degli Stati Uniti si atterrà alla norma di tener pienamente conto dei vantaggi offerti dall’Europa sul piano dei costi, della qualità o della disponibilità. J. Le disposizioni del presente articolo vanno interpretate salvi restando le leggi ed i regolamenti applicabili.

Art. 7 Impiego del traghetto spaziale e dello SL

A. Il Governo degli Stati Uniti, giusta gli accordi e le intese internazionali, metterà il traghetto spaziale a disposizione dei Consoci europei e dei loro cittadini, per le loro missioni SL (esperienze e applicazioni), su base cooperativa oppure di rimborso delle spese. B. Per quanto concerne le missioni spaziali dei Consoci europei, il Governo degli Stati Uniti metterà i detti Consoci in misura di accedere agli SL, sviluppati nel quadro del programma cooperativo, e di utilizzarli per esperienze e applicazioni, da essi proposte su base di rimborso delle spese, in via preferenziale rispetto ai paesi terzi: il Governo degli Stati Uniti considerando equo, stante la partecipazione dei Consoci europei al programma cooperativo, di assicurare loro la priorità in caso di limitazione del carico utile o di conflitti di calendario. Le esperienze o applicazioni, proposte nel quadro della cooperazione, saranno scelte in funzione del loro singolo valore, giusta la politica costante degli Stati Uniti: le proposte dei Consoci europei beneficiando della priorità su quelle dei paesi terzi, purché il loro valore sia almeno uguale a quello di detti paesi. I Consoci europei avranno la possibilità d’esprimere le loro opinioni per quanto concerne il giudizio sul valore delle loro proposte, fatte nell’ambito della cooperazione. C. L’utilizzazione commerciale dei traghetti spaziali e degli SL avrà luogo su base non discriminatoria. L’allestimento, da parte del Governo degli Stati Uniti o dei Consoci europei, di norme e condizioni relative all’impiego commerciale degli esemplari di SL, dovrà esser preceduto da pertinenti scambi d’opinione, intesi ad armonizzare quanto possibile le rispettive politiche. Qualora, in casi eccezionali, detto scambio d’opinioni non potesse aver luogo previamente, esso dovrebbe aver luogo successivamente, alla prima occasione. D. Per assicurare l’integrità dell’esercizio del sistema di traghetto spaziale, il Governo degli Stati Uniti riceverà piena ed intera disposizione del primo esemplare dello SL dopo la sua fornitura, compreso il diritto di fissarne definitivamente l’impiego a scopi pacifici. Il Governo degli Stati Uniti potrà apportare, al primo esemplare di SL, le modificazioni che desiderasse. Tuttavia, qualora dette modificazioni risultassero importanti, i Consoci europei dovrebbero esserne previamente informati, affinché abbiano la possibilità di esprimere le loro opinioni e di fornire le relative prestazioni. E. Per quanto concerne il primo volo del primo esemplare di SL, spetterà al Governo degli Stati Uniti d’America fissare gli obiettivi delle prove del sistema. Per quanto concerne queste esperienze, gli obiettivi del primo volo saranno determinati in comune su base cooperativa. In seguito, i Consoci europei e la ESRO saranno incoraggiati ad impiegare in cooperazione questo primo esemplare di SL durante tutta la sua durata utile, l’utilizzazione sulla base del rimborso delle spese non essendo peraltro esclusa. Inoltre, il Governo degli Stati Uniti utilizzerà il primo esemplare di SL senza restrizioni e gratuitamente. F. Il Governo degli Stati Uniti d’America offrirà ai cittadini dei Consoci europei la possibilità di far parte degli equipaggi naviganti, in connessione con le loro missioni spaziali comportanti l’impiego di uno SL. È prospettato di far figurare un Europeo tra i membri dell’equipaggio navigante del primo volo operativo dello SL. G. I risultati delle esperienze della NASA e della ESRO, effettuate nel corso delle missioni dello SL su base cooperativa, saranno posti gratuitamente a disposizione dei Partecipanti al presente Accordo, con riserva dei diritti di proprietà e di priorità abitualmente accordati ai differenti sperimentatori per l’esercizio e la pubblicazione anticipata dei dati acquisiti. H. Le procedure per l’utilizzazione dei traghetti spaziali o degli SL, da parte di cittadini europei, possono essere compiute tramite la ESRO o tramite il Consocio europeo competente.

Art. 8 Finanziamento

A. Il Governo degli Stati Uniti d’America e i Consoci europei sopportano le spese della partecipazione rispettiva al programma cooperativo di cui al presente Accordo. B. Né il Governo degli Stati Uniti d’America né i Consoci europei tenteranno d’includere delle spese pubbliche di ricerca e di sviluppo, assunte per l’attuazione degli elementi acquistati dall’altra parte, nel quadro del programma cooperativo. C. Quanto alle condizioni finanziarie relative alle prestazioni di lancio rimborsabili, fornite da basi americane, i prezzi chiesti ai Consoci europei, a loro cittadini e alla ESRO sono calcolati analogamente a quelli comparabili, domandati agli utenti privati americani. D. Gli obblighi del Governo degli Stati Uniti d’America e quelli dei Consoci europei s’intendono con riserva delle loro rispettive procedure di finanziamento.

Art. 9 Consultazioni e allestimento dei piani

A. Le Parti convengono di consultarsi per agevolare la prosecuzione e l’ampliamento della cooperazione nel campo dell’utilizzazione dello spazio extraatmosferico. B. Per offrire ai Consoci europei la migliore possibilità di determinare e di manifestare l’interesse che costituiscono per loro l’approntamento e l’impiego del sistema di traghetto spaziale, segnatamente del SL, il Governo degli Stati Uniti d’America associa rappresentanti dei Consoci europei, provvedendo a consultarli e invitandoli come osservatori, alla preparazione della definizione di missioni a scopo d’utilizzazione del sistema come anche all’approntamento e allo sviluppo generale del sistema. C. Il Governo degli Stati Uniti d’America consulta i Consoci europei sulle misure adeguate che dovranno essere prese in caso d’arresto del programma di traghetto e, conformemente alla politica americana e agli scopi definiti negli articoli 7 e 8, mette a disposizione dei Consoci europei o della ESRO altri vettori esistenti per l’esecuzione di missioni che i Consoci europei studiassero in previsione dei voli del SL.

Art. 10 Circolazione delle persone e dei materiali

A. Il Governo degli Stati Uniti d’America e i Consoci europei agevolano l’entrata e l’uscita dal loro territorio delle persone e dei materiali necessari all’attuazione del programma cooperativo previsto nel presente Accordo. B. Il Governo degli Stati Uniti d’America e i Consoci europei s’adoperano per ammettere in franchigia di dazi e d’altre tasse i materiali di proprietà governativa.

C. Il Governo degli Stati Uniti d’America e i Consoci europei s’adoperano per accordare, quanto ai materiali che non sono di proprietà governativa:

  1. l’entrata in franchigia di dazi e d’altre tasse; e
  2. all’acquisto, l’esonero di tasse nazionali e d’altre tasse.

Art. 11 Responsabilità

A. Il Governo degli Stati Uniti assume la piena responsabilità dei danni causati ai suoi cittadini e ai suoi beni nell’applicazione del presente Accordo. I Consoci europei assumono la piena responsabilità dei danni cagionati ai loro cittadini, ai loro beni e, attraverso la ESRO, agli agenti e ai beni di questa Organizzazione nell’applicazione del presente Accordo. B. In caso di danni subiti, in seguito al lancio, al volo o al rientro del traghetto con lo SL, da cittadini di paesi non partecipi del presente Accordo, danni che rendono agibile la responsabilità comune del Governo degli Stati Uniti d’America e dei Consoci europei in virtù dei principi di diritto internazionale o della Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali 2 , il Governo degli Stati Uniti d’America e i Consoci europei convengono di consultarsi immediatamente per una ripartizione equa dei risarcimenti chiesti. Se entro 180 giorni non si addiviene ad un’intesa, il Governo degli Stati Uniti d’America e i Consoci europei provvedono affinché la ripartizione dei risarcimenti sia disciplinata senza indugi mediante arbitrato, conformemente al modello di normativa sulla procedura arbitrale elaborato nel 1958 dalla Commissione di diritto internazionale. C. Qualora a cittadini di paesi non partecipi del presente Accordo siano causati danni risultanti dall’applicazione di detto Accordo e non coperti dalle disposizioni del paragrafo B precedente, la responsabilità di questi danni è assunta dal Governo degli Stati Uniti d’America e/o dai Consoci europei, secondo la o le parti cui essa incombe in virtù della legislazione applicabile. D. Per quanto concerne il primo SL che i Consoci devono fornire, il Governo degli Stati Uniti d’America, nonostante le disposizioni del paragrafo A precedente, assume la responsabilità dei danni cagionati a detto primo SL dopo la sua ricezione da parte del Governo suindicato, ma non è responsabile dei danni insorti in occasione del lancio, del volo o del rientro di un traghetto spaziale.

Art. 12 Vertenze

Le composizioni di ogni vertenza relativa all’attuazione del programma cooperativo spetta alle agenzie di cui all’articolo 3 del presente Accordo. Una vertenza può essere sottoposta, per comporla, a un rappresentante del Governo degli Stati Uniti d’America e a un rappresentante dei Consoci europei soltanto se, secondo il parere del Governo degli Stati Uniti d’America o dei Consoci europei, pregiudica gravemente e sostanzialmente l’esecuzione del programma cooperativo. Se questi rappresentanti non riescono a comporre la vertenza, quest’ultima potrà essere sottoposta a un arbitrato, la forma del quale è stabilita di comune intesa.

Art. 13 Emendamenti

Il presente Accordo, su iniziativa del Governo degli Stati Uniti d’America o dei Consoci europei, può essere modificato di comune intesa. Un emendamento entra in vigore quando il Governo degli Stati Uniti d’America e i Collaboratori europei ne hanno notificato l’accettazione al Governo depositario.

Art. 14 Entrata in vigore e depositario

A. Il presente Accordo verrà firmato il 14 agosto 1973 dal Governo degli Stati Uniti d’America e dai Consoci europei. Esso entrerà in vigore a questa data per il Governo degli Stati Uniti d’America e per quelli dei Consoci europei che lo firmeranno senza riserva di ratificazione o d’approvazione. B. Per i Consoci europei che non l’avranno firmato il 14 agosto 1973, il presente Accordo permarrà aperto alla firma durante il periodo tra il 15 agosto 1973 e il 24 settembre 1973. Esso entrerà in vigore, per i Consoci europei che lo firmeranno durante questo periodo senza riserva di ratificazione o d’approvazione, alla data della firma. C. Per i Consoci europei che firmeranno il presente Accordo con riserva di ratificazione o d’approvazione e conformemente alle disposizioni del paragrafo A o del paragrafo B, l’Accordo sarà provvisoriamente applicabile alla data della firma. Esso entrerà in vigore per detti Consoci europei alla data del deposito del loro strumento di ratificazione o d’approvazione presso il Governo depositario. D. Dopo il 24 settembre 1973, qualsiasi nuova partecipazione al programma cooperativo verrà disciplinata dalle disposizioni dell’articolo 15. E. Il Governo depositario sarà il Governo della Repubblica francese.

Art. 15 Adesione d’altri Governi

A. Con l’assenso delle Parti, e riservate le condizioni che potranno essere da loro stabilite di comune intesa, altri Governi potranno aderire al presente Accordo come Consoci europei. Nondimeno, l’assenso del Governo degli Stati Uniti d’America non è necessario ove trattisi dell’adesione di un Governo attualmente già membro della ESRO. B. Un Governo può depositare il suo strumento d’adesione dopo che le Parti di cui al paragrafo A hanno notificato il loro assenso al Governo depositario; l’adesione ha effetto alla data del deposito dello strumento suindicato.

Art. 16 Durata

Il presente Accordo resterà in vigore fino al 1° gennaio 1985 e durante cinque anni a contare dalla data del primo volo del SL. Esso può essere rinnovato per tre anni, a meno che il Governo degli Stati Uniti d’America o i Consoci europei notifichino l’intento di porvi fine innanzi il 1° gennaio 1985 o prima della scadenza dei cinque anni, secondo i casi. Successivamente, potrà essere rinnovato per periodi susseguenti stabiliti di comune intesa fra le Parti.

Art. 17 Registrazione

A. Il Governo depositario notificherà ai firmatari e ai Governi aderenti le firme, le ratificazioni o le approvazioni e adesioni. B. Il presente Accordo sarà registrato dal Governo depositario conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Neuilly‑sur‑Seine il quattordici agosto millenovecentosettantatre, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti parimente fede, in un solo originale che verrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne consegnerà copie certificate conformi ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione dell’accordo il 1° luglio 1980

Stati partecipanti

Ratificazione
Firma senza riserva
di ratificazione (Fi)

Entrata in vigore

Gran Bretagna

14 agosto

1973 Fi

14 agosto

1973

Italia

27 ottobre

1975

27 ottobre

1975

Rep. federale di Germania

14 agosto

1973 Fi

14 agosto

1973

Spagna

18 settembre

1973 Fi

18 settembre

1973

Stati Uniti d’America

14 agosto

1973 Fi

14 agosto

1973

Svizzera

29 aprile

1975

29 aprile

1975

Belgio, Danimarca, Francia e Paesi Bassi applicano provvisoriamente l’accordo.