Il Consiglio è composto di due delegati di ogni Stato Membro, almeno uno dei quali dev’essere un astronomo. I delegati possono essere assistiti da consulenti.
Il Consiglio
- stabilisce la linea di condotta dell’Organizzazione in campo scientifico, tecnico e amministrativo;
- approva, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri, il preventivo ed emana le prescrizioni finanziarie conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione;
- controlla le spese, approva e pubblica i conti annuali verificati dell’Organizzazione;
- decide circa la composizione del personale ed approva il reclutamento del personale superiore dell’Organizzazione;
- pubblica un rapporto annuale;
- approva il regolamento interno dell’osservatorio proposto dal Direttore;
- ha tutte le competenze per adottare le misure necessarie per il funzionamento dell’Organizzazione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e decide sul luogo delle proprie riunioni.
Ogni Stato Membro dispone di un voto al Consiglio. Tuttavia, uno Stato Membro può votare sull’esecuzione di un programma, all’infuori del programma iniziale previsto all’articolo II paragrafo 2, solo se accetta di contribuire finanziariamente al programma in questione oppure se questo voto concerne delle installazioni per il cui acquisto egli abbia già accettato di versare dei contributi.
Le decisioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi degli Stati Membri.
Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio vanno prese alla maggioranza assoluta degli Stati Membri rappresentati e votanti.
Il Consiglio emana il suo regolamento interno, subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione.
Il Consiglio elegge il suo Presidente, che rimane in carica un anno e che non può essere rieletto più di due volte consecutive.
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio. Egli è tenuto a convocare una riunione del Consiglio entro trenta giorni dopo che almeno due Stati Membri ne abbiano fatto richiesta.
Il Consiglio può istituire gli organi sussidiari necessari per il conseguimento degli scopi dell’Organizzazione. Il Consiglio definisce il mandato di tali organi.
Il Consiglio stabilisce, all’unanimità degli Stati Membri, la scelta dello Stato sul cui territorio verrà installato l’osservatorio, come pure l’ubicazione di quest’ultimo.
Il Consiglio stipula gli accordi di sede necessari per l’esecuzione della presente Convenzione.