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0.429.01

Convenzione
per l’Organizzazione meteorologica mondiale1

RU 1990 1175; FF 1948 III 1126 ediz. ted., 1948 III 1142 ediz. fr.

Traduzione

Conclusa a Washington l’11 ottobre 1947
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 19482
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 febbraio 1949
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 marzo 1950
Emendata con effetto dall’11 e 27 aprile 1963, 11, 26 e 28 aprile 1967, 20 maggio 1975, 14 maggio 1979, 11 e 28 maggio 1983

(Stato 10 giugno 2024)

Considerando la necessità di operare per lo sviluppo sostenibile, di ridurre le perdite in vite umane e i danni causati dalle catastrofi naturali e da altri fenomeni meteorologici, climatici e idrologici estremi, nonché di proteggere l’ambiente e il clima mondiale nell’interesse delle generazioni presenti e future;

consapevoli dell’importanza di disporre di un sistema internazionale integrato per l’osservazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati, così come per la diffusione di dati e prodotti meteorologici, idrologici e prodotti loro connessi;

riaffermando che la missione dei servizi meteorologici, idrometeorologici e idrologici nazionali riveste un’importanza decisiva per l’osservazione e la comprensione delle condizioni meteorologiche e climatiche, così come per la fornitura di servizi meteorologici, idrologici e servizi loro connessi, necessari per rispondere ai bisogni nazionali corrispondenti, e che questa missione dovrebbe includere i settori seguenti:

  1. la protezione delle persone e dei beni,
  2. la protezione dell’ambiente,
  3. il contributo allo sviluppo sostenibile,
  4. l’acquisizione sul lungo periodo di dati meteorologici, idrologici, climatologici e ambientali e dati loro connessi,
  5. l’esortazione al rafforzamento delle capacità endogene,
  6. l’attuazione degli impegni internazionali,
  7. il contributo alla cooperazione internazionale;

riconoscendo inoltre che i Membri devono cooperare per coordinare, uniformare e rendere più efficaci gli scambi reciproci di informazioni meteorologiche, climatologiche, idrologiche e di informazioni loro connesse, a sostegno delle diverse attività umane;

considerando che il modo migliore per coordinare le attività meteorologiche su scala internazionale è di affidare questo compito a un’unica organizzazione internazionale;

considerando inoltre la necessità di una stretta collaborazione con altre organizzazioni internazionali parimenti attive nel settore dell’idrologia, del clima e dell’ambiente;

gli Stati contraenti hanno concluso di comune accordo la seguente Convenzione: 3

Parte I Costituzione

Art. 1

L’Organizzazione meteorologica mondiale (detta qui di seguito «Organizzazione») è costituita dalla presente Convenzione.

Parte II

Art. 2 Scopi

Gli scopi dell’Organizzazione sono i seguenti:

  1. agevolare la cooperazione mondiale intesa ad introdurre una rete di stazioni meteorologiche per le osservazioni meteorologiche, idrologiche od altre osservazioni geofisiche inerenti alla meteorologia, e promuovere la creazione e la manutenzione di centri meteorologici incaricati di provvedere a servizi meteorologici e servizi loro connessi;
  2. promuovere la creazione ed il mantenimento di sistemi per un rapido scambio di notizie meteorologiche e notizie loro connesse;
  3. promuovere la normalizzazione delle osservazioni meteorologiche e delle osservazioni loro connesse e assicurare la pubblicazione uniforme di osservazioni e di statistiche;
  4. promuovere le applicazioni della meteorologia all’aviazione, alla navigazione marittima, ai problemi dell’acqua, all’agricoltura e ad altre attività umane;
  5. promuovere le attività nell’ambito dell’idrologia operativa e favorire una stretta collaborazione tra i servizi meteorologici e idrologici; e
  6. promuovere le ricerche e l’insegnamento nel campo della meteorologia e, secondo le necessità, in campi ivi connessi e collaborare alla coordinazione dei problemi internazionali che queste attività pongono.

Parte III Composizione

Art. 3 Membri

Ogni domanda d’ammissione come Membro dell’Organizzazione deve indicare in virtù di quale capoverso del presente articolo è stata chiesta l’ammissione.

Può diventare Membro dell’Organizzazione, nel senso della presente Convenzione:

  1. ogni Stato rappresentato alla Conferenza dei Direttori dell’Organizzazione meteorologica internazionale, riunita a Washington, D.C., il 22 settembre 1947, compreso nell’elenco dell’allegato 1 qui annesso e che firma la presente Convenzione e la ratifica conformemente all’articolo 32, oppure vi aderisce conformemente all’articolo 33;
  2. ogni Membro delle Nazioni Unite che possiede un Servizio meteorologico e che aderisce alla presente Convenzione conformemente all’articolo 33;
  3. ogni Stato non compreso nell’elenco dell’allegato 1 della presente Convenzione e non Membro delle Nazioni Unite, ma pienamente responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali, che possiede un Servizio meteorologico, dopo aver presentato una domanda d’ammissione al Segretariato, approvata successivamente dai due terzi dei membri dell’Organizzazione specificati nei capoversi a), b) e c) del presente articolo ed aver aderito alla presente Convenzione conformemente all’articolo 33;
  4. ogni territorio o gruppo di territori incluso nell’elenco dell’allegato Il qui annesso che dispone di un proprio Servizio meteorologico nel cui nome è applicata la presente Convenzione conformemente al capoverso a) dell’articolo 34 da parte dello Stato o degli Stati responsabili delle proprie relazioni internazionali che siano rappresentati alla Conferenza dei Direttori dell’Organizzazione meteorologica internazionale, riunita a Washington D.C., il 22 settembre 1947, e il cui nome figura nell’elenco dell’allegato I della presente Convenzione;
  5. ogni territorio o gruppo di territori non compreso nell’elenco dell’allegato Il della presente Convenzione che dispone di un proprio Servizio meteorologico, ma non è responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali, nel cui nome è applicata la presente Convenzione conformemente al capoverso b) dell’articolo 34, con la riserva che la domanda d’ammissione sia presentata dal Membro responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali e ottenga l’approvazione dei due terzi dei Membri dell’Organizzazione specificati nei capoversi a), b) e c) del presente articolo;
  6. ogni territorio o gruppo di territori in amministrazione controllata che dispone del proprio Servizio meteorologico ed è amministrato dalle Nazioni Unite, al quale queste ultime applicano la presente Convenzione conformemente all’articolo 34.

Parte IV Organizzazione

Art. 4

b) L’Organizzazione ha un Presidente e tre Vicepresidenti che sono parimente Presidente e Vicepresidenti del Congresso e del Consiglio esecutivo.

a) L’Organizzazione comprende:

  1. il Congresso meteorologico mondiale (detto qui di seguito «Congresso»);
  2. il Consiglio esecutivo;
  3. le Associazioni meteorologiche regionali (dette qui di seguito «Associazioni regionali»);
  4. le Commissioni tecniche;
  5. il Segretariato.

Art. 5

Le attività dell’Organizzazione e la condotta dei suoi affari sono oggetto di decisioni prese dai Membri dell’Organizzazione. Queste votazioni si svolgono conformemente agli articoli 11 e 12 della Convenzione e al Regolamento generale (detto qui di seguito «Regolamento»).

  1. Tali decisioni sono normalmente prese dal Congresso durante le sessioni.
  2. Tuttavia, eccettuate le questioni che la Convenzione riserva alla decisione del Congresso, i Membri possono parimenti prendere decisioni per corrispondenza se s’impongono provvedimenti urgenti fra le sessioni del Congresso. Tale votazione avviene dopo che il Segretario generale ne ha ricevuta richiesta dalla maggioranza dei Membri dell’Organizzazione, o su decisione del Consiglio esecutivo.

Parte V Titolari di funzioni dell’Organizzazione e membri
del Consiglio esecutivo

Art. 6

a) Soltanto le persone designate dai Membri, per l’applicazione della Convenzione quali Direttori del loro Servizio meteorologico o idrometeorologico, come previsto nel Regolamento, possono essere eletti Presidente e Vicepresidente dell’Organizzazione, Presidente e Vicepresidente delle Associazioni regionali e, con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 13 capoverso c) ii) della Convenzione, membri del Consiglio esecutivo. b) Nell’adempimento dei loro doveri i titolari di funzioni dell’Organizzazione e i membri del Consiglio esecutivo fungeranno da rappresentanti dell’Organizzazione e non come rappresentanti di singoli Membri dell’Organizzazione.

Parte VI Congresso meteorologico mondiale

Art. 7 Composizione

a) Il Congresso è l’assemblea generale dei delegati che rappresentano i Membri e, a tal titolo, è l’organo supremo dell’Organizzazione. b) Ogni Membro designa come delegato principale al Congresso uno dei propri delegati, che dovrebbe essere il direttore del proprio Servizio meteorologico o idrometeorologico. c) Allo scopo di ottenere la più ampia rappresentanza tecnica possibile, ogni Direttore d’un Servizio meteorologico o idrometeorologico o qualsiasi altra persona può essere invitato dal Presidente ad assistere e a partecipare alle discussioni del Congresso, conformemente alle disposizioni del Regolamento.

Art. 8 Funzioni

Il Congresso può prendere qualsiasi altro adeguato provvedimento in merito a problemi che interessano l’Organizzazione.

Oltre alle attribuzioni riservategli in altri articoli della presente Convenzione, il Congresso ha le seguenti funzioni principali:

  1. determinare provvedimenti d’ordine generale intesi a conseguire gli scopi dell’Organizzazione enunciati nell’articolo 2;
  2. fare raccomandazioni ai Membri sulle questioni di competenza dell’Organizzazione;
  3. assegnare ad ogni organo dell’Organizzazione le questioni che, entro i limiti della presente Convenzione, sono di competenza di detto organo;
  4. allestire i regolamenti procedurali per i diversi organi dell’Organizzazione, e segnatamente il Regolamento generale, il Regolamento tecnico, il Regolamento finanziario e lo Statuto del personale dell’Organizzazione;
  5. esaminare i rapporti e le attività del Consiglio esecutivo e prendere tutti i provvedimenti del caso;
  6. fondare Associazioni regionali conformemente alle disposizioni dell’articolo 18; fissarne i limiti geografici, coordinarne le attività e esaminarne le raccomandazioni;
  7. stabilire Commissioni tecniche conformemente alle disposizioni dell’articolo 19; determinarne le attribuzioni, coordinarne le attività ed esaminarne le raccomandazioni;
  8. definire ogni organo aggiuntivo che riterrà necessario;
  9. fissare la sede del Segretariato dell’Organizzazione;
  10. eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti dell’Organizzazione e i membri del Consiglio esecutivo che non siano i Presidenti delle Associazioni regionali.

Art. 9 Esecuzione delle decisioni del Congresso

a) I Membri devono fare il possibile per porre in atto le decisioni del Congresso. b) Tuttavia, qualora un Membro non fosse in grado di mettere in vigore una delle disposizioni d’una risoluzione tecnica approvata dal Congresso, deve avvertire il Segretariato generale dell’Organizzazione indicando se tale impossibilità sia provvisoria o definitiva, come pure i motivi che ne sono la causa.

Art. 10 Sessioni

a) Il Congresso è di norma convocato ad intervalli il più possibile vicini ai quattro anni; il luogo e la data sono decisi dal Consiglio esecutivo. b) Un Congresso straordinario può essere convocato su decisione del Consiglio esecutivo. c) Ricevuta una domanda di convocazione di un Congresso straordinario da parte di un terzo dei Membri dell’Organizzazione, il Segretario generale procede a una votazione per corrispondenza e, se la maggioranza semplice dei Membri risponde favorevolmente, è convocato un Congresso straordinario.

Art. 11 Votazioni

b) Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli o contrari tranne nel caso di elezione a qualsiasi posto nel l’Organizzazione, per la quale occorre solo la maggioranza semplice dei voti. Tuttavia, le disposizioni del presente capoverso non si applicano alle decisioni prese in virtù degli articoli 3, 10 c), 25, 26 e 28 della Convenzione.

a) In una votazione del Congresso ogni Membro dispone di un sol voto. Tuttavia, soltanto i Membri dell’Organizzazione che sono Stati (detti qui di seguito «Membri che sono Stati») hanno il diritto di votare o di prendere decisioni sui seguenti oggetti:

  1. modificazione o interpretazione della Convenzione o proposte per una nuova Convenzione;
  2. domande d’ammissione come Membri dell’Organizzazione;
  3. relazioni con le Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative;
  4. elezione del Presidente e dei Vicepresidenti dell’Organizzazione e dei Membri del Consiglio esecutivo che non siano i Presidenti delle Associazioni regionali.

Art. 12 Quorum

Per deliberare validamente, il Congresso deve riunire i delegati rappresentanti la maggioranza dei Membri. La maggioranza dei Membri che sono Stati è necessaria per le sedute del Congresso nelle quali sono prese decisioni sugli oggetti indicati nel capoverso a) dell’articolo 11.

Parte VII Consiglio esecutivo

Art. 13 Composizione

Il Consiglio esecutivo si compone:

  1. del Presidente e dei Vicepresidenti dell’Organizzazione;
  2. dei Presidenti delle Associazioni regionali, che nelle sezioni possono essere surrogati dai rispettivi supplenti, come è previsto dal Regolamento generale;
  3. di ventisei Direttori di Servizi meteorologici o idrometeorologici dei Membri dell’Organizzazione, che, nelle sessioni, possono essere surrogati dai rispettivi supplenti, con la riserva che:i)detti supplenti siano quelli previsti dal Regolamento;ii)nessuna Regione possa contare più di nove membri e conti almeno tre membri del Consiglio esecutivo, compresi il Presidente e i Vicepresidenti dell’Organizzazione, i Presidenti delle Associazioni regionali e i ventisei Direttori eletti, la Regione essendo determinata per ogni membro conformemente alle disposizioni del Regolamento.

Art. 14 Funzioni

Il Consiglio esecutivo è l’organo esecutivo dell’Organizzazione ed è responsabile nei confronti del Congresso della coordinazione dei programmi dell’Organizzazione e dell’utilizzazione delle risorse finanziarie conformemente alle decisioni del Congresso. Il Consiglio esecutivo può parimente provvedere a tutte le altre funzioni che gli fossero affidate da parte del Congresso o dalla totalità dei Membri.

Oltre alle attribuzioni riservategli in altri articoli della Convenzione, il Consiglio esecutivo ha le seguenti funzioni principali:

  1. eseguire le decisioni prese dai Membri dell’Organizzazione sia nel Congresso, sia per corrispondenza, e condurre le attività dell’Organizzazione nello spirito di tali decisioni;
  2. esaminare il programma ed i bilanci di previsione allestiti dal Segretario generale per il periodo finanziario successivo e presentare al Congresso le sue osservazioni e raccomandazioni in merito;
  3. esaminare e, se necessario, prendere provvedimenti in nome dell’Organizzazione circa le risoluzioni e raccomandazioni delle Associazioni regionali e delle Commissioni tecniche, conformemente alle procedure stabilite dal Regolamento;
  4. fornire informazioni e pareri di carattere tecnico, nonché tutta l’assistenza tecnica possibile nei campi di attività dell’Organizzazione;
  5. studiare ogni problema che interessi la meteorologia internazionale e le attività ivi connesse dell’Organizzazione e presentare le raccomandazioni relative;
  6. preparare l’ordine del giorno del Congresso e guidare le Associazioni regionali e le Commissioni tecniche nella preparazione dei loro programma di lavori;
  7. presentare un rapporto sulla propria attività ad ogni sessione del Congresso;
  8. amministrare le finanze dell’Organizzazione conformemente alle prescrizioni contenute nella parte XI della Convenzione.

Art. 15 Sessioni

a) Il Consiglio esecutivo tiene ordinariamente una sessione almeno una volta all’anno, in un luogo e a una data stabiliti dal Presidente dell’Organizzazione, previa consultazione dei Membri del Consiglio. b) Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessione straordinaria, conformemente alla procedura stabilita nel Regolamento dopo che il Segretario generale ne ha ricevuto domanda dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo. Una tale sessione può essere parimente convocata su decisione congiunta del Presidente e dei tre Vicepresidenti dell’Organizzazione.

Art. 16 Votazioni

a) Le decisioni del Consiglio esecutivo sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti emessi favorevoli e contrari. Ogni membro del Consiglio esecutivo dispone di un solo voto, anche se fosse membro a più titoli. b) Fra le sessioni, il Consiglio esecutivo può votare per corrispondenza. Votazioni siffatte si svolgono conformemente agli articoli 16 a) e 17 della Convenzione.

Art. 17 Quorum

Per deliberare validamente, il Consiglio esecutivo deve riunire i due terzi dei membri.

Parte VIII Associazioni regionali

Art. 18

a) Le Associazioni regionali sono composte dei Membri dell’Organizzazione le cui reti si trovano interamente o in parte nella Regione. b) I Membri dell’Organizzazione hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Associazioni regionali alle quali essi non appartengono; di partecipare alle discussioni; di esporre il loro punto di vista intorno a problemi inerenti al loro Servizio meteorologico o idrometeorologico, ma non hanno diritto di voto. c) Le Associazioni regionali si riuniscono ogni volta che occorre. La data ed il luogo della riunione sono fissati dai Presidenti delle Associazioni regionali, con il consenso del Presidente dell’Organizzazione. e) Ogni Associazione regionale elegge il suo Presidente ed il suo Vicepresidente.

d) Le funzioni delle Associazioni regionali sono le seguenti:

  1. promuovere l’esecuzione delle risoluzioni del Congresso e del Consiglio esecutivo nelle loro rispettive Regioni;
  2. esaminare ogni problema loro sottoposto dal Consiglio esecutivo;
  3. discutere questioni di interesse generale e coordinare, nelle loro rispettive Regioni, le attività meteorologiche ed altre ad esse connesse;
  4. presentare raccomandazioni al Congresso e al Consiglio esecutivo su problemi di competenza dell’Organizzazione;
  5. assicurare tutte le altre funzioni che potrebbero esser loro affidate da parte del Congresso.

Parte IX Commissioni tecniche

Art. 19

a) Il Congresso può costituire commissioni di periti tecnici allo scopo di studiare ogni problema di competenza dell’Organizzazione e di presentare al Congresso ed al Consiglio esecutivo raccomandazioni in merito. b) I Membri dell’Organizzazione hanno il diritto di farsi rappresentare nelle Commissioni tecniche. c) Ogni Commissione tecnica elegge il suo Presidente ed il suo Vicepresidente. d) I Presidenti delle Commissioni tecniche possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso ed a quelle del Consiglio esecutivo.

Parte X Segretariato

Art. 20

Il Segretariato permanente dell’Organizzazione è composto di un Segretario generale e del personale tecnico ed amministrativo necessario all’esecuzione dei lavori dell’Organizzazione.

Art. 21

a) Il Segretario generale è nominato dal Congresso alle condizioni approvate da quest’ultimo. b) Il personale del Segretariato è nominato dal Segretario generale, con riserva dell’approvazione del Consiglio esecutivo, conformemente ai regolamenti stabiliti dal Congresso.

Art. 22

a) Il Segretario generale è responsabile di fronte al Presidente dell’Organizzazione dei lavori tecnici ed amministrativi del Segretariato. b) Nell’esercizio dei loro doveri il Segretario generale ed il personale non chiederanno né accetteranno istruzione alcuna da parte di autorità estranee all’Organizzazione. Essi si asterranno inoltre da qualsiasi azione incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali. Da parte sua, ogni Membro dell’Organizzazione rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale, e rinuncerà ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi nell’esecuzione dei compiti loro affidati dall’Organizzazione.

Parte XI Finanze

Art. 23

a) Il congresso fissa l’importo massimo delle spese dell’Organizzazione sulla scorta dei bilanci di previsione presentati dal Segretario generale dopo esame del Consiglio esecutivo e tenuto conto delle raccomandazioni di questo. b) Il Congresso delega al Consiglio esecutivo l’autorità eventualmente necessaria all’approvazione delle spese annuali dell’Organizzazione, nei limiti fissati dal Congresso.

Art. 24

Le spese dell’Organizzazione sono ripartite tra i Membri dell’Organizzazione nelle proporzioni fissate dal Congresso.

Parte XII Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

Art. 25

Le relazioni tra l’Organizzazione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite sono disciplinate giusta l’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite 4 . Qualsiasi accordo sulle relazioni tra le due organizzazioni dev’essere approvato dai due terzi di Membri che sono Stati.

Parte XIII Relazioni con altre organizzazioni

Art. 26

a) Ogniqualvolta lo riterrà opportuno, l’Organizzazione stabilirà relazioni effettive e collaborerà strettamente con altre organizzazioni intergovernative. La conclusione di qualsiasi accordo ufficiale con dette organizzazioni spetterà al Consiglio esecutivo, con riserva dell’approvazione dei due terzi dei Membri che sono Stati, sia al Congresso, sia per corrispondenza. b) Per ogni questione di sua competenza, l’Organizzazione può prendere tutte le disposizioni utili per agire d’intesa e in collaborazione con le organizzazioni internazionali non governative e, qualora il Governo interessato acconsenta, con organizzazioni nazionali, siano esse governative o no. c) Con riserva dell’approvazione dei due terzi dei Membri che sono Stati, l’Organizzazione può accettare da altre organizzazioni od istituzioni internazionali, i cui scopi e attività sono di competenza dell’Organizzazione, tutte le funzioni, le risorse e gli obblighi che potrebbero esserle affidati, mediante accordo internazionale oppure reciproca intesa tra le competenti autorità delle rispettive organizzazioni.

Parte XIV Statuto legale, privilegi e immunità

Art. 27

a) L’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per conseguire i suoi scopi ed esercitare le sue funzioni. c) Sul territorio di qualsiasi Stato Membro che ha aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947 detti statuti giuridici, privilegi e immunità sono quelli definiti nella Convenzione testé citata.

  1. i) l’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri ai quali si applica la presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità necessari per conseguire i suoi scopi ed esercitare le sue funzioni;
  2. i rappresentanti dei Membri, i titolari di funzioni e i funzionari dell’Organizzazione, come anche i membri del Consiglio esecutivo godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per svolgere in modo assolutamente indipendente le funzioni loro affidate dall’Organizzazione.

Parte XV Emendamenti

Art. 28

a) Qualsiasi progetto di emendamento alla presente Convenzione sarà comunicato dal Segretario generale ai Membri dell’Organizzazione almeno sei mesi prima di sottoporlo all’esame del Congresso. b) Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione che comporti nuovi obblighi per i Membri dell’Organizzazione sarà approvato dal Congresso, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 11 della presente Convenzione, a maggioranza dei due terzi. Dopo la sua accettazione da parte di due terzi dei Membri che sono Stati esso entra in vigore per ogni Membro che l’ha accettato e, in seguito, per ogni altro Membro che l’accetta ulteriormente. Tali emendamenti entrano in vigore per ogni Membro che non è responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali, dopo accettazione in suo nome da parte del Membro responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali. c) Gli altri emendamenti entrano in vigore dopo approvazione da parte dei due terzi dei Membri che sono Stati.

Parte XVI Interpretazione e controversie

Art. 29

Ogni questione o controversia su l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziati o dal Congresso sarà deferita ad un arbitro indipendente designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti interessate non s’accordino circa un altro modo di risoluzione.

Parte XVII Recesso

Art. 30

a) Ogni Membro può recedere dall’Organizzazione mediante preavviso scritto di un anno al Segretario dell’Organizzazione il quale ne informa immediatamente tutti i Membri dell’Organizzazione. b) Ogni Membro dell’Organizzazione che non è responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali può essere ritirato dall’Organizzazione mediante preavviso scritto di un anno presentato dal Membro o da qualsiasi altra autorità responsabile delle sue relazioni internazionali, al Segretario generale dell’Organizzazione, il quale ne informa immediatamente tutti i Membri dell’Organizzazione.

Parte XVIII Sospensione

Art. 31

Se un Membro non adempie i suoi obblighi finanziari di fronte all’Organizzazione, o vien altrimenti meno agli obblighi impostigli dalla presente Convenzione, il Congresso può, mediante apposita risoluzione, sospendere detto Membro dall’esercizio dei suoi diritti e dal godimento dei suoi privilegi di Membro dell’Organizzazione, finché non abbia adempiuto gli obblighi di cui sopra, finanziari o di altra natura.

Parte XIX Ratifica e adesione

Art. 32

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, il quale comunicherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti la data in cui son stati depositati.

Art. 33

Con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 3 della presente Convenzione, l’adesione potrà aver luogo mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Governo degli Stati Uniti d’America il quale lo comunicherà a tutti i Membri dell’Organizzazione.

Art. 34

a) Con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 3 della presente Convenzione, ogni Stato contraente può, all’atto della sua ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione è applicabile a un determinato territorio o gruppo di territori per il quale esso assume la responsabilità delle relazioni internazionali. b) La presente Convenzione può, in ogni momento, su notifica scritta al Governo degli Stati Uniti d’America, essere successivamente applicata a un territorio o gruppo di territori, ove avrà effetto dalla data del ricevimento di detta comunicazione da parte del governo sopra indicato, il quale darà comunicazione di tale ricevimento a tutti gli Stati firmatari e aderenti. c) Le Nazioni Unite possono applicare la presente Convenzione a qualsiasi territorio o gruppo di territori in amministrazione controllata da esse amministrato. Il Governo degli Stati Uniti d’America comunicherà detta applicazione a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Parte XX Entrata in vigore

Art. 35

La presente Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica o adesione. La presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Stato che la ratifica o vi aderisce dopo detta data, trenta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica o adesione. La presente Convenzione porterà la data nella quale sarà aperta alle firme e resterà in seguito aperta alle firme durante un periodo di 120 giorni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington l’11 ottobre 1947, in inglese e francese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America che ne trasmetterà a tutti gli Stati firmatari e aderenti copie certificate conformi.

( Seguono le firme )

Paesi firmatari

La Convenzione, aperta alla firma l’11 ottobre 1947 a Washington, successivamente aperta alle firme durante un periodo di centoventi giorni, è stata firmata dai seguenti Stati:

Argentina

Australia

Belgio

  1. (compreso il Congo belga)

Birmania

Brasile

Canada

Cecoslovacchia

Cile

Cina

Colombia

Cuba

Danimarca

Ecuador

Egitto

Finlandia

Francia

Grecia

Guatemala

India

Irlanda

Islanda

Italia

Jugoslavia

Messico

Norvegia

Nuova‑Zelanda

Olanda

Pakistan

Paraguay

Polonia

Portogallo

Regno Unito di Gran Bretagna

  1. e d’Irlanda del Nord

Repubblica delle Filippine

Repubblica Dominicana

Siam

Stati Uniti d’America

Svezia

Svizzera

Turchia

Ungheria

Unione Sudafricana

Uruguay

Allegato I

Stati rappresentati alla Conferenza dei Direttori dell’Organizzazione meteorologica internazionale riunita a Washington D.C. il 22 settembre 1947

Argentina

Australia

Belgio

Birmania

Brasile

Canada

Cecoslovacchia

Cile

Cina

Colombia

Cuba

Danimarca

Ecuador

Egitto

Filippine

Finlandia

Francia

Grecia

Guatemala

India

Irlanda

Islanda

Italia

Jugoslavia

Messico

Norvegia

Nuova Zelanda

Olanda

Pakistan

Paraguay

Polonia

Portogallo

Repubblica Dominicana

Regno unito della Gran Bretagna

e dell’Irlanda del Nord

Romania

Siam

Stati Uniti d’America

Svezia

Svizzera

Turchia

Ungheria

Unione delle Repubbliche

Socialiste Sovietiche

Unione Sudafricana

Uruguay

Venezuela

Allegato II

Territori o gruppi dì territori che mantengono i loro propri servizi meteorologici ed i cui Stati responsabili della condotta delle loro relazioni internazionali sono rappresentati alla Conferenza dei Direttori dell’Organizzazione meteorologica internazionale riunita a Washington D.C. il 22 settembre 1947:

Africa Equatorial Francese

Africa Occidentale Francese

Africa Occidentale Inglese

Africa Occidentale Portoghese

Africa Orientale Inglese

Africa Orientale Portoghese

Bermude

Camerun

Ceylon

Congo Belga

Curaçao

Giamaica

Guiana Inglese

Hong Kong

Isola Maurizio

Isole del Capo Verde

Indie Olandesi

Indocina

Madagascar

Malesia

Marocco(esclusa la zona spagnola)

Nuova Caledonia

Palestina

Possedimenti Francesi dell’Oceania

Rodesia

Somalia Francese

Sudan Anglo‑Egiziano

Surinam

Togo Francese

Tunisia

0.429.01

Campo d’applicazione il 10 giugno 20245

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

11 settembre

1956 A

11 ottobre

1956

Albania

29 luglio

1957 A

28 agosto

1957

Algeria

4 aprile

1963 A

4 maggio

1963

Andorra

17 ottobre

2018 A

16 novembre

2018

Angola

16 marzo

1977 A

15 aprile

1977

Antigua e Barbuda

16 novembre

1988 A

16 dicembre

1988

Arabia Saudita

26 febbraio

1959 A

28 marzo

1959

Argentina

2 gennaio

1951

1° febbraio

1951

Armenia

16 settembre

1992 A

16 ottobre

1992

Australia

14 marzo

1949

23 marzo

1950

Isola di Norfolk

26 ottobre

1950

26 ottobre

1950

Isola di Norfolk

14 marzo

1949

23 marzo

1950

Territorio australiano dell’Antartico

20 giugno

1955

20 giugno

1955

Austria

23 febbraio

1955 A

25 marzo

1955

Azerbaigian

27 dicembre

1993 A

26 gennaio

1994

Bahamas

29 novembre

1973 A

29 dicembre

1973

Bahrein

21 aprile

1980 A

21 maggio

1980

Bangladesh

24 agosto

1973 A

23 settembre

1973

Barbados

22 marzo

1967 A

21 aprile

1967

Belarus

12 aprile

1948 A

23 marzo

1950

Belgio

2 febbraio

1951

4 marzo

1951

Belize

25 maggio

1982 A

24 giugno

1982

Benin

14 aprile

1961 A

14 maggio

1961

Bhutan

11 marzo

2003 A

10 aprile

2003

Bolivia

15 maggio

1954 A

14 giugno

1954

Bosnia e Erzegovina

1° giugno

1994 A

1° luglio

1994

Botswana

16 ottobre

1967 A

15 novembre

1967

Brasile

15 marzo

1950

14 aprile

1950

Brunei

26 novembre

1984 A

26 dicembre

1984

Bulgaria

12 marzo

1952 A

11 aprile

1952

Burkina Faso

31 ottobre

1960 A

30 novembre

1960

Burundi

30 ottobre

1962 A

29 novembre

1962

Cambogia

8 novembre

1955 A

8 dicembre

1955

Camerun

17 dicembre

1960 A

16 gennaio

1961

Canada

28 luglio

1950

27 agosto

1950

Capo Verde

21 ottobre

1975 A

20 novembre

1975

Ceca, Repubblica

25 gennaio

1993 A

24 febbraio

1993

Ciad

2 febbraio

1961 A

4 marzo

1961

Cile

9 maggio

1957

8 giugno

1957

Cina

27 aprile

1973

27 maggio

1973

Hong Kong

17 luglio

1996

1° luglio

1997

Cipro

11 aprile

1963 A

11 maggio

1963

Colombia

5 gennaio

1962

4 febbraio

1962

Comore

19 marzo

1976 A

18 aprile

1976

Congo (Brazzaville)

21 novembre

1960 A

21 dicembre

1960

Congo (Kinshasa)

5 novembre

1960 A

5 dicembre

1960

Corea (Nord)

27 maggio

1975 A

26 giugno

1975

Corea (Sud)

15 febbraio

1956 A

16 marzo

1956

Costa Rica

16 dicembre

1960 A

15 gennaio

1961

Côte d’Ivoire

31 ottobre

1960 A

30 novembre

1960

Croazia

9 ottobre

1992 A

8 novembre

1992

Cuba

4 marzo

1952

3 aprile

1952

Danimarca

10 luglio

1951

9 agosto

1951

Groenlandia

25 gennaio

1952

25 gennaio

1952

Dominica

21 febbraio

1980 A

22 marzo

1980

Dominicana, Repubblica

15 settembre

1949

23 marzo

1950

Ecuador

7 giugno

1951

7 luglio

1951

Egitto

10 gennaio

1950

23 marzo

1950

El Salvador

27 maggio

1955 A

26 giugno

1955

Emirati Arabi Uniti

17 dicembre

1986 A

16 gennaio

1987

Eritrea

8 luglio

1993 A

7 agosto

1993

Estonia

21 agosto

1992 A

20 settembre

1992

Eswatini

2 novembre

1982 A

2 dicembre

1982

Etiopia

3 dicembre

1953 A

2 gennaio

1954

Figi

18 marzo

1980 A

17 aprile

1980

Filippine

5 aprile

1949

23 marzo

1950

Finlandia

7 gennaio

1949

23 marzo

1950

Francia

5 dicembre

1949

23 marzo

1950

Guayana francese

5 dicembre

1949

23 marzo

1950

Réunion

5 dicembre

1949

23 marzo

1950

St. Pierre e Miquelon

28 settembre

1977

28 settembre

1977

Gabon

5 giugno

1961 A

5 luglio

1961

Gambia

2 ottobre

1978 A

1° novembre

1978

Georgia

1° settembre

1993 A

1° ottobre

1993

Germania

10 giugno

1954 A

10 luglio

1954

Ghana

6 maggio

1957 A

5 giugno

1957

Giamaica

29 maggio

1963 A

28 giugno

1963

Giappone

11 agosto

1953 A

10 settembre

1953

Gibuti

30 giugno

1978 A

30 luglio

1978

Giordania

11 luglio

1955 A

10 agosto

1955

Grecia

20 gennaio

1950

23 marzo

1950

Guatemala

21 marzo

1952

20 aprile

1952

Guinea

27 marzo

1959 A

26 aprile

1959

Guinea-Bissau

15 dicembre

1977 A

14 gennaio

1978

Guyana

22 novembre

1966 A

22 dicembre

1966

Haiti

14 agosto

1951 A

13 settembre

1951

Honduras

10 ottobre

1960 A

9 novembre

1960

India

27 aprile

1949

23 marzo

1950

Indonesia

16 novembre

1950 A

16 dicembre

1950

Iran

30 settembre

1959 A

30 ottobre

1959

Iraq

21 febbraio

1950 A

23 marzo

1950

Irlanda

14 marzo

1950

13 aprile

1950

Islanda

16 gennaio

1948

23 marzo

1950

Isole Cook

18 ottobre

1995 A

17 novembre

1995

Israele

30 settembre

1949 A

23 marzo

1950

Italia

9 gennaio

1951

8 febbraio

1951

Kazakstan

5 maggio

1993 A

4 giugno

1993

Kenya

2 giugno

1964 A

2 luglio

1964

Kirghizistan

20 luglio

1994 A

19 agosto

1994

Kiribati

24 aprile

2003 A

24 maggio

2003

Kuwait

1° dicembre

1962 A

31 dicembre

1962

Laos

1° giugno

1955 A

1° luglio

1955

Lesotho

3 agosto

1979 A

2 settembre

1979

Lettonia

15 maggio

1992 A

14 giugno

1992

Libano

22 dicembre

1948 A

23 marzo

1950

Liberia

7 febbraio

1974 A

9 marzo

1974

Libia

29 dicembre

1955 A

28 gennaio

1956

Lituania

3 giugno

1992 A

3 luglio

1992

Lussemburgo

29 ottobre

1952 A

28 novembre

1952

Macedonia del Nord

1° giugno

1993 A

1° luglio

1993

Madagascar

15 dicembre

1960 A

14 gennaio

1961

Malawi

15 febbraio

1965 A

17 marzo

1965

Malaysia

19 maggio

1958 A

18 giugno

1958

Maldive

1° giugno

1978 A

1° luglio

1978

Mali

11 novembre

1960 A

11 dicembre

1960

Malta

28 dicembre

1976 A

27 gennaio

1977

Marocco

3 gennaio

1957 A

2 febbraio

1957

Mauritania

23 gennaio

1962 A

22 febbraio

1962

Maurizio

17 luglio

1969 A

16 agosto

1969

Messico

27 maggio

1949

23 marzo

1950

Micronesia

20 settembre

1995 A

20 ottobre

1995

Moldova

21 novembre

1994 A

21 dicembre

1994

Monaco

9 aprile

1996 A

9 aprile

1996

Mongolia

4 aprile

1963 A

4 maggio

1963

Montenegro

6 dicembre

2006 A

5 gennaio

2007

Mozambico

21 giugno

1976 A

21 luglio

1976

Myanmar

19 agosto

1949

23 marzo

1950

Namibia

6 febbraio

1991 A

8 marzo

1991

Nauru

16 aprile

2019 A

16 maggio

2019

Nepal

12 agosto

1966 A

11 settembre

1966

Nicaragua

27 febbraio

1959 A

29 marzo

1959

Niger

28 ottobre

1960 A

27 novembre

1960

Nigeria

30 novembre

1960 A

30 dicembre

1960

Niue

31 maggio

1996 A

30 giugno

1996

Norvegia

9 dicembre

1948

23 marzo

1950

Nuova Zelanda

2 aprile

1948

23 marzo

1950

Oman

3 gennaio

1975 A

2 febbraio

1975

Paesi Bassi

12 settembre

1951

12 ottobre

1951

Aruba

12 settembre

1951

12 ottobre

1951

Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba)

12 settembre

1951

12 ottobre

1951

Sint Maarten

12 settembre

1951

12 ottobre

1951

Pakistan

11 aprile

1950

11 maggio

1950

Panama

12 settembre

1967 A

12 ottobre

1967

Papua Nuova Guinea

15 dicembre

1975 A

14 gennaio

1976

Paraguay

15 settembre

1950

15 ottobre

1950

Perù

30 dicembre

1949 A

23 marzo

1950

Polonia

16 maggio

1950

15 giugno

1950

Portogallo

15 gennaio

1951

14 febbraio

1951

Azzorre e Madera

15 gennaio

1951

15 gennaio

1951

Qatar

4 aprile

1975 A

4 maggio

1975

Regno Unito

14 dicembre

1948

23 marzo

1950

Gibilterra

14 dicembre

1948

23 marzo

1950

Isole Falkland

14 dicembre

1948

23 marzo

1950

Rep. Centrafricana

28 giugno

1961 A

28 luglio

1961

Romania

18 agosto

1948 A

23 marzo

1950

Ruanda

4 febbraio

1963 A

6 marzo

1963

Russia

2 aprile

1948 A

23 marzo

1950

Saint Lucia

2 marzo

1981 A

1° aprile

1981

Salomone, Isole

6 maggio

1985 A

5 giugno

1985

Samoa

11 luglio

1995 A

10 agosto

1995

São Tomé e Príncipe

23 novembre

1976 A

23 dicembre

1976

Seicelle

15 febbraio

1977 A

17 marzo

1977

Senegal

11 novembre

1960 A

11 dicembre

1960

Serbia

7 dicembre

1948 A

23 marzo

1950

Sierra Leone

30 marzo

1962 A

29 aprile

1962

Singapore

24 gennaio

1966 A

23 febbraio

1966

Siria

16 luglio

1952 A

15 agosto

1952

Slovacchia

11 febbraio

1993 A

13 marzo

1993

Slovenia

20 agosto

1992 A

19 settembre

1992

Somalia

2 marzo

1964 A

1° aprile

1964

Spagna

27 febbraio

1951 A

29 marzo

1951

Sri Lanka

23 maggio

1951 A

22 giugno

1951

Stati Uniti

4 maggio

1949

23 marzo

1950

Sudafrica

17 gennaio

1950

23 marzo

1950

Sudan

3 dicembre

1956 A

2 gennaio

1957

Sudan del Sud

14 novembre

2012 A

14 dicembre

2012

Suriname

26 luglio

1976 A

25 agosto

1976

Svezia

10 novembre

1948

23 marzo

1950

Svizzera

23 febbraio

1949

23 marzo

1950

Tagikistan

10 agosto

1993 A

9 settembre

1993

Tanzania

14 settembre

1962 A

14 ottobre

1962

Thailandia

11 luglio

1949

23 marzo

1950

Timor Est

4 novembre

2009 A

4 dicembre

2009

Togo

28 ottobre

1960 A

27 novembre

1960

Tonga

26 febbraio

1996 A

27 marzo

1996

Trinidad e Tobago

1° febbraio

1963 A

3 marzo

1963

Tunisia

22 gennaio

1957 A

21 febbraio

1957

Turchia

5 agosto

1949

23 marzo

1950

Turkmenistan

4 dicembre

1992 A

3 gennaio

1993

Tuvalu

23 agosto

2012 A

22 settembre

2012

Ucraina

12 aprile

1948 A

23 marzo

1950

Uganda

15 marzo

1963 A

14 aprile

1963

Ungheria

15 febbraio

1951

17 marzo

1951

Uruguay

11 gennaio

1951

10 febbraio

1951

Uzbekistan

23 dicembre

1992 A

22 gennaio

1993

Vanuatu

24 giugno

1982 A

24 luglio

1982

Venezuela

16 giugno

1950 A

16 luglio

1950

Vietnam

8 luglio

1975 A

7 agosto

1975

Yemen

28 gennaio

1969 A

27 febbraio

1969

Zambia

28 dicembre

1964 A

27 gennaio

1965

Zimbabwe

12 gennaio

1981 A

11 febbraio

1981

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in inglese può essere consultato sul sito Internet del Governo degli Stati Uniti: www.state.gov/convention-of-the-world-meteorological-organization, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.429.01

Territori o gruppi di territori membri dell’Organizzazione meteorologica mondiale in virtù dell’articolo 3d) o 3e) della Convenzione:6

Territori

Membri dal

Hong Kong

14 dicembre 1948

Polinesia francese, Nuova Caledonia

5 dicembre 1949

Curaçao

12 settembre 1951

Territori britannici dei Caraibi

24 settembre 1953