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0.434.1

Convenzione per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni Conchiusa a Bruxelles il 15 marzo 1886 Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1886 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 gennaio 1889 Entrata in vigore per la Svizzera il 14 gennaio 1889

CS 12401; FF 1886 II 763 ediz. ted. 784 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 1° settembre 1972)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera, Sua Maestà il Re de’ Belgi,
Sua Maestà l’Imperatore del Brasile, Sua Maestà la Regina Reggente di Spagna,
il Presidente degli Stati Uniti d’America, Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà
il Re del Portogallo e delle Algarvie, Sua Maestà il Re di Serbia,

nell’intento di stabilire, sulle basi adottate dalla Conferenza riunita a Brusselle dal 10 al 14 aprile 1883, un sistema di scambio internazionale per i documenti ufficiali e per le pubblicazioni scientifiche e letterarie dei loro Stati rispettivi, hanno nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali essendosi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

sonosi accordati negli articoli seguenti:

Art. 1

In ciascuno degli Stati contraenti sarà stabilito un burò incaricato del servizio degli scambi 1 .

Art. 2

Gli Stati contraenti si obbligano a trasmettersi per via di scambio le pubblicazioni seguenti:

  1. gli atti ufficiali, parlamentari ed amministrativi che nel luogo d’origine sono dati alla pubblicità;
  2. le opere edite per ordine e a spesa dei governi.

Art. 3

Ciascun burò farà stampare l’elenco delle pubblicazioni che può mettere a disposizione degli Stati contraenti. Questo elenco verrà corretto e completato ogni anno e trasmesso regolarmente a tutti i burò di scambio.

Art. 4

I burò di scambio si intenderanno sul numero delle copie che potranno essere domandate e somministrate.

Art. 5

Le spedizioni si faranno direttamente da burò a burò. Saranno allestiti dei formulari uniformi per i borderò del contenuto delle casse, come pure per le corrispondenze amministrative le domande, le ricevute, ecc.

Art. 6

Per la spedizione all’estero, ciascuno Stato prende a suo carico le spese di imballaggio e di porto sino a destinazione. Ma ove la spedizione sia fatta per mare, la parte delle spese di trasporto toccante a ciascuno Stato sarà regolata da accordi particolari.

Art. 7

I burò di scambio saranno gli anelli officiosi nei rapporti tra i corpi dotti e le società letterarie, scientifiche, ecc., degli Stati contraenti per il ricevimento e la spedizione delle loro pubblicazioni. Resta però ben inteso che in questi casi il compito del burò di scambio si limiterà alla trasmissione franca delle opere scambiate, punto non dovendo questi burò entrare nell’impegno di dare impianto a siffatte relazioni.

Art. 8

Queste disposizioni valgono solo per quelle opere e quegli atti che vengono pubblicati dopo conchiusa la presente convenzione.

Art. 9

Quegli Stati che non hanno preso parte alla presente convenzione, saranno sulla loro domanda ammessi a farvi adesione. Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo del Belgio, e da questo a tutti gli altri Stati firmatari.

Art. 10

La presente convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà a Brusselle al più presto possibile. La medesima è conchiusa per dieci anni dal giorno di detto scambio, e continuerà, anche oltre questo termine, a star in vigore sino a sei mesi dopo che l’uno dei Governi avrà dichiarato di rinunziarvi.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi vi hanno apposto la loro firma e i loro sigilli.

Fatto a Brusselle in otto esemplari, il 15 marzo 1886.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione della convenzione il 1° luglio 1980

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)

Entrata in vigore

Argentina

24 luglio

1889 A

24 luglio

1889

Belgio

14 gennaio

1889

14 gennaio

1889

Brasile

14 gennaio

1889

14 gennaio

1889

Cecoslovacchia

7 luglio

1919 A

7 luglio

1919

Cina

22 dicembre

1925 A

22 dicembre

1925

Egitto

18 gennaio

1928 A

18 gennaio

1928

Iran

10 giugno

1949 A

10 giugno

1949

Italia

14 gennaio

1889

14 gennaio

1889

Paraguay

25 settembre

1889 A

25 settembre

1889

Polonia

19 novembre

1920 A

19 novembre

1920

Portogallo

14 gennaio

1889

14 gennaio

1889

Repubblica dominicana

17 agosto

1923 A

17 agosto

1923

Romania

5 giugno

1923 A

5 giugno

1923

Serbia

14 gennaio

1889

14 gennaio

1889

Spagna

14 gennaio

1889

14 gennaio

1889

Stati Uniti d’America

14 gennaio

1889

14 gennaio

1889

Svizzera

14 gennaio

1889

14 gennaio

1889

Ungheria

30 luglio

1923 A

30 luglio

1923

Uruguay

7 maggio

1889 A

7 maggio

1889