Ogni Parte Contraente prenderà misure intese a salvaguardare e a incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale comune dell’Europa.
0.440.1
Convenzione culturale europea Conchiusa a Parigi il 19 dicembre 1954 Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 1962 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 13 luglio 1962
RU 1962 973; FF 1961 II 1193 ediz. ted. 1249 ediz. franc.
Traduzione
Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1962
(Stato 13 febbraio 2013)
I Governi firmatari della presente Convenzione, Membri del Consiglio d’Europa,
considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa consiste nel realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri al fine di salvaguardare ed incrementare gli ideali ed i principi che fanno parte del loro patrimonio comune,
considerando che la realizzazione di questo scopo favorisce la mutua comprensione fra i popoli d’Europa
considerando che per questo proposito non solo è auspicabile di conchiudere convenzioni bilaterali fra i Membri del Consiglio, ma anche di seguire una politica d’azione comune intesa a mantenere la cultura europea e a incoraggiare lo sviluppo
avendo deciso di conchiudere una Convenzione europea culturale generale, intesa a favorire, tra i cittadini di tutti i Membri del Consiglio e tra quelli di altri Stati europei che aderissero alla Convenzione, lo studio delle lingue, della storia e delle civiltà degli altri e della civiltà comune ad essi tutti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Ogni Parte Contraente, nella misura del possibile:
- incoraggerà i suoi nazionali allo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle altre Parti e concederà le facilitazioni atte a promuovere detto studio nel suo territorio, e
- si sforzerà di diffondere lo studio della sua lingua, o delle sue lingue, della sua storia e della sua civiltà sul territorio delle altre Parti Contraenti e di agevolare ai nazionali di queste lo svolgimento di tali studi sul suo territorio.
Art. 3
Le Parti Contraenti si consulteranno, nel quadro del Consiglio d’Europa, al fine di coordinare le loro azioni per lo sviluppo delle attività culturali d’interesse europeo.
Art. 4
Per l’applicazione degli articoli 2 e 3, ogni Parte Contraente dovrà facilitare, nella misura del possibile, la circolazione e lo scambio delle persone nonché degli oggetti di valore culturale.
Art. 5
Ogni Parte Contraente considererà gli oggetti di valore culturale europeo in suo possesso, come parte integrante del patrimonio culturale comune, prenderà le misure necessarie a salvaguardarli e ne faciliterà l’accesso.
Art. 6
Le proposte concernenti l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e le questioni relative alla sua interpretazione saranno esaminate nelle riunioni del Comitato degli esperti culturali del Consiglio d’Europa.
Ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa che abbia aderito alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 9, potrà delegare uno o più rappresentanti alle riunioni previste dal numero precedente.
Le conclusioni adottate nel corso delle riunioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, saranno presentate, sotto forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, a meno che si tratti di decisioni d’ordine amministrativo di competenza esclusiva del Comitato degli esperti culturali e non comportanti spese suppletive.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunicherà, ai Membri del Consiglio e ai Governi degli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione, ogni decisione in materia, presa dal Comitato dei Ministri o dal Comitato degli esperti culturali.
Ciascuna Parte Contraente notificherà regolarmente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le misure che avrà adottato per applicare le disposizioni della presente Convenzione, in seguito alle decisioni del Comitato dei Ministri o del Comitato degli esperti culturali.
Nel caso che talune proposte concernenti l’applicazione della presente Convenzione interessassero un numero limitato di Parti Contraenti, queste proposte potranno essere esaminate conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, purché non comportino spese a carico del Consiglio d’Europa.
Art. 7
Se, al fine di promuovere gli intenti della presente Convenzione, due o più Parti Contraenti desiderano indire, presso la sede del Consiglio d’Europa, altre riunioni, all’infuori di quelle previste al paragrafo 1 dell’articolo 6, il Segretario Generale del Consiglio presterà tutta l’assistenza amministrativa necessaria.
Art. 8
Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a influire
- sulle disposizioni di convenzioni culturali bilaterali già firmate da una Parte Contraente, sull’opportunità che altre Parti Contraenti conchiudano ulteriormente tali convenzioni e
- sull’obbligo per ogni persona, di sottomettersi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel territorio di una Parte Contraente; per quanto concerne l’entrata, il soggiorno e l’uscita degli stranieri.
Art. 9
La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Dovrà essere ratificata, e gli istrumenti di ratificazione saranno deposti presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Non appena tre Governi firmatari avranno deposto il loro istrumento di ratificazione, la presente Convenzione entrerà in vigore per questi Governi.
Per ogni Governo firmatario che la ratificherà ulteriormente, la presente Convenzione entrerà in vigore al momento del deposito dell’istrumento di ratificazione.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà decidere, all’unanimità, d’invitare, secondo le modalità che giudicherà opportune, ogni Stato europeo non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. Ogni Stato invitato potrà aderire deponendo il suo istrumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa; l’adesione sarà valida al momento del recapito di detto istrumento.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà la deposizione degli istrumenti di ratificazione e di adesione a tutti i Membri del Consiglio e agli Stati aderenti.
Art. 10
Ogni Parte Contraente potrà specificare i territori ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Convenzione inviando al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione che verrà trasmessa da quest’ultimo a tutte le altre Parti Contraenti.
Art. 11
Allo scadere d’un periodo di cinque anni a contare dall’entrata in vigore, la presente Convenzione potrà essere disdetta da ognuna delle Parti Contraenti. Questa disdetta si farà per iscritto, indirizzandola al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne avvertirà le altre Parti Contraenti.
La disdetta avrà effetto, per la Parte Contraente interessata, dopo sei mesi a contare dalla data del suo recapito presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Parigi, il 19 dicembre 1954, nella lingua francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare, depositato presso l’Archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale consegnerà copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme)
0.440.1
Campo d’applicazione il 13 febbraio 20131
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania | 25 giugno | 1992 A | 25 giugno | 1992 |
Andorra | 22 gennaio | 1996 | 22 gennaio | 1996 |
Armenia | 25 aprile | 1997 A | 25 aprile | 1997 |
Austria | 4 marzo | 1958 | 4 marzo | 1958 |
Azerbaigian | 25 aprile | 1997 A | 25 aprile | 1997 |
Belarus | 18 ottobre | 1993 A | 18 ottobre | 1993 |
Belgio | 11 maggio | 1955 | 11 maggio | 1955 |
Bosnia e Erzegovina | 29 dicembre | 1994 A | 29 dicembre | 1994 |
Bulgaria | 2 settembre | 1991 A | 2 settembre | 1991 |
Ceca, Repubblica a | 10 maggio | 1990 A | 1° gennaio | 1993 |
Cipro | 23 settembre | 1969 | 23 settembre | 1969 |
Croazia | 27 gennaio | 1993 A | 27 gennaio | 1993 |
Danimarca | 7 maggio | 1955 | 7 maggio | 1955 |
Estonia | 7 maggio | 1992 A | 7 maggio | 1992 |
Finlandia | 23 gennaio | 1970 A | 23 gennaio | 1970 |
Francia | 19 marzo | 1955 | 5 maggio | 1955 |
Georgia | 25 aprile | 1997 A | 25 aprile | 1997 |
Germania* | 17 novembre | 1955 | 17 novembre | 1955 |
Grecia* | 10 gennaio | 1962 | 10 gennaio | 1962 |
Kazakistan | 5 marzo | 2010 A | 5 marzo | 2010 |
Irlanda | 11 marzo | 1955 | 5 maggio | 1955 |
Islanda | 1° marzo | 1956 | 1° marzo | 1956 |
Italia | 16 maggio | 1957 | 16 maggio | 1957 |
Lettonia | 7 maggio | 1992 A | 7 maggio | 1992 |
Liechtenstein | 13 giugno | 1979 | 13 giugno | 1979 |
Lituania | 7 maggio | 1992 A | 7 maggio | 1992 |
Lussemburgo | 30 luglio | 1956 | 30 luglio | 1956 |
Macedonia | 24 novembre | 1995 A | 24 novembre | 1995 |
Malta | 12 dicembre | 1966 | 12 dicembre | 1966 |
Moldova | 24 maggio | 1994 A | 24 maggio | 1994 |
Monaco | 6 luglio | 1994 A | 6 luglio | 1994 |
Montenegro | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 |
Norvegia | 24 gennaio | 1956 | 24 gennaio | 1956 |
Paesi Bassi* | 8 febbraio | 1956 | 8 febbraio | 1956 |
Polonia | 16 novembre | 1989 A | 16 novembre | 1989 |
Portogallo | 16 febbraio | 1976 A | 16 febbraio | 1976 |
Regno Unito* | 5 maggio | 1955 | 5 maggio | 1955 |
Gibilterra | 27 maggio | 1998 | 27 maggio | 1998 |
Isola di Man | 28 gennaio | 1994 | 28 gennaio | 1994 |
Jersey | 19 marzo | 1999 | 19 marzo | 1999 |
Romania | 19 dicembre | 1991 A | 19 dicembre | 1991 |
Russia | 21 febbraio | 1991 A | 21 febbraio | 1991 |
San Marino | 13 febbraio | 1986 A | 13 febbraio | 1986 |
Santa Sede | 10 dicembre | 1962 A | 10 dicembre | 1962 |
Serbia | 28 febbraio | 2001 A | 28 febbraio | 2001 |
Slovacchia a | 10 maggio | 1990 A | 1° gennaio | 1993 |
Slovenia | 2 luglio | 1992 A | 2 luglio | 1992 |
Spagna | 4 luglio | 1957 A | 4 luglio | 1957 |
Svezia | 16 giugno | 1958 | 16 giugno | 1958 |
Svizzera | 13 luglio | 1962 A | 13 luglio | 1962 |
Turchia | 10 ottobre | 1957 | 10 ottobre | 1957 |
Ucraina | 13 giugno | 1994 A | 13 giugno | 1994 |
Ungheria | 16 novembre | 1989 A | 16 novembre | 1989 |
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Riserve e dichiarazioni
Svizzera 2
«In osservanza alla struttura federativa della Svizzera e segnatamente alla competenza dei Cantoni in materia d’educazione e cultura, così come risulta dalla Costituzione federale, la Svizzera fa riserva di detta competenza nell’applicazione della Convenzione.»