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0.440.3

Statuti del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali Adottati a Nuova Delhi nel dicembre 1956 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 27 marzo 1959 Entrati in vigore per la Svizzera il 27 marzo 1959 Emendati con decisione dell’Assemblea generale il 21 novembre 2003

RU 1976 2153, 2004 4987

Traduzione

(Stato 25 febbraio 2025)

Art. 1 Scopo e funzioni

Il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (in seguito «ICCROM») contribuisce a livello mondiale alla conservazione e al restauro dei beni culturali; esso crea, sviluppa, promuove e facilita le condizioni necessarie a tale scopo. L’ICCROM esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. raccogliere, studiare e diffondere le informazioni concernenti problemi scientifici, tecnici ed etici legati alla conservazione e al restauro dei beni culturali;
  2. coordinare, stimolare o provocare la ricerca in questo settore mediante, in particolare, missioni affidate a enti o a esperti, incontri internazionali, pubblicazioni e scambi di specialisti;
  3. fornire consulenze ed esprimere raccomandazioni su questioni generali o puntuali legate alla conservazione e al restauro dei beni culturali;
  4. promuovere, ideare e impartire la formazione nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali, così come elevare le norme e la pratica del lavoro di conservazione e di restauro;
  5. incoraggiare le iniziative volte a creare una migliore comprensione della conservazione e del restauro dei beni culturali.

Art. 2 Membri

L’ICCROM è un’organizzazione internazionale composta di Stati membri.

Ogni Stato che è Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (in seguito «UNESCO») può diventare uno Stato membro dell’ICCROM presentando una dichiarazione formale di adesione al Direttore generale dell’UNESCO. Lo Stato che, in tal modo, è diventato membro dell’ICCROM e che, in seguito, cessa di essere membro dell’UNESCO, conserva tuttavia il suo statuto di membro dell’ICCROM.

Uno Stato che non ha lo statuto di membro dell’UNESCO, oppure qualsiasi Stato ex-membro dell’ICCROM che abbia rinunciato al suo statuto di membro ai sensi dell’articolo 9 o che si sia ritirato conformemente all’articolo 10, può presentare una domanda di adesione al Direttore generale dell’ICCROM. Dopo che la sua domanda è stata esaminata dal Consiglio, questo Stato può essere ammesso dall’Assemblea generale e diventare un membro dell’ICCROM. L’ammissione è pronunciata in seguito a una decisione presa alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri dell’ICCROM presenti e votanti. L’ammissione di uno Stato membro dell’ICCROM decisa conformemente alle disposizioni del presente paragrafo è notificata al Direttore generale dell’UNESCO.

Le adesioni effettuate alle condizioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo diventano effettive 30 giorni dopo che il Direttore generale dell’UNESCO ha ricevuto la dichiarazione formale di adesione. Le adesioni effettuate alle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo diventano effettive il giorno della decisione da parte dell’Assemblea generale di ammettere lo Stato membro in questione.

Ogni Stato membro contribuisce al bilancio dell’ICCROM secondo una quota stabilita dall’Assemblea generale.

Art. 3 Organi

L’ICCROM comprende: un’Assemblea generale, un Consiglio, un Segretariato.

Art. 4 L’Assemblea generale

Composizione e partecipanti

  1. L’Assemblea generale è composta dai delegati degli Stati membri. Ogni Stato membro è rappresentato da un delegato.
  2. I delegati sono scelti, nel limite del possibile, tra gli esperti più qualificati nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali e, di preferenza, tra i membri delle istituzioni specializzate in questo settore.
  3. L’UNESCO, l’Istituto Centrale per il Restauro e i membri non votanti del Consiglio menzionati all’articolo 5.1 (j) hanno il diritto di partecipare alle sessioni dell’Assemblea generale con lo statuto di osservatore. Possono presentare proposte, ma non hanno diritto di voto.

Funzioni

Le funzioni dell’Assemblea generale consistono nel:

  1. determinare l’orientamento dell’ICCROM;
  2. esaminare e approvare il programma di attività nonché il bilancio biennale preventivo dell’ICCROM, sulla base delle proposte del Consiglio;
  3. decidere dell’ammissione di nuovi Stati membri nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 3;
  4. eleggere i membri del Consiglio;
  5. su proposta del Consiglio, nominare il Direttore generale nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6 (d);
  6. esaminare e approvare i rapporti sulle attività del Consiglio e del Segretariato dell’ICCROM;
  7. stabilire l’ammontare dei contributi degli Stati membri;
  8. adottare il regolamento finanziario dell’ICCROM;
  9. pronunciarsi sull’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 9.

Procedura

L’Assemblea generale:

  1. si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni;
  2. si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa, alla richiesta di almeno un terzo degli Stati membri, oppure per decisione del Consiglio;
  3. si riunisce a Roma, Italia, salvo se essa stessa o il Consiglio decidono altrimenti;
  4. adotta il suo Regolamento interno;
  5. all’inizio di ogni sessione elegge un Presidente e un ufficio;
  6. istituisce i comitati che possono essere necessari all’esercizio delle sue funzioni.

Voto Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, ogni Stato membro dispone di un voto all’Assemblea generale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria prevista dai presenti statuti o dal Regolamento interno dell’Assemblea.

Art. 5 Il Consiglio

Composizione

  1. Il Consiglio è composto dai membri eletti dall’Assemblea generale, da un rappresentante del Direttore generale dell’UNESCO, da un rappresentante del Governo italiano, da un rappresentante dell’Istituto Centrale per il Restauro e dai membri non votanti menzionati alla lettera (i) del presente paragrafo.
  2. I membri eletti sono dodici, cui si aggiunge un membro eletto supplementare per ogni fascia di cinque Stati membri oltre ai primi trenta. Il numero totale dei membri eletti non può tuttavia superare venticinque.
  3. I membri eletti dall’Assemblea generale sono scelti tra gli esperti più qualificati nel settore della conservazione e del restauro del beni culturali; nella scelta dei candidati si tiene conto dell’interesse insito in una rappresentanza equa di tutte le grandi regioni culturali del mondo e in una copertura appropriata dei diversi campi di specializzazione corrispondenti all’attività dell’ICCROM. L’Assemblea generale tiene ugualmente in considerazione l’attitudine di queste persone ad esercitare le funzioni amministrative ed esecutive del Consiglio.
  4. Il mandato dei membri eletti del Consiglio dura quattro anni. Tuttavia, al momento della prima sessione ordinaria dell’Assemblea generale durante la quale entrano in vigore le presenti disposizioni, il mandato di una metà dei membri eletti da questa Assemblea generale dura quattro anni e il mandato dell’altra metà dura due anni. Se durante questa sessione il numero dei membri da eleggere è dispari, una metà dei membri più un membro è eletta per un mandato di quattro anni.
  5. I membri eletti del Consiglio esercitano le loro funzioni a partire dalla chiusura della sessione dell’Assemblea generale durante la quale sono stati designati, e fino alla chiusura della sessione tenuta nell’anno in cui termina il loro mandato.
  6. I membri del Consiglio sono rieleggibili, ma non possono assumere più di due mandati consecutivi.
  7. In caso di decesso, di impedimento permanente o di dimissioni di un membro eletto del Consiglio, il seggio vacante è assegnato, per la durata del mandato restante da quel momento, alla persona che, tra i candidati che non sono stati eletti dall’Assemblea generale al momento della precedente elezione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se questo candidato non è disponibile, il seggio vacante sarà assegnato al candidato seguente che ha ottenuto il maggior numero di voti e così di seguito, fino ad esaurimento delle candidature all’elezione in questione. Nel caso in cui il seggio non possa essere assegnato ad una persona candidatasi all’elezione in questione, esso resta vacante fino alla nuova elezione, che si terrà durante la sessione seguente dell’Assemblea generale.
  8. I membri del Consiglio eletti dall’Assemblea generale sono eletti in base alla loro attitudine personale. Esercitano la loro funzione nell’interesse dell’ICCROM e non in qualità di rappresentante del proprio Stato.
  9. I membri non votanti del Consiglio sono un rappresentante del Consiglio internazionale dei musei e un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti.
  10. I membri non votanti del Consiglio possono partecipare alle discussioni del Consiglio alla stregua di qualsiasi altro membro.

Funzioni

Le funzioni del Consiglio consistono nel:

  1. sopraintendere, sotto l’autorità dell’Assemblea generale, all’esecuzione del programma di attività e del bilancio da essa adottati;
  2. conformemente alle decisioni e alle direttive dell’Assemblea generale e tenendo conto delle circostanze che si possono verificare tra due sessioni ordinarie di questa, prendere le disposizioni utili in nome dell’Assemblea generale, in stretta collaborazione con il Direttore generale, in vista di garantire l’esecuzione efficace e razionale del programma di attività da parte del Direttore generale;
  3. elaborare delle linee politiche in stretta collaborazione con il Direttore generale, e sottometterle, se del caso, all’approvazione dell’Assemblea generale;
  4. rivedere e, se del caso, modificare un progetto di programma di attività e di bilancio stabilito dal Direttore generale e approvarlo in vista di sottometterlo all’Assemblea generale;
  5. esaminare le domande di ammissione all’ICCROM presentate alle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 3;
  6. esprimere raccomandazioni all’Assemblea generale concernenti la nomina del Direttore generale così come la durata e le condizioni della nomina di questi e, se del caso, rinnovare la nomina del Direttore generale conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 (d);
  7. nominare il Direttore generale conformemente alle circostanze previste dall’articolo 6 (e);
  8. approvare la struttura del Segretariato proposta dal Direttore generale;
  9. approvare lo statuto del personale;
  10. esprimere raccomandazioni all’Assemblea generale concernenti l’adozione del Regolamento finanziario;
  11. nominare il revisore dei conti;
  12. sopraintendere alle operazioni finanziarie dell’ICCROM;
  13. preparare un rapporto sulle sue attività al fine di sottoporlo all’Assemblea generale durante le sue sessioni ordinarie;
  14. esercitare qualsiasi altra funzione possa essergli affidata dall’Assemblea generale.

Procedura

Il Consiglio:

  1. si riunisce:i)immediatamente dopo una sessione ordinaria dell’Assemblea generale;ii)immediatamente prima la sessione ordinaria dell’Assemblea generale seguente; eiii)una volta nell’intervallo tra le sessioni appena menzionate a (i) e (ii);
  2. si riunisce a Roma, Italia, salvo se l’Assemblea generale o esso stesso decidono altrimenti;
  3. adotta il suo Regolamento interno;
  4. all’inizio della prima delle sessioni che seguono una sessione ordinaria dell’Assemblea generale, elegge il suo presidente e il suo ufficio, che restano in funzione fino alla chiusura della seguente sessione ordinaria dell’Assemblea generale;
  5. istituisce i comitati che possono essere necessari all’esercizio delle sue funzioni.

Voto Ogni membro eletto del Consiglio, il rappresentante del Direttore generale dell’UNESCO, il rappresentante del Governo italiano e il rappresentante dell’Istituto Centrale per il Restauro dispongono di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei detti membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria prevista dai presenti statuti o dal Regolamento interno del Consiglio.

Art. 6 Il Segretariato

(a) Il Segretariato si compone del Direttore generale e del personale che può essere necessario all’ICCROM. (b) Il Direttore generale e il personale hanno responsabilità di carattere internazionale. Nell’esercizio delle loro funzioni essi non sollecitano né ricevono istruzioni da alcun governo o da alcuna autorità esterna all’ICCROM. Si astengono da qualsiasi azione che possa nuocere al loro statuto di funzionari internazionali. Tutti gli Stati membri si impegnano a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni. (c) Il personale è nominato nel rispetto del Regolamento del personale adottato dal Consiglio. Tutti i membri del personale sono responsabili di fronte al Direttore generale. (d) Fatte salve le disposizioni della lettera (e) del presente articolo, il Direttore generale è nominato dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio. L’Assemblea generale, dietro raccomandazione del Consiglio, stabilisce la durata del suo mandato e determina le condizioni alle quali egli esercita le sue funzioni. La nomina del Direttore generale da parte dell’Assemblea generale può essere rinnovata dal Consiglio due volte al massimo e per una durata che non deve, di volta in volta, eccedere i due anni; la durata della nomina iniziale del Direttore generale e di ogni rinnovo di questa nomina da parte del Consiglio non deve tuttavia, in alcun caso, eccedere nel complesso i sei anni. Il Direttore generale può essere rieletto dall’Assemblea generale. (e) Nel caso in cui le funzioni del Direttore generale diventino vacanti nell’intervallo tra due sessioni dell’Assemblea generale, il Consiglio può nominare un nuovo Direttore generale. Il mandato del nuovo Direttore generale scade il giorno della chiusura della seguente sessione ordinaria dell’Assemblea generale. Il Consiglio determina ugualmente le condizioni della nomina del Direttore generale; queste ultime sono inserite in un contratto firmato dal presidente del Consiglio e dal nuovo Direttore generale. (f) Il Direttore generale formula proposte in vista di misure che devono essere prese dall’Assemblea generale e dal Consiglio, e prepara, per poi sottometterlo al Consiglio, un progetto di programma di attività e di bilancio. Conformemente alle decisioni dell’Assemblea generale e del Consiglio, il Direttore generale è responsabile dell’esecuzione efficace e razionale del programma di attività che è stato approvato. Il Direttore generale stabilisce e comunica agli Stati membri rapporti periodici sulle attività dell’ICCROM.

Art. 7 Procedure finanziarie

(a) Il bilancio dell’ICCROM è stabilito su base biennale. Ogni progetto di bilancio per il seguente esercizio biennale è comunicato agli Stati membri, con il programma di attività, almeno sessanta giorni prima della sessione dell’Assemblea generale nel corso della quale deve essere esaminato. (b) Il periodo di esercizio del bilancio dell’ICCROM si estende sui due anni civili che seguono la sessione ordinaria dell’Assemblea generale nel corso della quale esso è stato adottato, salvo decisione contraria della stessa Assemblea generale. (c) I contributi degli Stati membri al bilancio biennale sono pagati sotto forma di due versamenti effettuati ognuno dei due anni menzionati sopra per un montante uguale; uno deve essere versato all’inizio del primo anno civile, l’altro all’inizio del secondo anno civile. (d) Il Direttore generale può accettare direttamente i contributi volontari, doni, lasciti e sovvenzioni provenienti da governi, istituzioni pubbliche o private, associazioni o privati, fatte salve le condizioni stabilite nel Regolamento finanziario. (e) Il bilancio è amministrato dal Segretariato nel rispetto del Regolamento finanziario, sotto la sorveglianza del Consiglio.

Art. 8 Statuto giuridico

L’ICCROM gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, della capacità giuridica necessaria a conseguire i suoi scopi e ad esercitare le sue funzioni.

Art. 9 Sanzioni

Uno Stato membro perde il suo diritto di voto all’Assemblea generale e il suo diritto di proporre candidati al Consiglio nel caso in cui l’ammontare totale dei contributi all’ICCROM venuti a scadenza ma non pagati, indipendentemente dall’anno o dagli anni civili cui questi contributi si riferiscono, ecceda l’ammontare dei contributi che detto Stato deve versare per l’anno civile in corso e per l’anno civile che immediatamente precede. Uno Stato membro che non ha pagato i suoi contributi durante quattro anni civili consecutivi perderà anche il diritto di beneficiare dei servizi dell’ICCROM. Si considera che uno Stato abbia rinunciato al suo statuto di membro nel caso in cui, durante sei anni civili consecutivi, esso non abbia versato i suoi contributi venuti a scadenza. L’Assemblea generale può tuttavia autorizzare uno Stato membro ad esercitare i diritti di cui sopra, ivi compreso il diritto di beneficiare dei servizi dell’ICCROM, o a conservare il suo statuto di membro, se essa considera che la mancanza di questo Stato sia dovuta a circostanze particolari indipendenti dalla sua volontà.

Art. 10 Ritiro di Stati membri

Ogni Stato membro può ritirarsi dall’ICCROM presentando al suo Direttore generale un preavviso, in qualsiasi momento a partire dalla fine del periodo di due anni intercorso dalla data della sua entrata o dall’ammissione da parte dell’Assemblea generale. Questo ritiro entra in vigore il 31 dicembre dell’anno che segue quello nel corso del quale è stato dato il preavviso. Tale ritiro non modifica in nulla gli obblighi finanziari contratti nei confronti dell’ICCROM che dovessero ancora esistere al momento in cui il ritiro entra in vigore. Il Direttore generale dell’ICCROM informa il Direttore generale dell’UNESCO della data in cui il ritiro di uno Stato membro entra in vigore.

Art. 11 Modifiche degli statuti

(a) Le modifiche ai presenti statuti possono essere proposte da uno Stato membro o dal Consiglio. Esse sono adottate mediante una decisione dell’Assemblea generale presa a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza dei due terzi rappresenti più della metà degli Stati membri dell’ICCROM. (b) Il Direttore generale dell’ICCROM comunica le proposte di modifica a tutti gli Stati membri e al Direttore generale dell’UNESCO almeno 180 giorni prima della sessione dell’Assemblea generale all’ordine del giorno della quale deve essere iscritta la modifica in questione. (c) Se, in seguito alla comunicazione di una proposta di modifica, uno Stato membro o il Consiglio desidera introdurre una modifica a questa proposta, essa non può essere introdotta che a condizione di essere comunicata a tutti gli Stati membri e al Direttore generale dell’UNESCO almeno 90 giorni prima della sessione dell’Assemblea generale all’ordine del giorno della quale deve essere iscritta la proposta di modifica iniziale.

Art. 12 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la chiusura della XXIII a sessione dell’Assemblea generale dell’ICCROM.

Art. 13 Scioglimento

L’ICCROM può essere sciolto da una decisione dell’Assemblea generale. L’Assemblea generale può prendere tale decisione solo a condizione di inviare con sei mesi di anticipo a tutti gli Stati membri una notifica scritta, in cui espone i motivi della proposta di scioglimento. Qualsiasi decisione di scioglimento dell’ICCROM deve essere adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza rappresenti più della metà degli Stati membri dell’ICCROM.

Art. 14 Testi autentici

Il testo francese e il testo inglese del presente statuto fanno parimenti fede.

0.440.3

Campo d’applicazione il 25 febbraio 20251

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

8 gennaio

2010 A

7 febbraio

2010

Albania

11 aprile

1962

11 aprile

1962

Algeria

18 gennaio

1973

18 gennaio

1973

Andorra

5 maggio

1998

4 giugno

1998

Angola

4 giugno

1992

4 giugno

1992

Arabia Saudita

19 gennaio

2000 A

18 febbraio

2000

Argentina

29 agosto

1988

29 agosto

1988

Armenia

5 aprile

2004

5 maggio

2004

Australia

26 giugno

1975

26 giugno

1975

Austria

20 maggio

1957

10 maggio

1958

Azerbaigian

4 gennaio

2002 B

3 febbraio

2002

Bahrein

15 novembre

2005 A

15 dicembre

2005

Bangladesh

18 settembre

2007 A

18 ottobre

2007

Barbados

7 marzo

1985 A

1° aprile

1985

Belgio

7 luglio

1959

7 luglio

1959

Benin

5 giugno

1986

5 giugno

1986

Bolivia

17 novembre

2004 A

17 dicembre

2004

Bosnia e Erzegovina

19 giugno

2000 A

19 luglio

2000

Botswana

3 gennaio

2002 A

2 febbraio

2002

Brasile

21 agosto

1964

21 agosto

1964

Brunei

24 novembre

2005

24 dicembre

2005

Bulgaria

12 gennaio

1960

12 gennaio

1960

Burkina Faso

4 gennaio

1988

4 gennaio

1988

Cambogia

13 giugno

1961

13 giugno

1961

Camerun

4 maggio

1995

4 maggio

1995

Canada

7 novembre

1978 A

7 novembre

1978

Ceca, Repubblica

29 febbraio

1996

30 marzo

1996

Ciad

7 gennaio

2000 A

6 febbraio

2000

Cile

3 febbraio

1981

3 febbraio

1981

Cina

15 maggio

2000 A

14 giugno

2000

Cipro

6 maggio

1963

6 maggio

1963

Colombia

18 maggio

1971

18 maggio

1971

Congo (Brazzaville)

19 marzo

1999 A

18 aprile

1999

Corea (Nord)

29 settembre

1986

29 settembre

1986

Corea (Sud)

22 luglio

1968

22 luglio

1968

Costa Rica

11 settembre

2019 A

11 ottobre

2019

Côte d’Ivoire

17 dicembre

1985

17 dicembre

1985

Croazia

18 ottobre

1993

18 ottobre

1993

Cuba

25 giugno

1971

25 giugno

1971

Danimarca

27 dicembre

1972

1° gennaio

1973

Dominicana, Repubblica

11 marzo

1958

10 maggio

1958

Ecuador

21 aprile

1980

21 aprile

1980

Egitto

5 novembre

1959

5 novembre

1959

Emirati Arabi Uniti

23 dicembre

2009 A

22 gennaio

2010

Estonia

10 gennaio

2001 A

9 febbraio

2001

Eswatini

25 settembre

2007 A

25 ottobre

2007

Etiopia

5 dicembre

1975

5 dicembre

1975

Filippine

15 dicembre

1983

15 dicembre

1983

Finlandia

3 luglio

1981 A

3 luglio

1981

Francia

29 settembre

1964

29 settembre

1964

Gabon

20 marzo

1961

20 marzo

1961

Gambia

11 dicembre

1998

10 gennaio

1999

Georgia

23 novembre

2001 A

23 dicembre

2001

Germania

30 ottobre

1964

30 ottobre

1964

Ghana

23 febbraio

1959

23 febbraio

1959

Giappone

19 dicembre

1967

19 dicembre

1967

Giordania

10 luglio

1958

10 luglio

1958

Grecia

17 marzo

1987

17 marzo

1987

Guatemala

18 settembre

1975

18 settembre

1975

Guyana

16 settembre

1999 A

16 ottobre

1999

Haiti

21 maggio

1992

21 maggio

1992

Honduras

26 maggio

1964

26 maggio

1964

India

2 ottobre

1961

2 ottobre

1961

Iran

18 dicembre

1972

18 dicembre

1972

Iraq a

14 novembre

2011 A

14 novembre

2011

Irlanda

22 dicembre

1986

22 dicembre

1986

Israele

1° giugno

1958

1° giugno

1958

Italia

24 ottobre

1960

24 ottobre

1960

Kenya

16 settembre

1998

16 ottobre

1998

Kuwait

27 marzo

1962

27 marzo

1962

Laos

22 maggio

2006 A

21 giugno

2006

Lesotho

1° giugno

2007 A

1° luglio

2007

Lettonia

1° marzo

2012 A

31 marzo

2012

Libano

4 luglio

1958

4 luglio

1958

Libia

1° settembre

1959

1° settembre

1959

Lituania

21 ottobre

1991

21 ottobre

1991

Lussemburgo

18 dicembre

1978

18 dicembre

1978

Macedonia del Nord

12 ottobre

1993

12 ottobre

1993

Madagascar

3 settembre

1963

3 settembre

1963

Malawi

25 giugno

2013 A

25 luglio

2013

Malaysia

4 novembre

1966

4 novembre

1966

Maldive

7 giugno

2012 A

7 luglio

2012

Mali

9 ottobre

1989

9 ottobre

1989

Malta

24 agosto

1965

24 agosto

1965

Marocco

28 aprile

1958

10 maggio

1958

Mauritania

30 ottobre

2009 A

29 novembre

2009

Maurizio

29 giugno

1998 A

29 luglio

1998

Messico

8 agosto

1961

8 agosto

1961

Monaco

13 novembre

2007 A

13 dicembre

2007

Mongolia

30 giugno

2003 A

30 luglio

2003

Montenegro

17 agosto

2007 A

16 settembre

2007

Mozambico

17 novembre

2003 A

17 dicembre

2003

Myanmar

5 ottobre

1987

5 ottobre

1987

Namibia

2 novembre

1998

2 dicembre

1998

Nepal

23 giugno

1969

23 giugno

1969

Nicaragua

30 agosto

1971

30 agosto

1971

Nigeria

12 dicembre

1961

12 dicembre

1961

Norvegia

1° gennaio

1980

1° gennaio

1980

Nuova Zelanda

19 marzo

1987

19 marzo

1987

Oman

13 novembre

2003 A

13 dicembre

2003

Paesi Bassi

16 aprile

1959

16 aprile

1959

Pakistan

2 gennaio

1964

2 gennaio

1964

Paraguay

21 giugno

1973

21 giugno

1973

Perù

7 febbraio

1962

7 febbraio

1962

Polonia

10 maggio

1958

10 maggio

1958

Portogallo

14 settembre

1967

14 settembre

1967

Qatar

26 marzo

2012 A

26 aprile

2012

Regno Unito

4 gennaio

1968

4 gennaio

1968

Romania

19 gennaio

1960

19 gennaio

1960

Ruanda

17 novembre

2004 A

17 dicembre

2004

Russia

2 aprile

1991

2 aprile

1991

Seicelle

5 settembre

2006 A

5 ottobre

2006

Senegal

16 dicembre

2005 A

15 gennaio

2006

Serbia

17 giugno

1959

17 giugno

1959

Siria

5 novembre

1959

5 novembre

1959

Slovacchia

29 novembre

2000

29 dicembre

2000

Slovenia

28 febbraio

1996

29 marzo

1996

Somalia

2 marzo

1979

2 marzo

1979

Spagna

23 aprile

1958

10 maggio

1958

Sri Lanka

9 settembre

1958

9 settembre

1958

Stati Uniti

20 gennaio

1971

20 gennaio

1971

Sudafrica

18 dicembre

2003 A

17 gennaio

2004

Sudan

10 novembre

1960

10 novembre

1960

Svezia

1° settembre

1969

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1969

Svizzera

27 marzo

1959

27 marzo

1959

Tagikistan

18 marzo

2022 A

17 aprile

2022

Tanzania

22 marzo

2004

21 aprile

2004

Thailandia

8 febbraio

1967

8 febbraio

1967

Togo

12 agosto

2005 A

11 settembre

2005

Trinidad e Tobago

19 ottobre

2007 A

18 novembre

2007

Tunisia

21 maggio

1969

21 maggio

1969

Turchia

7 gennaio

1969

7 gennaio

1969

Ucraina

16 dicembre

2015 A

15 gennaio

2016

Ungheria

29 novembre

2017

29 novembre

2017

Uruguay

7 febbraio

2002 A

9 marzo

2002

Uzbekistan

31 luglio

2024 A

30 agosto

2024

Venezuela

29 novembre

1989

29 novembre

1989

Vietnam

7 agosto

1972

7 agosto

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Yemen

19 maggio

2008 A

18 giugno

2008

Zambia

13 agosto

2003 A

12 settembre

2003

Zimbabwe

19 novembre

1993

19 novembre

1993

  1. Adesione conformemente all’art. 2 par. 4 degli Statuti.