Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri al fine, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;
vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 , e in particolare gli articoli 1 e 5;
vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 ;
vista la Convenzione europea sui delitti concernenti i beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;
viste le raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare relative all’archeologia, e in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);
vista la Raccomandazione no. R (89) 5 relativa alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto della pianificazione urbana e rurale;
ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;
riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimone della storia antica, è gravemente minacciato dal moltiplicarsi dei grandi lavori di pianificazione del territorio e dai rischi naturali, dagli scavi clandestini o privi di carattere scientifico, o dall’insufficiente informazione del pubblico;
affermando l’importanza di istituire, laddove non esistano ancora, procedure di controllo amministrativo e scientifico, e la necessità di integrare la protezione dell’archeologia nelle politiche di pianificazione urbana e rurale, e di sviluppo culturale;
sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato, ma anche all’insieme dei paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e d’esperienze;
vista la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 marzo 1969 , in seguito all’evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei paesi europei,
hanno convenuto quanto segue:
Fatto a Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea, nonché a tutti gli Stati non membri o alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).