Lexipedia

0.440.5

Convenzione europea
per la salvaguardia del patrimonio archeologico
(riveduta)

RU 1996 2965; FF 1995 III 429

Traduzione

Conclusa a La Valletta il 16 gennaio 1992

Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19951

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 settembre 1996

(Stato 28 aprile 2020)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),

considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri al fine, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;

vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 2 , e in particolare gli articoli 1 e 5;

vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 3 ;

vista la Convenzione europea sui delitti concernenti i beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

viste le raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare relative all’archeologia, e in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);

vista la Raccomandazione no. R (89) 5 relativa alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto della pianificazione urbana e rurale;

ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;

riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimone della storia antica, è gravemente minacciato dal moltiplicarsi dei grandi lavori di pianificazione del territorio e dai rischi naturali, dagli scavi clandestini o privi di carattere scientifico, o dall’insufficiente informazione del pubblico;

affermando l’importanza di istituire, laddove non esistano ancora, procedure di controllo amministrativo e scientifico, e la necessità di integrare la protezione dell’archeologia nelle politiche di pianificazione urbana e rurale, e di sviluppo culturale;

sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato, ma anche all’insieme dei paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e d’esperienze;

vista la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 marzo 1969 4 , in seguito all’evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei paesi europei,

hanno convenuto quanto segue:

Definizione di patrimonio archeologico

Art. 1

L’obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell’esistenza dell’uomo nel passato:

  1. la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l’evoluzione della storia dell’uomo e del suo rapporto con la natura;
  2. i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l’uomo e l’ambiente che lo circonda;
  3. che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott’acqua.

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

Art. 2

Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda:

  1. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette;
  2. la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott’acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle;
  3. l’obbligo dello scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta casuale di elementi appartenenti al patrimonio archeologico, e di metterli a disposizione per un esame.

Art. 3

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio archeologico e di garantire la scientificità delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte si impegna:

  1. ad introdurre delle procedure d’autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, al fine di:a)impedire scavi o allontanamento illegali di elementi del patrimonio archeologico;b)garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico e che:–vengano applicati nella misura del possibile metodi di ricerca non distruttivi;–gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione;
  2. a fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un’autorizzazione speciale;
  3. a sottomettere ad un’autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l’utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri strumenti di rivelazione o di altri procedimenti per la ricerca archeologica.

Art. 4

Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, secondo le circostanze:

  1. l’acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell’autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica;
  2. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d’origine;
  3. la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d’origine.

Conservazione integrata del patrimonio archeologico

Art. 5

Ogni Parte si impegna:

  1. a cercare di conciliare e articolare i bisogni dell’archeologia e della pianificazione, facendo in modo che degli archeologi partecipino:a)alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico;b)allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di pianificazione;
  2. a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, al fine di permettere:a)la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico;b)la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
  3. a fare in modo che gli studi d’impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto;
  4. a prevedere, quando ciò sia possibile, la conservazione in situdegli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio;
  5. a fare in modo che l’apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell’ambiente circostante.

Finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica

Art. 6

Ogni Parte si impegna:

  1. a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze;
  2. ad aumentare i mezzi materiali dell’archeologia preventiva:a)adottando disposizioni utili affinché, in caso di importanti lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi, provenienti in maniera appropriata dal settore pubblico e da quello privato, che si assumano la totalità dei costi delle operazioni archeologiche necessarie legate a questi lavori,b)facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, come accade per gli studi d’impatto ambientale imposti da preoccupazioni di tipo ambientale e di sistemazione del territorio, gli studi e le ricerche archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi, nonché le comunicazioni e le pubblicazioni integrali delle scoperte.

Raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche

Art. 7

Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna:

  1. a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione;
  2. ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati.

Art. 8

Ogni Parte si impegna:

  1. a facilitare lo scambio a livello nazionale e internazionale di elementi del patrimonio archeologico per fini scientifici e professionali, pur adottando disposizioni che impediscano che tale circolazione incida sul valore culturale e scientifico di tali elementi;
  2. a promuovere gli scambi di informazioni sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso, e a contribuire all’organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

Sensibilizzazione del pubblico

Art. 9

Ogni Parte si impegna:

  1. ad intraprendere un’azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l’opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto;
  2. a promuovere l’accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, in particolare ai siti, e ad incoraggiare l’esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati.

Prevenzione della circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico

Art. 10

Ogni Parte si impegna:

  1. ad organizzare lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti e le istituzioni scientifiche riguardo agli scavi illeciti constatati;
  2. ad informare le istanze competenti dello Stato d’origine, parte contraente della presente Convenzione (riveduta), di ogni offerta sospettata di provenire da scavi illeciti o di essere stata sottratta a scavi ufficiali, e a fornire tutte le informazioni necessarie al riguardo;
  3. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni analoghe la cui politica d’acquisto è soggetta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie ad impedire che essi acquistino elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o di essere stati sottratti a scavi ufficiali;
  4. per i musei e le altre istituzioni analoghe situate sul territorio di una delle Parti, ma la cui politica d’acquisto non è soggetta al controllo dello Stato:a)a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta),b)a fare tutto il possibile per garantire il rispetto da parte dei suddetti musei e istituzioni dei principi formulati nel paragrafo 3 qui sopra;
  5. a limitare nella misura del possibile, con azioni a livello di educazione, informazione, sorveglianza e cooperazione, il movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o sottratti a scavi ufficiali.

Art. 11

Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) altera i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra le Parti, relativi alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

Mutua assistenza tecnica e scientifica

Art. 12

Le Parti si impegnano:

  1. a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica, sotto forma di uno scambio di esperienze e di esperti nelle materie relative al patrimonio archeologico;
  2. a favorire, nell’ambito delle relative legislazioni o degli accordi internazionali dai quali sono vincolate, gli scambi di specialisti della conservazione del patrimonio archeologico, inclusi quelli nel campo della formazione permanente.

Controllo dell’applicazione della Convenzione (riveduta)

Art. 13

Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in virtù dell’articolo 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa5, è incaricato di seguire l’applicazione della Convenzione (riveduta) e in particolare:

  1. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti contraenti della Convenzione (riveduta) e sull’applicazione dei principi da essa enunciati;
  2. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa misure volte all’applicazione delle disposizioni della Convenzione (riveduta), ivi comprese quelle nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della Convenzione (riveduta), nonché d’informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta);
  3. di fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relative all’invito di Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione (riveduta).

Clausole finali

Art. 14

La presente Convenzione (riveduta) è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Uno Stato parte contraente della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969 6 , non può depositare il suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente.

La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data nella quale quattro Stati, di cui almeno tre Membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

Nel caso in cui, in applicazione dei paragrafi precedenti, l’effetto della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l’entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero simultanei, uno Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, che continuerà ad applicare la convenzione del 6 maggio 1969 fino all’entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta).

La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno ulteriormente il loro consenso ad esserne vincolati sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.

Art. 15

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 7 potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio, così come la Comunità economica europea, ad aderire alla presente Convenzione (riveduta), con una decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20. d dello Statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato.

Per ciascuno Stato aderente, o per la Comunità economica europea in caso di adesione, la Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 16

Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, indicare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione (riveduta).

Ciascuno Stato può, in ogni altro momento seguente, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione (riveduta) a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di questo territorio sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 17

Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione (riveduta) inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 18

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, nonché ad ogni Stato e alla Comunità economica europea aderente o invitato ad aderire alla presente Convenzione (riveduta):

  1. ogni sottoscrizione;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 14, 15 e 16;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione (riveduta).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta).

Fatto a Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea, nonché a tutti gli Stati non membri o alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).

(Seguono le firme)

0.440.5

Campo d’applicazione il 28 aprile 20208

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

19 febbraio

2008

20 agosto

2008

Andorra

26 giugno

1998

27 dicembre

1998

Armenia

17 dicembre

2004

18 giugno

2005

Austria

23 gennaio

2015

24 luglio

2015

Azerbaigian

28 marzo

2000 A

29 settembre

2000

Belgio

8 ottobre

2010

9 aprile

2011

Bosnia ed Erzegovina

14 dicembre

2010

15 giugno

2011

Bulgaria

2 giugno

1993

25 maggio

1995

Ceca, Repubblica

22 marzo

2000

23 settembre

2000

Cipro

26 aprile

2000

27 ottobre

2000

Croazia

6 agosto

2004

7 febbraio

2005

Danimarca a

16 novembre

2005

17 maggio

2006

Estonia

15 novembre

1996

16 maggio

1997

Finlandia

15 settembre

1994

25 maggio

1995

Francia

10 luglio

1995

11 gennaio

1996

Georgia

13 apri.le

2000

14 ottobre

2000

Germania

22 gennaio

2003

23 luglio

2003

Grecia

10 luglio

2006

11 gennaio

2007

Irlanda

18 marzo

1997

19 settembre

1997

Italia

30 giugno

2015

31 dicembre

2015

Lettonia

29 luglio

2003

30 gennaio

2004

Liechtenstein

1° luglio

1996

2 gennaio

1997

Lituania

7 dicembre

1999

8 giugno

2000

Lussemburgo

6 febbraio

2017

7 agosto

2017

Macedonia del Nord

6 febbraio

2006

7 agosto

2006

Malta

24 novembre

1994

25 maggio

1995

Moldova

21 dicembre

2001

22 giugno

2002

Monaco

21 ottobre

1998

22 aprile

1999

Norvegia

20 settembre

1995

21 marzo

1996

Paesi Bassi b

11 giugno

2007

12 dicembre

2007

Curaçao

11 giugno

2007

12 dicembre

2007

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

11 giugno

2007

12 dicembre

2007

Sint Maarten

11 giugno

2007

12 dicembre

2007

Polonia

30 gennaio

1996

31 luglio

1996

Portogallo

5 agosto

1998

6 febbraio

1999

Regno Unito

19 settembre

2000

20 marzo

2001

Isola di Man

19 settembre

2000

20 marzo

2001

Jersey

19 settembre

2000

20 marzo

2001

Romania

20 novembre

1997

21 maggio

1998

Russia

12 ottobre

2011

13 aprile

2012

San Marino

12 novembre

2015

13 maggio

2016

Santa Sede

7 maggio

1999

8 novembre

1999

Serbia

14 settembre

2009

15 marzo

2010

Slovacchia

31 ottobre

2000

1° maggio

2001

Slovenia

7 maggio

1999

8 novembre

1999

Spagna

31 marzo

2011

1° ottobre

2011

Svezia

11 ottobre

1995

12 aprile

1996

Svizzera

27 marzo

1996

28 settembre

1996

Turchia

29 novembre

1999

30 maggio

2000

Ucraina

26 febbraio

2004

27 agosto

2004

Ungheria

9 febbraio

1993

25 maggio

1995

  1. La Conv. non s’applica alle Isole Färöer né alla Groenlandia.
  1. Per il Regno in Europa.