La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,
denominata qui di seguito «UNESCO»;
riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 nella sua trentatreesima sessione;
affermando che la diversità culturale è una caratteristica inerente all’umanità;
consapevole che la diversità culturale rappresenta un patrimonio comune dell’umanità e che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a beneficio di tutti;
sapendo che la diversità culturale crea un mondo prospero ed eterogeneo in grado di moltiplicare le scelte possibili e di alimentare le capacità e i valori umani, rappresentando quindi un settore essenziale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni;
ricordando che la diversità culturale germogliata in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra culture e popoli diversi è un fattore indispensabile per garantire pace e sicurezza sul piano locale, nazionale e internazionale;
onorando l’importanza della diversità culturale nell’ambito della piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti riconosciuti a livello universale;
sottolineando la necessità d’integrare la cultura quale elemento strategico in seno alle politiche di sviluppo nazionali e internazionali nonché alla cooperazione internazionale allo sviluppo, tenendo anche in debita considerazione la Dichiarazione del Millennio dell’ONU (2000), che mette in rilievo lo sradicamento della povertà;
considerando che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità è riflessa nell’originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle espressioni culturali delle società e dei popoli umani;
riconoscendo l’importanza del sapere tradizionale quale fonte di ricchezza immateriale e materiale e, segnatamente, dei sistemi di conoscenza dei popoli indigeni, il loro contributo positivo a favore di uno sviluppo sostenibile nonché la necessità di garantire loro protezione e promozione in modo adeguato;
consapevole della necessità di prendere misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali e i loro contenuti, in particolare nei casi in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o soggette a gravi alterazioni;
sottolineando l’importanza della cultura quale strumento di coesione sociale in generale e, in particolare, il suo contributo al miglioramento dello statuto e del ruolo delle donne nella società;
consapevole che la libera circolazione delle idee, gli scambi costanti e le interazioni interculturali rafforzano la diversità culturale;
riaffermando che la libertà di pensiero, di espressione e d’informazione nonché la diversità dei media permettono alle espressioni culturali di prosperare in seno alle rispettive società;
riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, inclusa la diversità delle espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui e ai popoli di esprimere e scambiare con altri le proprie idee e i propri valori;
ricordando che la diversità linguistica è parte integrante della diversità culturale e riaffermando il ruolo fondamentale svolto dall’educazione nell’ambito della protezione e della promozione delle espressioni culturali;
considerando l’importanza della vitalità delle culture per tutti gli esseri umani, incluse le persone appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni autoctone, espressa nella loro libertà di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di accedervi, allo scopo di favorire il loro sviluppo;
sottolineando il ruolo essenziale dell’interazione e della creatività culturale, che alimentano e rigenerano le espressioni culturali e consolidano il ruolo di coloro che operano a favore dello sviluppo culturale allo scopo di far progredire l’intera società;
riconoscendo l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale;
convinta che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori d’identità, di valori e di significato e non devono quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale;
constatando che i processi di globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se hanno contribuito a stabilire condizioni inedite capaci di consolidare l’interazione interculturale, rappresentano anche una sfida per la diversità culturale, segnatamente nell’ambito dei rischi di squilibrio fra Paesi ricchi e Paesi poveri;
consapevole del mandato specifico attribuito all’UNESCO, di garantire il rispetto della diversità culturale e di raccomandare gli accordi internazionali che ritiene utili per facilitare la libera circolazione delle idee nelle parole e nelle immagini;
riferendosi alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall’UNESCO riguardanti la diversità culturale e l’esercizio dei diritti culturali, in particolar modo la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001,
adotta la presente Convenzione il 20 ottobre 2005: